Nel complesso panorama del diritto penale tributario, la lotta all'evasione e alle frodi fiscali rappresenta una priorità assoluta per l'ordinamento italiano. In questo contesto, i reati legati all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti assumono un ruolo centrale, data la loro capacità di distorcere il mercato e sottrarre ingenti risorse allo Stato. Ma cosa succede quando, nell'ambito di un'accusa formale, vengono elencate fatture la cui falsità non è stata espressamente accertata? La Corte di Cassazione, con la sua sentenza n. 20913 del 5 febbraio 2025 (depositata il 5 giugno 2025), ha offerto un chiarimento fondamentale che merita la massima attenzione.
Questa pronuncia, che ha visto come Presidente il Dott. A. G. e come Estensore il Dott. A. A. M., affronta una questione processuale di notevole importanza, riguardante la validità dell'editto accusatorio e il principio di correlazione tra accusa e sentenza, delineando i confini entro cui un'imputazione può ritenersi legittima anche in presenza di specificità non ancora pienamente provate.
I reati di emissione e utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sono disciplinati dagli articoli 2 e 8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Queste norme mirano a sanzionare condotte fraudolente volte a creare una falsa rappresentazione della realtà economica, consentendo, ad esempio, di abbattere il reddito imponibile o di evadere l'IVA attraverso l'indicazione di costi mai sostenuti o ricavi mai percepiti.
L'articolo 2 punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'articolo 8, invece, sanziona chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a favore di altri, affinché questi possano avvalersene per le finalità di evasione.
La questione centrale affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame riguardava la validità dell'accusa (l'“editto accusatorio”) nel momento in cui, all'interno del capo di imputazione, venivano indicate fatture la cui falsità non era stata espressamente contestata o accertata. L'imputato, N. C., aveva presentato ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di Milano del 15 marzo 2024, che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso.
La Suprema Corte, con una chiarezza esemplare, ha stabilito che tale circostanza non inficia la validità dell'accusa. Ecco la massima che riassume il principio espresso:
Non incide sulla validità dell'editto accusatorio relativo ai delitti di emissione e di utilizzo di fatture o documenti per operazioni inesistenti, di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'indicazione, nell'elenco contenuto nel capo di imputazione, di fatture la cui falsità non sia stata espressamente contestata o accertata, non determinando alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, che si configura nel solo caso in cui vi sia divergenza tra il fatto contestato e quello ritenuto dal giudice integrante il reato.
Questa affermazione è di fondamentale importanza. Significa che l'accusa, per essere valida, non richiede che ogni singola fattura elencata nel capo di imputazione sia stata preventivamente e singolarmente accertata come falsa in una fase preliminare. Ciò che conta è che il fatto storico complessivo contestato, ovvero l'emissione o l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sia chiaramente delineato. La mancata specificità sulla falsità di ogni singola fattura non rende nullo l'atto di accusa, poiché la contestazione riguarda l'insieme delle condotte fraudolente e non la mera elencazione documentale.
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell'interpretazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sancito dall'articolo 521 del Codice di Procedura Penale. Questo principio è un pilastro del giusto processo, garantendo che l'imputato sia giudicato solo per i fatti che gli sono stati contestati, evitando sorprese processuali e consentendogli di approntare una difesa adeguata.
Tuttavia, come evidenziato dalla sentenza n. 20913/2025, la violazione di tale principio si configura solo quando vi è una vera e propria divergenza tra il fatto storico contestato e quello ritenuto dal giudice nella sentenza come integrativo del reato. Non si tratta di una divergenza su dettagli secondari o su elementi di prova, bensì sul nucleo essenziale del fatto criminoso.
Nel caso in esame, la Corte ha ribadito che l'indicazione di fatture la cui falsità non sia stata espressamente accertata non modifica il “fatto” contestato – l'utilizzo o l'emissione di documenti fiscali fittizi per finalità evasive – ma attiene semmai alla prova di tali fatti. L'imputato è messo in condizione di difendersi dall'accusa di aver commesso il reato tributario, indipendentemente dalla preventiva e puntuale prova della falsità di ogni singolo documento elencato.
La sentenza n. 20913/2025 della Cassazione offre un importante orientamento sia per le procure, nella formulazione dei capi di imputazione, sia per gli avvocati difensori, nella strategia processuale. Per l'accusa, la pronuncia conferma che non è necessario un accertamento preliminare esaustivo su ogni singola fattura per la validità dell'imputazione, purché il fatto reato sia ben delineato. Per la difesa, ciò significa che l'argomentazione sulla nullità dell'editto accusatorio basata sulla mancata prova di ogni singola fattura potrebbe non trovare accoglimento, dovendosi concentrare piuttosto sulla prova dell'inesistenza delle operazioni nel loro complesso o sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato.
È fondamentale, quindi, che i professionisti del diritto e le imprese siano consapevoli di questa interpretazione giurisprudenziale per navigare con maggiore sicurezza nel complesso mare del diritto penale tributario, garantendo sempre la massima precisione nella contestazione e una difesa attenta ai principi cardine del nostro ordinamento.