La pronuncia della Corte di cassazione penale n. 10398 del 14 febbraio 2025 (dep. 14 marzo 2025) offre l’occasione per riflettere su un tema cruciale per gli operatori della sanità pubblica e privata: in quali casi il dirigente di un’azienda sanitaria può essere qualificato come pubblico ufficiale e, di conseguenza, rispondere dei reati previsti dagli artt. 357 e 326 c.p.? Il caso riguardava un direttore generale che aveva ottenuto in anticipo, dai membri della commissione esaminatrice, i quesiti di prove scritte e orali relative alla selezione di personale infermieristico.
La Corte ribadisce il criterio oggettivo-funzionale: conta la concretezza delle mansioni svolte, non il rapporto formale di lavoro. Se l’attività incide sulla formazione della volontà della P.A. o comporta l’esercizio di poteri autoritativi/certificativi, il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale anche in assenza di un concorso pubblico o di un contratto di natura strettamente pubblica.
Ne consegue che anche procedure «para-concorsuali» destinate a instaurare un rapporto privatistico rientrano nell’alveo delle funzioni pubbliche se la legge (L. 833/1978; D.Lgs. 502/1992) attribuisce alla sanità una valenza pubblicistica non eludibile.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la qualifica di pubblico ufficiale postula, in base al criterio oggettivo-funzionale, il concreto svolgimento da parte del soggetto agente di mansioni tipiche dell'attività pubblica, mediante le quali questi, a prescindere dall'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o con l'ente pubblico, concorre alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero esercita poteri autoritativi o certificativi, sicché è configurabile il delitto di rivelazione di segreti di ufficio, riferito a procedure di selezione del personale sanitario, anche non concorsuali e finalizzate alla sola verifica dell'idoneità dei candidati, in considerazione della valenza pubblicistica che la normativa di settore assegna alla funzione sanitaria e ai suoi organi e non rilevando la natura pubblica o privata dell'instaurando rapporto lavorativo tra l'ente e il personale selezionato.
La massima mette in luce due profili decisivi: da un lato l’ampliamento della nozione di pubblico ufficiale fino a ricomprendere soggetti «esterni» alla P.A.; dall’altro la tutela rafforzata della par condicio nelle selezioni sanitarie, considerata un interesse pubblico primario.
Il principio si innesta nel solco tracciato dalle Sezioni Unite (sent. 10086/1998) che già avevano «funzionalizzato» la qualifica di pubblico ufficiale. Decisioni più recenti (Cass. 5636/2024; 4520/2025) confermano che il perimetro del segreto d’ufficio si estende a tutti gli atti preparatori e interni, specie quando siano suscettibili di influenzare l’imparzialità amministrativa stabilita dall’art. 97 Cost.
In chiave eurounitaria, la sentenza risuona con il principio di buon andamento di cui all’art. 6 TUE: gli Stati membri devono prevenire e sanzionare comportamenti corruttivi che minano la fiducia dei cittadini nei servizi pubblici, incluso il servizio sanitario.
Alla luce della decisione, dirigenti e componenti delle commissioni di selezione devono:
La Cassazione con la sentenza n. 10398/2025 rafforza la linea interpretativa che valorizza la sostanza sulle forme: chi, di fatto, gestisce segmenti decisivi dell’azione amministrativa è pubblico ufficiale a tutti gli effetti e, come tale, tenuto al rispetto del segreto d’ufficio. Per le aziende sanitarie ciò significa elevare gli standard di compliance e prevenzione, a tutela non solo dell’ente ma, soprattutto, della fiducia dei cittadini nell’equità delle procedure di reclutamento.