L'imparzialità del giudizio e la corretta competenza territoriale sono pilastri essenziali nel diritto processuale penale. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31906 del 25 settembre 2025, ha fornito un chiarimento cruciale sull'applicazione dell'articolo 11 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.). Questa pronuncia ha rigettato l'estensione della deroga alla competenza territoriale, prevista per i magistrati, anche agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, marcando una distinzione fondamentale tra le diverse funzioni nel sistema giustizia.
L'articolo 11 c.p.p. è una norma di garanzia per i magistrati, trasferendo la competenza territoriale in procedimenti penali che li coinvolgono nel loro distretto. L'obiettivo è prevenire condizionamenti o l'apparenza di parzialità, data la delicatezza del ruolo giudiziario.
Il caso, esaminato dalla Cassazione su ricorso contro una decisione della Corte d'Appello di Milano e riguardante l'imputato G. S., sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 c.p.p. per presunto contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione. Ci si interrogava se l'esclusione della polizia giudiziaria da tale deroga fosse ingiustificata.
La Suprema Corte (Presidente Dott. A. E., Estensore Dott. C. P.) ha dichiarato la questione "manifestamente infondata". La massima è inequivocabile:
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che la deroga alle regole ordinarie di competenza territoriale si applichi anche agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, atteso che le posizioni dei magistrati e degli operatori di polizia giudiziaria sono disomogenee e non comparabili tra loro, risultando giustificata solo nei confronti dei primi la disciplina derogatoria, che è finalizzata a soddisfare, anche sotto il profilo dell'apparenza, l'imparzialità del giudizio.
La Cassazione ha sottolineato la "disomogeneità e non comparabilità" tra magistrati e polizia giudiziaria. I magistrati giudicano, decidendo su libertà personale e applicazione della legge, ruolo che esige tutela rafforzata dell'imparzialità, anche percepita. La polizia giudiziaria svolge funzioni investigative e di supporto, non giudicanti. Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) consente trattamenti diversi per situazioni intrinsecamente diverse. Questa interpretazione è consolidata in giurisprudenza (N. 19070 del 2015, N. 26998 del 2007, N. 18110 del 2018).
Le ragioni di tale distinzione includono:
La sentenza n. 31906 del 2025 della Cassazione ribadisce la specificità dell'articolo 11 c.p.p. e la logica che ne guida l'introduzione. La decisione conferma la legittimità costituzionale della norma, evidenziando l'importanza di distinguere ruoli e funzioni nel sistema giustizia per garantire un processo equo e la salvaguardia dello stato di diritto.