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Maltrattamenti e stalking possono concorrere quando le condotte si collocano in fasi diverse della relazione. La sentenza della Cassazione n. 11209/2025 ha riconosciuto questa possibilità per fatti proseguiti dopo la fine della convivenza, anche in presenza di figli comuni. Il precedente va però letto insieme alla modifica dell’articolo 572 del codice penale introdotta nel dicembre 2025 e al successivo chiarimento della Cassazione sull’applicazione della nuova norma nel tempo.

La distinzione tra le condotte prima e dopo la convivenza

La Quinta sezione ha deciso il 27 novembre 2024, con deposito il 20 marzo 2025: il riferimento corretto è quindi n. 11209/2025. La massima ufficiale descrive una decisione della Corte d’appello che aveva qualificato come maltrattamenti le condotte fino all’interruzione della convivenza e come atti persecutori quelle successive.

La Cassazione ha ritenuto corretta questa distinzione. Il principio riguarda comportamenti nati nella comunità familiare, ma usciti dall’ambito dei maltrattamenti dopo la cessazione del legame familiare e affettivo, o della sua attualità. In quel quadro, la genitorialità condivisa non impediva il concorso dei reati. La massima non autorizza a trasformare qualsiasi contrasto successivo alla separazione in stalking.

Quali elementi richiede il reato di atti persecutori

L’articolo 612-bis richiede minacce o molestie ripetute e almeno uno degli eventi indicati dalla norma: un grave e persistente stato di ansia o paura, un timore fondato per l’incolumità propria o delle persone indicate dalla legge, oppure un cambiamento delle abitudini di vita imposto dalle condotte. La conclusione della relazione non sostituisce questi requisiti.

La norma prevede un aggravamento anche quando l’autore è o è stato legato alla persona offesa da una relazione affettiva. Per qualificare i fatti occorre dunque considerare sia il rapporto tra le persone sia le condotte e i loro effetti. La sola indicazione della data di separazione non dimostra gli elementi del reato.

La modifica del dicembre 2025 riguarda anche gli ex conviventi

La legge 2 dicembre 2025, n. 181, entrata in vigore il 17 dicembre 2025, ha ampliato l’articolo 572. Il testo comprende espressamente anche la persona non più convivente quando tra autore e vittima esistono vincoli derivanti dalla filiazione. La presenza di figli comuni assume quindi rilievo nella formulazione introdotta dalla riforma.

Per questo il criterio applicato nel precedente del marzo 2025 non può essere presentato come una regola attuale assoluta, secondo cui la fine della convivenza escluderebbe sempre i maltrattamenti. Va verificato anche quando sono avvenuti i comportamenti contestati.

La riforma non si applica retroattivamente in senso sfavorevole

La Sesta sezione, con sentenza n. 14882 depositata il 24 aprile 2026, ha affrontato proprio il rapporto tra la nuova formulazione e le condotte anteriori. La sintesi ufficiale chiarisce che l’ampliamento normativo, essendo sfavorevole, non può essere applicato retroattivamente.

In quel contesto resta possibile il concorso tra maltrattamenti e atti persecutori aggravati: le condotte successive alla cessazione della convivenza non vengono assorbite nei precedenti maltrattamenti mediante l’applicazione retroattiva della riforma. La nuova disposizione non consente quindi di ricondurre automaticamente a un solo reato tutta la vicenda pregressa.

La lettura congiunta dei due precedenti richiede una cronologia precisa: periodo della convivenza, momento della sua cessazione e collocazione dei singoli comportamenti rispetto alla modifica legislativa. Il nome attribuito al reato deve seguire questa verifica, senza dedurre un esito penale dalla sola esistenza di figli comuni.

Fonte: Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 11209/2025, massima Rv. 287767-01, Rassegna marzo 2025, pagina 79.

Fonte: Legge 2 dicembre 2025, n. 181, articolo 1 e note agli articoli 572 e 612-bis.

Fonte: Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24 aprile 2026, n. 14882, sintesi ufficiale.

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