Con la pronuncia n. 11582 del 29 gennaio 2025 (dep. 21 marzo 2025) la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha affrontato ancora una volta gli effetti processuali della disciplina “cartolare” delle impugnazioni introdotta durante l’emergenza Covid-19. Il caso riguarda la mancata trasmissione, in via telematica, delle conclusioni del Procuratore generale (PG) al difensore dell’imputato nell’appello celebrato ai sensi dell’art. 23-bis d.l. 137/2020, conv. in l. 176/2020. La Corte ha annullato la decisione della Corte d’appello di Bologna e rinviato, ritenendo integrata una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Per ridurre la presenza fisica in udienza durante la pandemia, il legislatore ha previsto che l’appello potesse svolgersi “in camera di consiglio senza partecipazione delle parti”, previo deposito di conclusioni scritte. L’art. 23-bis del d.l. 137/2020 impone però al PG di inviare le proprie richieste ai difensori: passaggio cruciale per garantire il contraddittorio, tutelato dagli artt. 178, 180 e 182, comma 2, c.p.p.
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.
La Corte chiarisce che:
La pronuncia si colloca nel solco delle conformi nn. 47308/2023 e 21050/2024, prendendo le distanze da orientamenti difformi (es. n. 10864/2024) che avevano escluso la nullità in presenza di conclusioni difensive.
Il principio affermato rende essenziale verificare, in ogni giudizio cartolare d’appello, l’avvenuta ricezione delle conclusioni del PG. In caso contrario, il difensore potrà:
La disciplina resta attuale anche dopo la riforma Cartabia: le camere di consiglio a trattazione scritta sopravvivono per alcune impugnazioni e il canone del contraddittorio “a distanza” continua a richiedere la trasmissione degli atti del PM.
La sentenza n. 11582/2025 rafforza la tutela del diritto di difesa nell’epoca del processo penale telematico. Il contraddittorio non può essere sacrificato sull’altare dell’efficienza: se il PG non invia le proprie conclusioni, il giudizio d’appello è viziato e merita di essere rifatto. Una pronuncia che ricorda a magistrati e avvocati l’importanza della diligenza procedurale, anche (e soprattutto) quando l’udienza avviene solo tramite schermo.