Nel panorama fiscale italiano, la corretta interpretazione delle norme in materia di tributi locali è di fondamentale importanza per imprese e professionisti. Una delle questioni che spesso genera incertezze è l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. In questo contesto, l'Ordinanza n. 16856, depositata il 23 giugno 2025, della Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. S. A. M. e relata ed estesa dalla Dott.ssa B. M., offre un chiarimento essenziale, cassando con rinvio una precedente decisione della Commissione Tributaria Regionale di Milano del 18 luglio 2018. Questa pronuncia è cruciale per comprendere i limiti dell'esenzione e per orientare le strategie pubblicitarie delle attività commerciali.
La normativa di riferimento in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993. In particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera a), disciplina le ipotesi di esenzione dall'imposta. Questa disposizione è stata oggetto di diverse interpretazioni nel corso degli anni, portando a contenziosi e alla necessità di interventi chiarificatori da parte della giurisprudenza di legittimità. L'esenzione, in linea di principio, è pensata per non gravare economicamente su quelle forme di pubblicità che, per loro natura e collocazione, sono strettamente connesse all'attività commerciale e non raggiungono un pubblico indistinto.
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 16856/2025, ha fornito un'interpretazione univoca dell'art. 17, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs. n. 507 del 1993, definendo con precisione le condizioni per l'esenzione. Ecco il principio espresso:
L'art. 17, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs. n. 507 del 1993 va interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità opera solo nella ricorrenza della doppia condizione dell'esercizio all'interno dei locali adibiti alla vendita del bene (o alla prestazione del servizio) dell'attività pubblicizzata e dell'attività stessa di pubblicizzazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto esente da imposta la pubblicità presente sui carrelli collocati nell'area esterna ad un supermercato, essendo il messaggio pubblicitario astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari, anche del tutto estranei all'attività di impresa svolta nel locale commerciale).
Questa massima è di capitale importanza perché stabilisce una