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La pronuncia della Corte di cassazione penale n. 10398 del 14 febbraio 2025 (dep. 14 marzo 2025) offre l’occasione per riflettere su un tema cruciale per gli operatori della sanità pubblica e privata: in quali casi il dirigente di un’azienda sanitaria può essere qualificato come pubblico ufficiale e, di conseguenza, rispondere dei reati previsti dagli artt. 357 e 326 c.p.? Il caso riguardava un direttore generale che aveva ottenuto in anticipo, dai membri della commissione esaminatrice, i quesiti di prove scritte e orali relative alla selezione di personale infermieristico.

Il fulcro della decisione: pubblico ufficiale «di fatto»

La Corte ribadisce il criterio oggettivo-funzionale: conta la concretezza delle mansioni svolte, non il rapporto formale di lavoro. Se l’attività incide sulla formazione della volontà della P.A. o comporta l’esercizio di poteri autoritativi/certificativi, il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale anche in assenza di un concorso pubblico o di un contratto di natura strettamente pubblica.

  • Attività svolta: organizzazione del procedimento selettivo.
  • Incidenza della funzione: definizione delle prove, scelta dei candidati idonei.
  • Norme richiamate: art. 357 c.p. (definizione di pubblico ufficiale), art. 326 c.p. (rivelazione di segreti), art. 110 c.p. (concorso di persone).

Ne consegue che anche procedure «para-concorsuali» destinate a instaurare un rapporto privatistico rientrano nell’alveo delle funzioni pubbliche se la legge (L. 833/1978; D.Lgs. 502/1992) attribuisce alla sanità una valenza pubblicistica non eludibile.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la qualifica di pubblico ufficiale postula, in base al criterio oggettivo-funzionale, il concreto svolgimento da parte del soggetto agente di mansioni tipiche dell'attività pubblica, mediante le quali questi, a prescindere dall'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o con l'ente pubblico, concorre alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero esercita poteri autoritativi o certificativi, sicché è configurabile il delitto di rivelazione di segreti di ufficio, riferito a procedure di selezione del personale sanitario, anche non concorsuali e finalizzate alla sola verifica dell'idoneità dei candidati, in considerazione della valenza pubblicistica che la normativa di settore assegna alla funzione sanitaria e ai suoi organi e non rilevando la natura pubblica o privata dell'instaurando rapporto lavorativo tra l'ente e il personale selezionato.

La massima mette in luce due profili decisivi: da un lato l’ampliamento della nozione di pubblico ufficiale fino a ricomprendere soggetti «esterni» alla P.A.; dall’altro la tutela rafforzata della par condicio nelle selezioni sanitarie, considerata un interesse pubblico primario.

Rapporto con la giurisprudenza pregressa

Il principio si innesta nel solco tracciato dalle Sezioni Unite (sent. 10086/1998) che già avevano «funzionalizzato» la qualifica di pubblico ufficiale. Decisioni più recenti (Cass. 5636/2024; 4520/2025) confermano che il perimetro del segreto d’ufficio si estende a tutti gli atti preparatori e interni, specie quando siano suscettibili di influenzare l’imparzialità amministrativa stabilita dall’art. 97 Cost.

In chiave eurounitaria, la sentenza risuona con il principio di buon andamento di cui all’art. 6 TUE: gli Stati membri devono prevenire e sanzionare comportamenti corruttivi che minano la fiducia dei cittadini nei servizi pubblici, incluso il servizio sanitario.

Implicazioni pratiche per enti e professionisti

Alla luce della decisione, dirigenti e componenti delle commissioni di selezione devono:

  • adottare protocolli di riservatezza stringenti;
  • tracciare ogni passaggio della procedura per garantire trasparenza;
  • formarsi periodicamente sui doveri penali connessi alla funzione;
  • valutare l’adozione di modelli ex D.Lgs. 231/2001 per ridurre il rischio di responsabilità.

Conclusioni

La Cassazione con la sentenza n. 10398/2025 rafforza la linea interpretativa che valorizza la sostanza sulle forme: chi, di fatto, gestisce segmenti decisivi dell’azione amministrativa è pubblico ufficiale a tutti gli effetti e, come tale, tenuto al rispetto del segreto d’ufficio. Per le aziende sanitarie ciò significa elevare gli standard di compliance e prevenzione, a tutela non solo dell’ente ma, soprattutto, della fiducia dei cittadini nell’equità delle procedure di reclutamento.

Studio Legale Bianucci