Il 19 marzo 2025 la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, ha depositato l’ordinanza n. 10996/2025 che, pur dichiarando inammissibile il ricorso di L. K., torna ad approfondire due rimedi spesso confusi: la rescissione del giudicato e la restituzione nel termine per impugnare. La pronuncia offre spunti operativi di immediata utilità per i professionisti del foro.
Il ricorrente aveva chiesto di annullare la sentenza in assenza, sostenendo la violazione dell’art. 420-bis c.p.p. La Corte, nel respingere l’impugnazione, ha ribadito in motivazione i criteri distintivi tra i due istituti, fornendo un vero e proprio vademecum per la pratica forense.
In tema di impugnazioni, la rescissione del giudicato si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare per natura, ambito applicativo, "petitum", ed effetti conseguibili. (In motivazione la Corte, nel delineare le differenze, ha precisato: quanto all'ambito applicativo, che la richiesta di rescissione può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza di restituzione non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell'imputato o di persona da questo delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell'imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente; quanto all'oggetto della prova, che, nel primo caso, il richiedente è tenuto a provare che l'assenza è stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nel secondo, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; quanto agli effetti, che la rescissione, diversamente dalla restituzione nel termine, comporta la regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità).
Tradotto in termini semplici, la massima evidenzia che rescissione e restituzione non sono sovrapponibili: la prima mira a «riavvolgere» il processo quando l’assenza è stata dichiarata illegittimamente; la seconda consente solo di recuperare il termine di impugnazione perso senza intaccare la sentenza di merito.
La rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) nasce per allineare il rito italiano alla giurisprudenza UE e CEDU, che pone al centro la partecipazione effettiva dell’imputato (v. Sez. U, 36848/2014). La restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.), invece, è stata rivisitata dalla «riforma Cartabia» (d.lgs. 150/2022) per garantire equilibrio tra ragionevole durata e diritto di difesa.
Tra le decisioni più rilevanti che hanno anticipato l’ordinanza odierna si segnalano Cass. 23882/2014, 12630/2015, 10000/2017 e 20899/2023, tutte concordi nel differenziare nettamente i due istituti.
Per l’avvocato penalista la scelta del corretto rimedio è decisiva. Prima di proporre rescissione occorre verificare:
Qualora emergano notifica a mani dell’imputato o rinuncia espressa a comparire, la rescissione è preclusa e la difesa dovrà orientarsi verso la restituzione nel termine, dimostrando l’assenza di effettiva conoscenza.
L’ordinanza n. 10996/2025 rappresenta un utilissimo promemoria: confondere rescissione del giudicato e restituzione nel termine può pregiudicare l’intera strategia difensiva. Conoscere presupposti, oneri ed effetti di ciascun istituto consente di salvaguardare il diritto di partecipare al processo senza appesantire inutilmente il sistema delle impugnazioni.