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Furto di energia elettrica: dichiarazioni al verificatore Enel e sentenza n. 36940 del 2024

La sentenza della Cassazione n. 36940, deliberata il 18 settembre e depositata il 4 ottobre 2024, distingue le dichiarazioni rese al verificatore Enel dal verbale che documenta l’ispezione.

Quando le dichiarazioni sono inutilizzabili

Nel giudizio ordinario sono inutilizzabili le dichiarazioni rese da una persona nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto di reato. L’attività del verificatore ha natura ispettiva amministrativa ai sensi dell’art. 220 disp. att. c.p.p.; opera il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’indagato o dell’imputato, anche se rese durante l’ispezione da una persona successivamente sottoposta a indagini.

Il verbale resta distinto

La massima precisa che il verbale può essere utilizzato per provare l’avvenuta verifica, le modalità di sottrazione dell’energia, lo stato dei luoghi e l’avvenuta sottrazione. Non si tratta quindi di un’esclusione di ogni elemento raccolto dal verificatore: vanno distinti le dichiarazioni e i fatti documentati, rispettando le condizioni indicate per il giudizio ordinario.

Fonte: massima ufficiale della Corte di Cassazione.

Studio Legale Bianucci