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Che cos’è la stepchild adoption e cosa prevede l’art. 44
«Stepchild adoption» è l’espressione inglese con cui si indica l’adozione del figlio del coniuge o del partner. Nella legge italiana è l’adozione in casi particolari: l’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 permette di adottare un minore anche se non è stato dichiarato adottabile, cioè senza un accertato stato di abbandono.
Le ipotesi sono quattro: a) l’orfano di padre e di madre, adottato da un parente fino al sesto grado o da chi ha con lui un rapporto stabile e duraturo; b) il figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge; c) l’orfano di entrambi i genitori con disabilità ai sensi della legge 104/1992; d) la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Per la stepchild adoption contano la b) e la d).
A differenza dell’adozione legittimante, che fa cessare i rapporti con la famiglia d’origine (art. 27), qui il bambino acquista un secondo genitore senza perdere quello che ha. Dedichiamo una parte importante del nostro lavoro alle adozioni e abbiamo maturato esperienza nella stepchild adoption; il quadro generale è nella pagina sull’assistenza dello studio nel diritto di famiglia.
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Chi può chiederla: coniuge, partner unito civilmente, convivente
La lettera b) riguarda solo il coniuge: chi è sposato con il genitore può chiedere di adottarne il figlio, anche se ha già figli propri (art. 44, comma 2), e la legge non fissa per questo caso una differenza minima di età.
Non rientrano nella lettera b) il convivente e il partner dello stesso sesso; per l’unione civile la legge 76/2016 esclude espressamente la legge sulle adozioni dall’equiparazione con i coniugi (art. 1, comma 20). In questi casi la giurisprudenza ha ammesso la lettera d), intendendo l’impossibilità di affidamento preadottivo anche come impossibilità giuridica: lo ricorda la Corte costituzionale nella sentenza n. 79 del 2022. Dei diritti della coppia parliamo nella pagina su unioni civili e convivenze.
Nelle lettere a), c) e d) può adottare anche chi non è sposato (comma 3), e l’adottante deve avere almeno diciotto anni più del minore nelle lettere a) e d) (comma 4).
Il tribunale verifica sempre che l’adozione realizzi il preminente interesse del minore (art. 57). Per questo ricostruiamo da quanto tempo l’adulto vive con il bambino, come partecipa alla sua cura e che cosa cambierebbe per lui il riconoscimento giuridico.
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Consensi, assensi e ascolto del figlio
Il consenso è richiesto all’adottante e al figlio che ha compiuto quattordici anni (art. 45). Il ragazzo che ha compiuto dodici anni è sentito personalmente, il più piccolo in considerazione della sua capacità di discernimento; sotto i quattordici anni il tribunale sente anche il suo legale rappresentante. I consensi si esprimono personalmente davanti al giudice (art. 56) e possono essere revocati fino alla sentenza (art. 47).
L’assenso spetta ai genitori del minore e al suo eventuale coniuge (art. 46) e può essere dato anche con procura speciale. Nella stepchild adoption serve quello del genitore con cui l’adottante vive e, se c’è, quello dell’altro genitore, per esempio l’ex coniuge.
Se un genitore rifiuta l’assenso
Il tribunale può pronunciare ugualmente l’adozione se ritiene il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse del minore, oppure se chi deve assentire è incapace o irreperibile. Il testo dell’art. 46 esclude però questa possibilità quando rifiuta un genitore che esercita la responsabilità genitoriale, o il coniuge convivente dell’adottando.
Come ricorda la Corte costituzionale nella sentenza n. 68 del 2025, per la Cassazione il diniego del genitore biologico ha effetto preclusivo solo se espresso nell’interesse del minore, cioè quando tra il bambino e il genitore d’intenzione non si è formato il legame che l’adozione deve tutelare. È il caso tipico della coppia che si separa prima della domanda: esaminiamo la storia del rapporto con il bambino e le prove che lo documentano.
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Il procedimento davanti al Tribunale per i minorenni
È competente il Tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il minore (art. 56); per Milano e il suo distretto, quello di via Leopardi 18. Il procedimento segue la legge 184/1983, non il rito unificato della famiglia (art. 473-bis c.p.c.).
Ai moduli del tribunale di Milano, distinti per la lettera b) e per le lettere a) e d), si allegano l’atto integrale di nascita del minore, lo stato di famiglia, l’eventuale certificato di matrimonio, un certificato del medico curante con alcuni esami clinici e l’assenso dei genitori raccolto davanti a un’autorità abilitata, o la prova della loro irreperibilità.
Il tribunale verifica le condizioni dell’art. 44 e l’interesse del minore. Sentiti i genitori, dispone indagini tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza (art. 57) sull’idoneità affettiva ed educativa dell’adottante, sulla sua situazione personale, economica e di salute, sull’ambiente familiare, sui motivi della domanda e sulla personalità del minore.
La decisione e l’appello
Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (art. 313 c.c., richiamato dall’art. 56). Adottante, pubblico ministero e adottando possono impugnarla entro trenta giorni dalla comunicazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d’appello. La sentenza definitiva è annotata a margine dell’atto di nascita (art. 314 c.c.).
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Gli effetti: responsabilità, parentela, cognome
L’adozione produce effetti dalla data della sentenza (art. 47). Chi adotta deve mantenere, istruire ed educare il figlio; se è il coniuge del genitore, la responsabilità genitoriale spetta a entrambi (art. 48).
Il figlio conserva i legami con la famiglia d’origine (art. 300 c.c., richiamato dall’art. 55). Dalla sentenza n. 79 del 2022 della Corte costituzionale acquista anche la parentela con i familiari dell’adottante, a partire da nonni e fratelli, che prima la legge escludeva. Nella successione dell’adottante è equiparato agli altri figli (art. 567 c.c.).
Il cognome
Di regola l’adottato antepone al proprio il cognome dell’adottante (art. 299 c.c.). Con la sentenza n. 210 del 2025 la Corte costituzionale ha ammesso che il minore assuma il solo cognome dell’adottante, se consensi e assensi sono favorevoli e il tribunale accerta che la scelta risponde al suo interesse; alle stesse condizioni, ha precisato, il cognome dell’adottante può essere aggiunto dopo il proprio anziché anteposto.
Secondo la Corte, se il bambino porta il cognome del genitore che conserva la responsabilità genitoriale, di regola non emerge un interesse alla sostituzione; può emergere se è il cognome di un genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale o d’accordo con il cambio. La richiesta va motivata nella domanda.
Quando l’adozione può essere revocata
Solo nei casi tassativi degli artt. 51–53: un attentato alla vita o un delitto punito con almeno tre anni di pena detentiva nel minimo, commesso dall’adottato ultraquattordicenne contro l’adottante o i suoi familiari più stretti, o dall’adottante contro l’adottato o i suoi; la violazione dei doveri dell’adottante. La fine della relazione tra gli adulti non è tra queste cause e i doveri verso il figlio restano; di collocamento e tempi dei figli dopo la separazione parliamo nella pagina sull’affidamento dei figli.
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Adozione o riconoscimento: scegliere il percorso giusto
Prima di preparare la domanda verifichiamo se l’adozione sia lo strumento corretto. Se una coppia di sesso diverso ricorre alla procreazione medicalmente assistita, il nato ha lo stato di figlio nato nel matrimonio o di figlio riconosciuto della coppia che ha dato il consenso (art. 8 L. 40/2004): non serve adottarlo.
Con la sentenza n. 68 del 2025 la Corte costituzionale ha esteso la regola a un caso preciso: il bambino nato in Italia da procreazione assistita praticata all’estero da una donna, nel rispetto delle norme di quello Stato, è figlio riconosciuto anche della donna che aveva dato il preventivo consenso al percorso e all’assunzione della responsabilità genitoriale. Il riconoscimento avviene nelle forme del codice civile, per esempio nell’atto di nascita.
Restano fuori dalla pronuncia, e richiedono ancora l’adozione o altre verifiche, il figlio del partner nato da una relazione precedente, i bambini nati all’estero e, per espressa precisazione della Corte, quelli nati con gestazione per altri.
Nati all’estero e gestazione per altri
Per un bambino nato all’estero si parte dall’atto di nascita straniero: se possa essere trascritto o riconosciuto in Italia è una questione distinta, da esaminare sui documenti. La gestazione per altri è reato (art. 12, comma 6, L. 40/2004) e dal 3 dicembre 2024 il cittadino italiano che la realizza all’estero è punito secondo la legge italiana. Anche in queste vicende la giurisprudenza ha ammesso l’adozione in casi particolari del genitore d’intenzione, come dà conto la sentenza n. 79 del 2022; se emerge un profilo penale, coordiniamo la valutazione con il lavoro penale dello studio.
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Adozione da single: che cosa consente la legge
Chi non è sposato può adottare nei casi particolari delle lettere a), c) e d) dell’art. 44. Non può invece accedere all’adozione legittimante nazionale, che l’art. 6 riserva ai coniugi sposati da almeno tre anni, o con tre anni di convivenza stabile prima delle nozze, non separati negli ultimi tre anni e con una differenza di età dal minore tra diciotto e quarantacinque anni, salvo deroghe.
Per l’adozione internazionale, dopo la sentenza n. 33 del 2025 della Corte costituzionale anche la persona singola residente in Italia può chiedere al Tribunale per i minorenni del distretto di residenza di dichiararne l’idoneità (art. 29-bis), con gli altri requisiti dell’art. 6 compatibili con lo stato libero, come età e capacità educativa.
Se il figlio del partner è già maggiorenne, la strada è l’adozione di maggiorenni (artt. 291 ss. c.c.), un istituto diverso che non crea parentela con i familiari dell’adottante (art. 74 c.c.) e incide soprattutto su cognome e successione, che seguiamo con l’assistenza in materia di successioni.
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Da dove partire: documenti e primo colloquio
Al primo colloquio porta, se li hai, l’atto integrale di nascita del bambino, il certificato di matrimonio o di unione civile, lo stato di famiglia e i provvedimenti già emessi su di lui. Se è nato da procreazione assistita servono i documenti del percorso e del consenso; se è nato all’estero, gli atti formati in quello Stato.
Il primo passo è la scelta del percorso: adozione, riconoscimento o altro strumento. Se la strada è l’adozione, prepariamo la domanda, documentiamo la vita quotidiana con il bambino, verifichiamo consensi e assensi e accompagniamo l’assistito nelle indagini e nelle audizioni. Quando serve ci avvaliamo di consulenti di parte – psicologi, neuropsichiatri, pedagogisti – scelti in relazione al caso.
Gli atti del procedimento sono esenti da imposte e diritti (art. 82 L. 184/1983), ma l’assistenza legale ha un costo: prima dell’incarico forniamo un preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012). Per un incontro nello studio di Milano o in videochiamata puoi contattarci.

