Il Mandato di Arresto Europeo (MAE) è uno strumento cruciale per la cooperazione giudiziaria penale nell'Unione Europea, mirato a velocizzare le procedure di consegna tra Stati membri. Tuttavia, la sua applicazione può presentare complessità, specialmente nel bilanciare l'esecuzione della pena con le garanzie per il condannato. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 30618 del 08/09/2025, ha offerto chiarimenti fondamentali su un aspetto delicato: la necessità del consenso dello Stato di emissione per il rifiuto della consegna basato sulle esigenze di reinserimento sociale.
Istituito con la Decisione Quadro 2002/584/GAI e attuato in Italia con la Legge n. 69 del 22 aprile 2005, il MAE prevede motivi di rifiuto della consegna. Tra quelli facoltativi, l'articolo 18-bis della Legge n. 69/2005 consente alla Corte d'Appello di rifiutare la consegna se la presa in carico della pena in Italia favorisce il reinserimento sociale del condannato. Questa disposizione mira a tutelare il percorso rieducativo, in linea con i principi costituzionali e le direttive europee. L'applicazione di questa facoltà, però, ha sollevato interrogativi sulla sua compatibilità con il principio di riconoscimento reciproco e sulla necessità di coordinamento con lo Stato di emissione.
Un momento decisivo è stata la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4 settembre 2025, causa C-305/22. Questa pronuncia ha avuto un impatto significativo sull'interpretazione dell'articolo 18-bis, sottolineando l'importanza del dialogo tra le autorità giudiziarie per un'applicazione armonizzata del MAE. In questo quadro si inserisce la Sentenza n. 30618 del 08/09/2025 della Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio una decisione della Corte d'Appello di Milano. La Suprema Corte, presieduta dal Dott. DE AMICIS G. e con estensore Dott. CALVANESE E., ha chiarito che la Corte d'Appello, prima di poter invocare il motivo di rifiuto facoltativo legato al reinserimento sociale e di prendere in carico l'esecuzione della pena, deve necessariamente acquisire il consenso dello Stato di emissione. In assenza di tale consenso, la Corte italiana è vincolata a disporre la consegna della persona richiesta.
In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, per effetto della sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 settembre 2025, C305/22, la Corte di appello, prima di opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna correlato alle esigenze di reinserimento sociale del condannato, trasfuso nell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, e di prendere in carico l'esecuzione della pena, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, che si esprime mediante la trasmissione della sentenza di condanna corredata dal relativo certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, essendo, in mancanza, vincolata a disporre la consegna della persona richiesta.
Questa massima è di fondamentale importanza. Essa stabilisce che la facoltà di rifiutare la consegna per ragioni di reinserimento sociale non è una decisione unilaterale dello Stato di esecuzione. Richiede un'esplicita approvazione dello Stato che ha emesso il MAE. Il consenso si manifesta attraverso la trasmissione della sentenza di condanna accompagnata dal certificato previsto dagli articoli 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI. Senza questo passaggio, l'autorità giudiziaria italiana non può autonomamente decidere di trattenere il condannato per l'esecuzione della pena in Italia, ma è obbligata a procedere con la consegna.
La sentenza della Cassazione specifica le modalità di acquisizione del consenso, richiamando la Decisione Quadro 2008/909/GAI, che facilita il riconoscimento e l'esecuzione transfrontaliera delle sentenze penali. Gli articoli 4 e 5 di tale Decisione prevedono la trasmissione di un certificato standardizzato che accompagna la sentenza di condanna, fornendo le informazioni necessarie per l'esecuzione della pena nell'altro Stato membro.
Le implicazioni pratiche per le Corti d'Appello italiane sono chiare:
Questo meccanismo rafforza la cooperazione giudiziaria, garantendo che le decisioni sulla sede di esecuzione della pena siano frutto di un accordo tra gli Stati, nel rispetto sia delle esigenze di giustizia che di quelle rieducative.
La Sentenza n. 30618 del 08/09/2025 della Corte di Cassazione è un tassello fondamentale nel complesso mosaico del Mandato di Arresto Europeo. Ribadendo i principi della Corte di Giustizia UE, chiarisce l'indispensabilità di un'azione coordinata e consensuale tra gli Stati membri per il rifiuto della consegna di un condannato per motivi di reinserimento sociale. Questa pronuncia offre certezza giuridica e sottolinea l'importanza di un approccio armonizzato nell'applicazione degli strumenti di cooperazione penale europea, bilanciando efficacia e tutela dei diritti. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, comprendere queste dinamiche è essenziale per una giustizia efficace e rispettosa dei principi europei.