La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32342 del 30 settembre 2025, ha emesso un pronunciamento chiave sul trattenimento amministrativo delle persone straniere. Annullando una decisione della Corte d'Appello di Palermo, la Suprema Corte stabilisce che la natura cautelare del trattenimento permette di sollevare in fase di riesame anche questioni non dedotte nel giudizio di convalida, rafforzando le tutele per i soggetti coinvolti.
La decisione, presieduta dalla Dott.ssa M. B. e con estensore il Dott. V. G., verte sulla possibilità per il destinatario di un provvedimento di trattenimento pre-espulsivo di dedurre, in sede di richiesta di riesame, questioni preesistenti al giudizio di convalida e non precedentemente sollevate. Ciò amplia le garanzie difensive dello straniero.
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, con la richiesta di riesame del provvedimento di trattenimento pre-espulsivo il destinatario della misura ex art. 15, par. 3, direttiva 2008/115/CE, ovvero il richiedente protezione internazionale, ai sensi dell'art. 9, par. 5, direttiva 2013/33/UE, possono dedurre questioni preesistenti al giudizio di convalida e non dedotte in tale sede, in quanto le misure in oggetto hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato.
Questa massima è innovativa. A differenza di altri procedimenti, la Cassazione ha riconosciuto la natura "cautelare" del trattenimento. Il provvedimento non è definitivo e il sindacato giurisdizionale non produce gli effetti del "giudicato". Non si tratta di una decisione irrevocabile. Questo principio tutela la libertà personale, garantita dall'articolo 13 Cost. e dall'articolo 5, comma 1, lettera F, CEDU.
La sentenza si colloca nel quadro del D.L. 145/2024, convertito dalla L. 187/2024, che ha riformato il trattenimento. Le direttive europee sono centrali: l'art. 15, par. 3, Direttiva 2008/115/CE (Rimpatri) e l'art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE (Accoglienza) regolano i diritti dei destinatari di allontanamento e dei richiedenti protezione internazionale.
Le ragioni includono:
La sentenza n. 32342/2025 rafforza le garanzie procedurali per gli stranieri trattenuti, consentendo una difesa più ampia. Avvocati e operatori potranno presentare argomentazioni e prove anche dopo la convalida. Per i trattenuti, maggiore possibilità di far valere i propri diritti e ottenere una revisione approfondita. Un passo significativo verso un sistema che, pur gestendo flussi migratori e sicurezza, tutela la centralità della persona e i suoi diritti fondamentali.