La decisione della Corte di Cassazione (Sez. 5, sent. n. 11929 del 26/02/2025, depositata il 25/03/2025) affronta una questione processuale di crescente rilievo: l'ammissibilità del ricorso per la dedotta improcedibilità per difetto di querela, quando la procedibilità a querela è stata introdotta dopo la sentenza impugnata. L'analisi è particolarmente significativa alla luce del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha modificato la procedibilità di talune fattispecie.
In tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con unico motivo, la questione della improcedibilità per difetto di querela di un reato per il quale tale forma di procedibilità sia stata introdotta successivamente alla sentenza impugnata. (Fattispecie in tema di reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, divenuto procedibile ad iniziativa di parte per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31).
Con questa massima la Corte stabilisce un principio di ordine processuale: la nuova disciplina che rende un reato procedibile solo a querela, introdotta dopo la pronuncia impugnata, può legittimare l'impugnazione in Cassazione fondata esclusivamente sulla mancanza della querela. Ne consegue che la modificazione della procedibilità incide sulla sua legittimazione a procedere anche in sede di legittimità.
La decisione si inserisce nel quadro delle modifiche normative recenti: il d.lgs. 19/03/2024 n. 31 ha introdotto, per alcune fattispecie (es. art. 635 c.p. comma 2 lett. 1) – danni a cose esposte alla pubblica fede), la procedibilità a querela. La Corte richiama altresì norme del codice penale e del codice di procedura penale nonché precedenti massime (tra cui nn. 26418 e 37745 del 2024) consolidando un orientamento che riconosce la rilevanza della sopravvenienza della causa di non punibilità o di improcedibilità.
La pronuncia ha effetti concreti sulla strategia difensiva e sull'attività dell'accusa:
In termini pratici, è fondamentale verificare la data di entrata in vigore delle modifiche legislative e la loro retroattività: la Corte qui consente che la nuova causa di procedibilità incida sul giudizio di legittimità, a tutela del principio di legalità e della rinnovata scelta del legislatore di proteggere determinati interessi solo su iniziativa della parte offesa.
La sentenza n. 11929/2025 chiarisce che la sopravvenuta introduzione della procedibilità a querela può giustificare un ricorso per Cassazione che abbia come unico motivo l'improcedibilità per difetto di querela. Per gli operatori del diritto si tratta di un monito a riconsiderare le impugnazioni e le valutazioni processuali alla luce delle modifiche legislative. Le parti e i difensori devono porre attenzione alle nuove fattispecie procedibili a querela e alla possibile estinzione del processo quando la querela non venga proposta.
Presidente: M. G. R. A.; Estensore: A. F.; Relatore: A. F.; Imputata: B. P. M. C. F.