Previdenza e contratti collettivi: i chiarimenti della Cassazione nell'Ordinanza n. 28976/2025

La complessa giungla del diritto del lavoro italiano riserva spesso questioni interpretative di notevole rilevanza pratica, specialmente quando si tratta di previdenza complementare e di fondi di categoria. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l'ordinanza n. 28976 del 3 novembre 2025, è tornata a fare chiarezza sui presupposti necessari per l'iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella. La decisione offre un importante spunto di riflessione sul rapporto tra la contrattazione collettiva e l'effettivo inquadramento previdenziale dei lavoratori.

Il caso e la decisione della Suprema Corte

La controversia ha visto contrapposti il lavoratore R., assistito da D. C. P., e la controparte F. La Corte d'Appello di Milano aveva precedentemente rigettato il ricorso del lavoratore, e la Cassazione ha confermato tale orientamento, concentrandosi sull'interpretazione dell'articolo 10 del regolamento del Fondo Fiorenzo Casella. Il nodo centrale della questione risiede nello stabilire chi abbia effettivamente diritto all'iscrizione a questo specifico fondo previdenziale, superando le interpretazioni restrittive basate sulla mera natura dell'attività aziendale.

La massima della discordia: l'applicazione del contratto collettivo

Per comprendere appieno la portata di questa decisione, è fondamentale analizzare la massima espressa dai giudici di legittimità:

Ai sensi dell'art. 10 del relativo regolamento, al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella sono iscritti gli operai e gli impiegati il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale di categoria, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia o meno un'agenzia di stampa e che il dipendente sia addetto o meno allo svolgimento diretto di attività giornalistica, ben potendo rilevare, a tal fine, anche attività commerciali e strumentali alla produzione di notizie.

Questa massima chiarisce un principio cardine: l'elemento discriminante per l'iscrizione al Fondo non è l'attività svolta in concreto dal datore di lavoro (ad esempio, se si tratti o meno di un'agenzia di stampa), né tantomeno la mansione strettamente giornalistica del dipendente. Ciò che conta, in via assorbente, è l'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria (CCNL).

Le conseguenze pratiche per lavoratori e aziende

La pronuncia della Cassazione valorizza l'autonomia collettiva e le regole interpretative dei contratti sancite dall'art. 1362 del Codice Civile. Le attività strumentali e commerciali, se regolate dal contratto di categoria dei quotidiani, aprono le porte alla tutela previdenziale del Fondo. Di seguito, i punti chiave emersi dalla sentenza:

  • Centralità del CCNL: È il contratto applicato a determinare l'accesso alle tutele previdenziali integrative, non la classificazione merceologica dell'azienda.
  • Inclusione delle attività strumentali: Anche chi si occupa di aspetti commerciali o di supporto alla produzione delle notizie ha diritto all'iscrizione.
  • Superamento del vincolo giornalistico: Non è necessario essere giornalisti per beneficiare del Fondo Casella, purché si sia impiegati o operai sotto il contratto di categoria.

Conclusioni

Con l'ordinanza n. 28976/2025, la Suprema Corte riafferma un principio di equità e certezza del diritto, impedendo che sottili distinzioni operative escludano i lavoratori dalle tutele previdenziali loro spettanti. Per le aziende del settore editoriale e per i dipendenti, questa decisione rappresenta una guida chiara per la corretta gestione delle posizioni contributive integrative, confermando che la contrattazione collettiva rimane la bussola fondamentale nei rapporti di lavoro.

Studio Legale Bianucci