Il diritto tributario è in continua evoluzione e le pronunce della Suprema Corte di Cassazione sono fondamentali. L'Ordinanza n. 16902, depositata il 24 giugno 2025, ha fornito importanti chiarimenti sull'accertamento induttivo per chi esercita attività agricola. Questa decisione, che ha visto contrapporsi l'Avvocatura Generale dello Stato e la parte M., cassa con rinvio una precedente sentenza, ridefinendo i confini tra le speciali previsioni sul reddito agrario (art. 32 TUIR) e i poteri di accertamento induttivo (art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973). La questione era se le regole speciali del reddito agrario potessero precludere un accertamento induttivo più ampio. Vediamo le implicazioni.
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 16902/2025, interviene su questo punto cruciale, chiarendo inequivocabilmente la portata delle norme. La massima della sentenza è la seguente:
E' legittimo l'accertamento induttivo condotto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti di chi esercita attività agricola, non essendo esso inibito dalle speciali previsioni sulla determinazione del c.d. reddito agricolo di cui all'art. 32, commi 1 e 2, TUIR, le quali non si configurano come l'unica regola alla cui stregua censire la redditualità generale di un tale contribuente, che invece ne fruisce nella più circoscritta area di determinazione dei soli redditi contenuti entro la soglia di operatività delle suddette speciali previsioni.
Questa pronuncia stabilisce che le regole speciali per il reddito agrario si applicano solo per la parte di reddito che rientra nei limiti dell'art. 32 TUIR. Se la redditualità generale del contribuente agricolo supera o si discosta significativamente da quanto desumibile catastalmente, l'Amministrazione Finanziaria è pienamente legittimata a ricorrere all'accertamento induttivo. Il regime agevolato non può, quindi, trasformarsi in uno scudo per occultare redditi effettivi che eccedono la portata delle previsioni catastali. La Corte ribadisce la prevalenza della sostanza economica sulla forma, armonizzando tutela del settore agricolo ed equità fiscale (cfr. N. 34704 del 2019).
L'Ordinanza n. 16902 del 2025 della Cassazione chiarisce che le agevolazioni fiscali per il settore agricolo non costituiscono una zona franca. L'Amministrazione Finanziaria può ricorrere all'accertamento induttivo qualora la redditualità effettiva superi i limiti delle speciali previsioni sul reddito agrario. Questo rafforza l'esigenza di trasparenza e conformità alla realtà economica per gli imprenditori agricoli. È fondamentale che siano consapevoli che: