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Unione civile o convivenza di fatto: che cosa cambia
La legge 20 maggio 2016, n. 76 regola due situazioni diverse; i commi citati in questa pagina sono del suo art. 1. L’unione civile unisce due persone maggiorenni dello stesso sesso e si costituisce con una dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile e a due testimoni (comma 2). La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni, anche di sesso diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, non legate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile (comma 36).
Le conseguenze cambiano molto: l’unione civile comporta un regime dei beni, diritti successori e un procedimento di scioglimento; tra conviventi valgono, oltre alle tutele previste dalla legge, le regole generali. Per questo ricostruiamo prima quale vincolo esiste, da quando e con quali documenti.
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Unione civile: diritti, doveri e regime dei beni
Le parti dell’unione civile hanno gli stessi diritti e doveri: assistenza morale e materiale e coabitazione, e contribuzione ai bisogni comuni secondo le proprie sostanze e la capacità di lavoro professionale e casalingo (comma 11). A differenza dell’art. 143 c.c. sul matrimonio, la legge non menziona l’obbligo di fedeltà.
Il regime patrimoniale, salvo scelta diversa, è la comunione dei beni (comma 13). La separazione si può dichiarare alla costituzione dell’unione (art. 70-octies D.P.R. 396/2000) o con una convenzione per atto pubblico anche in seguito (art. 162 c.c., richiamato dal comma 13). Ai diritti e doveri dell’unione non si può derogare.
Le norme di leggi, regolamenti e contratti collettivi che parlano di «coniuge» valgono anche per l’unione civile, salvo le norme del codice civile non richiamate e la legge sulle adozioni (comma 20). Nella successione la parte dell’unione civile è erede e legittimario come il coniuge (comma 21): ne parliamo nella pagina sulle successioni ereditarie.
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Lo scioglimento dell’unione civile: dichiarazione, tre mesi, domanda
L’unione civile si scioglie con la morte di una parte (comma 22), in alcuni casi dell’art. 3 della legge sul divorzio (L. 898/1970) richiamati dal comma 23, come gravi condanne penali dell’altra parte, e con la rettificazione di attribuzione di sesso (comma 26), i cui effetti il giudice può sospendere, per non oltre centottanta giorni, se le parti vogliono sposarsi (Corte cost. n. 66/2024).
Non serve una separazione: la volontà di sciogliere l’unione si dichiara, anche da soli, all’ufficiale dello stato civile, e dopo tre mesi si propone la domanda (comma 24). Il dissenso dell’altra parte non lo impedisce e non c’è un giudizio sull’addebito. Le strade, applicabili in quanto compatibili (comma 25), sono:
- Ricorso congiunto al tribunale della residenza o del domicilio di una delle parti (art. 473-bis.51 c.p.c.).
- Ricorso giudiziale, se manca l’accordo: senza figli minori è competente il tribunale della residenza o del domicilio dell’altra parte (art. 473-bis.47 c.p.c.).
- Negoziazione assistita, con almeno un avvocato per parte e il nullaosta o l’autorizzazione del procuratore della Repubblica (art. 6 D.L. 132/2014).
- Accordo davanti all’ufficiale dello stato civile, da confermare dopo almeno trenta giorni: non contiene patti di trasferimento patrimoniale ed è escluso con figli minori, incapaci, con grave disabilità o non autosufficienti (art. 12 D.L. 132/2014).
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L’assegno dopo lo scioglimento e gli altri diritti economici
Allo scioglimento si applica l’art. 5 della legge sul divorzio (comma 25): il tribunale può disporre un assegno periodico a favore della parte che non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive, valutando condizioni e redditi, contributo di ciascuno alla vita familiare e ai patrimoni, durata dell’unione.
Per la Corte di cassazione i criteri sono quelli del matrimonio (sez. I, ord. 17 settembre 2025, n. 25495): con la sola funzione assistenziale l’assegno si misura su quanto serve per vivere, non sul tenore di vita; con quella compensativa, sul contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte.
Si può concordare un pagamento in unica soluzione, ritenuto equo dal tribunale o, nella negoziazione assistita, certificato dagli avvocati (art. 6, comma 3-bis, D.L. 132/2014); dopo non si possono proporre altre domande economiche. L’assegno periodico cessa con le nuove nozze di chi lo riceve.
Chi ne è titolare e non è passato a nuove nozze ha anche diritto al 40% del trattamento di fine rapporto dell’altra parte riferibile agli anni dell’unione (art. 12-bis), alla pensione di reversibilità se non c’è un coniuge superstite con i requisiti (art. 9) e, in stato di bisogno, a un assegno a carico dell’eredità (art. 9-bis).
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Convivenza di fatto: dichiarazione anagrafica e diritti
Per accertare la stabile convivenza la legge rinvia alla dichiarazione anagrafica resa al Comune per costituire una famiglia anagrafica (comma 37; artt. 4 e 13 D.P.R. 223/1989). Non sostituisce i requisiti del comma 36, ma è il riferimento indicato dalla legge: conviene renderla e conservarne la prova. Tra i diritti dei conviventi:
- Salute: visita, assistenza e informazioni in ospedale come i familiari (comma 39); ciascuno può designare l’altro, per iscritto, come rappresentante per le decisioni sanitarie in caso di incapacità e, dopo la morte, per organi e funerali (commi 40 e 41).
- Casa dopo la morte del partner proprietario: il superstite può restarvi per due anni o quanto è durata la convivenza, fino a cinque; almeno tre se vi abitano suoi figli minori o disabili (comma 42). Il diritto cessa se non vi abita più stabilmente o se si sposa, si unisce civilmente o inizia una nuova convivenza (comma 43). Se la casa è in affitto, può subentrare nel contratto quando il partner muore o recede (comma 44).
- Impresa del partner: dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 il convivente che vi lavora ha le tutele dei familiari nell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.); l’art. 230-ter, meno favorevole, è stato dichiarato illegittimo.
- Altre tutele: diritti del coniuge nell’ordinamento penitenziario (comma 38), nomina ad amministratore di sostegno (comma 48), risarcimento con i criteri del coniuge se il partner muore per fatto illecito altrui (comma 49).
Il convivente non è invece erede per legge né legittimario (artt. 536 e 565 c.c.): per lasciargli dei beni serve un testamento.
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Il contratto di convivenza: forma, contenuto, limiti e risoluzione
I conviventi possono regolare i rapporti patrimoniali della vita comune con un contratto di convivenza (comma 50), a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (comma 51). Entro dieci giorni il professionista lo trasmette al Comune per l’iscrizione all’anagrafe, che lo rende opponibile ai terzi (comma 52).
Oltre all’indirizzo per le comunicazioni, il contratto può indicare la residenza, le modalità di contribuzione alle necessità comuni e la scelta della comunione dei beni, modificabile in ogni momento (commi 53 e 54). Con cittadinanze diverse si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata (art. 30-bis L. 218/1995).
Che cosa il contratto non può fare
- Non ammette termini o condizioni, che si hanno per non apposti (comma 56).
- È nullo, tra l’altro, se una parte è sposata, unita civilmente, già legata da un altro contratto, minorenne o interdetta (comma 57).
- Non può disporre della successione: i patti successori sono nulli (art. 458 c.c.).
- Non regola affidamento e mantenimento dei figli.
- Non sostituisce il notaio negli atti che trasferiscono diritti reali su immobili (comma 60).
La risoluzione
Il contratto si risolve per accordo, recesso, matrimonio o unione civile dei conviventi tra loro o con altri, morte di uno dei due (comma 59). Accordo e recesso seguono la forma del comma 51 e sciolgono l’eventuale comunione (comma 60). Il recesso è notificato all’altro dal professionista e, se la casa è nella disponibilità esclusiva di chi recede, deve concedere, a pena di nullità, almeno novanta giorni per lasciarla (comma 61).
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Quando la convivenza finisce: alimenti, casa, risparmi e somme versate
La fine della convivenza non richiede un procedimento e non dà diritto a un assegno di mantenimento. Chi è in stato di bisogno e non può mantenersi può chiedere al giudice gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e in misura commisurata al bisogno e alle condizioni economiche dell’altro (comma 65; art. 438 c.c.). Conta il bisogno, non la differenza di reddito.
La casa
La legge non dà all’ex convivente che non è proprietario né conduttore un diritto di restare nella casa dell’altro, salvo l’assegnazione nell’interesse dei figli (art. 337-sexies c.c.), il termine del recesso dal contratto di convivenza e i diritti dopo la morte del partner. Se la casa è di entrambi, ciascuno può sempre chiedere lo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.), anche con un giudizio di divisione: ne parliamo nella pagina su assegnazione e divisione della casa familiare.
Risparmi, TFR e somme date al partner
Senza un contratto che scelga la comunione, ciascuno resta titolare di ciò che ha a proprio nome; sui conti cointestati le quote si presumono uguali, salvo prova contraria (artt. 1298 e 1854 c.c.). La legge non dà all’ex convivente una quota del TFR dell’altro: quella prevista dall’art. 12-bis L. 898/1970 spetta all’ex coniuge o all’ex unito civilmente titolare di assegno.
Per la Corte di cassazione le somme date al partner durante la convivenza, se proporzionate e adeguate alle condizioni di chi le versa, adempiono un’obbligazione naturale e non si possono chiedere indietro (art. 2034 c.c.; sez. I, ord. 13 giugno 2023, n. 16864). Un prestito va provato, compreso l’accordo sulla restituzione; per prestazioni oltre quei limiti si può valutare, se manca un’altra azione, l’arricchimento senza causa (artt. 2041 e 2042 c.c.).
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I figli della coppia e il figlio del partner
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (art. 315 c.c.): affidamento, mantenimento e casa familiare seguono le stesse regole anche se i genitori non sono sposati (art. 337-bis c.c.). Alla fine della convivenza le condizioni per i figli si fissano con un ricorso al tribunale o con la negoziazione assistita (art. 6, comma 1-bis, D.L. 132/2014). I criteri del giudice sono nella pagina sull’affidamento dei figli.
Per il figlio del partner, unito civilmente o convivente, la via è di regola l’adozione in casi particolari (art. 44 L. 184/1983), in cui abbiamo maturato esperienza: ne parliamo nella pagina sulla stepchild adoption.
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Da dove partire
Al primo incontro porta ciò che mostra quale vincolo esiste e che cosa è di chi: estratto dell’atto di unione civile o certificato di stato di famiglia, eventuale contratto di convivenza, atti di acquisto e di mutuo, locazione, estratti conto e prove di chi ha pagato casa, arredi e spese. Per sciogliere un’unione civile conserva la data della dichiarazione in Comune: da lì decorrono i tre mesi.
Esaminati i documenti, gli avvocati dello studio indicano le strade praticabili e le loro conseguenze economiche, senza promettere esiti; prima dell’incarico forniamo un preventivo scritto. Il quadro generale è nella pagina sull’assistenza dello studio nel diritto di famiglia; per fissare un incontro puoi contattarci.

