Consulenza riservata 02 8295 4969

Via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano

Avvocato penalista a Milano

Assistiamo persone indagate e imputate, vittime di reato e società: dai primi atti d’indagine al ricorso per Cassazione, con investigazioni difensive e scelte processuali spiegate passo per passo.

In breve

Chi assistiamo
Persone indagate e imputate, vittime di reato e parti civili, società ed enti, dalle prime indagini fino al ricorso per Cassazione.
Se è urgente
Arresto, perquisizione, sequestro, misura cautelare: i termini sono di ore o di pochi giorni. Chiamaci indicando l’atto ricevuto e la data della notifica.
Prima di rispondere
Chi è indagato o imputato può non rispondere, salvo dare le proprie generalità: se parlare o tacere si decide con il difensore.
Incontro e preventivo
Colloquio nello studio di Milano o in videochiamata, in italiano o in inglese; prima dell’incarico consegniamo un preventivo scritto.

Diritto penale

Di cosa ci occupiamo

Assistiamo chi è accusato di un reato, chi lo ha subito e le società coinvolte in un procedimento penale. Queste sono le principali attività del nostro studio legale penale a Milano.

01

L’assistenza penale dello studio

Lo studio fondato dall’Avv. Marco Bianucci assiste persone indagate e imputate, vittime di reato, persone offese e parti civili. Difendiamo inoltre società ed enti coinvolti in procedimenti per responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nel diritto penale ogni scelta può incidere sulla libertà, sul patrimonio e sulla reputazione di una persona, così come sulla continuità di un’impresa. Per questo affrontiamo ogni incarico attraverso lo studio approfondito degli atti, il confronto all’interno del gruppo e la costruzione di una strategia fondata sulle caratteristiche del caso. Dal nostro studio di Milano seguiamo tutte le fasi del procedimento, dalle prime indagini alle impugnazioni e all’esecuzione penale.

02

Hai ricevuto un atto o c’è un’urgenza?

Nel procedimento penale molte decisioni hanno termini di ore o di pochi giorni. Quando ci contatti, conviene indicare subito il tipo di atto e la data in cui è stato notificato.

  • Un familiare è stato arrestato o fermato. La convalida davanti al giudice avviene di regola entro quattro giorni (art. 390 c.p.p.); finché la persona non ha scelto un avvocato, il difensore di fiducia può essere nominato da un prossimo congiunto (art. 96 c.p.p.).
  • Perquisizione o sequestro. Conserva il decreto e il verbale: il riesame del sequestro va chiesto entro dieci giorni (art. 324 c.p.p.).
  • Informazione di garanzia o invito a presentarsi. Non è una condanna: indica che c’è un’indagine e invita a nominare un difensore. Prima di rendere dichiarazioni conviene esaminare l’atto con l’avvocato.
  • Avviso di conclusione delle indagini. Ci sono venti giorni per esaminare gli atti, depositare memorie o chiedere di essere interrogati (art. 415-bis c.p.p.).
  • Decreto penale di condanna. L’opposizione va proposta entro quindici giorni dalla notifica (art. 461 c.p.p.).
  • Hai subito un reato. Per i reati procedibili a querela il termine è di regola di tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.).

03

La nostra vocazione e il ruolo del difensore

Consideriamo la difesa penale una responsabilità che richiede preparazione, indipendenza e dedizione. La passione per questa professione si esprime nel tempo dedicato a un fascicolo, nell’attenzione a un particolare trascurato, nella disponibilità a rimettere in discussione una ricostruzione quando gli elementi raccolti lo impongono.

La nostra vocazione nasce dalla convinzione che ogni persona abbia diritto a una difesa effettiva, qualunque sia l’accusa e qualunque sia il giudizio dell’opinione pubblica. È una convinzione che trova il proprio fondamento nell’articolo 24 della Costituzione, che riconosce la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

L’articolo 111 della Costituzione definisce le garanzie del giusto processo: il confronto tra le parti in condizioni di parità, un giudice terzo e imparziale, il tempo e gli strumenti necessari per preparare la difesa. Nel processo penale il contraddittorio consente di sottoporre le prove alla verifica delle parti, secondo le regole previste dalla legge.

Intendiamo il difensore come un baluardo dello Stato di diritto. Il suo compito è rendere concrete queste garanzie: controllare la legittimità degli atti, verificare la tenuta dell’accusa, far emergere gli elementi favorevoli e vigilare sul rispetto dei diritti dell’assistito. La presunzione di non colpevolezza, sancita dall’articolo 27 della Costituzione fino alla condanna definitiva, deve orientare anche il modo in cui una vicenda giudiziaria viene raccontata.

Il fondatore dello studio ha collaborato per quasi dieci anni con la cattedra di diritto processuale penale dell’Università degli Studi di Milano: l’attenzione alle regole del processo è parte del nostro metodo.

La difesa dell’Uomo, chiunque esso sia, è sempre un grande privilegio. Il diritto di difesa è un diritto inviolabile e la figura dell’avvocato è l’architrave dello Stato di diritto.

— Avv. Marco Bianucci

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Il lavoro del gruppo e i procedimenti complessi

Abbiamo seguito procedimenti complessi, anche caratterizzati da rilevante attenzione mediatica. Questa esperienza ha consolidato un metodo di lavoro fondato sulla conoscenza del fascicolo e sulla capacità di coordinare questioni giuridiche, accertamenti tecnici e scelte processuali.

Lavoriamo come un gruppo coeso. Condividiamo l’analisi degli atti, discutiamo le possibili obiezioni e prepariamo le udienze attraverso un confronto costante. La pluralità delle competenze ci permette di esaminare la stessa vicenda da prospettive diverse, mantenendo una linea difensiva coerente.

Nei casi esposti all’attenzione pubblica curiamo con particolare rigore la riservatezza e valutiamo le implicazioni di ogni comunicazione. La tutela dell’assistito e le esigenze del procedimento guidano le nostre decisioni anche quando il dibattito esterno diventa intenso.

05

La difesa delle persone indagate e imputate

Assistiamo chi viene coinvolto in un procedimento penale fin dai primi atti: un’informazione di garanzia, un invito a presentarsi, una perquisizione, un sequestro o l’applicazione di una misura cautelare.

Verifichiamo il contenuto delle contestazioni e gli atti conoscibili nella fase in corso, ricostruiamo i fatti con l’assistito e individuiamo gli approfondimenti utili. Prepariamo la partecipazione agli interrogatori, valutando consapevolmente anche l’esercizio della facoltà di non rispondere, che spetta a chi è indagato o imputato salvo l’obbligo di dare le proprie generalità (artt. 64 e 66 c.p.p.). Predisponiamo memorie e istanze, svolgiamo investigazioni difensive e interveniamo sulle misure cautelari che incidono sulla libertà personale o sui beni.

Quando si apre il processo, curiamo la scelta del rito, le richieste di prova, l’esame e il controesame dei testimoni, il confronto con i consulenti e la discussione finale. Valutiamo poi i presupposti delle impugnazioni e seguiamo, quando necessario, la fase esecutiva. Spieghiamo all’assistito le ragioni delle scelte proposte, le alternative praticabili e le conseguenze che possono derivarne.

06

La tutela delle vittime e delle parti civili

Assistiamo chi ha subito un reato nella ricostruzione dei fatti, nella raccolta della documentazione e nella presentazione di denunce e querele. Seguiamo le indagini, presentiamo memorie e richieste e valutiamo l’opposizione a un’eventuale richiesta di archiviazione, che va proposta entro venti giorni dall’avviso, trenta per i delitti commessi con violenza alla persona (art. 408 c.p.p.).

Chi si rivolge a noi deve poter comprendere il proprio ruolo. La persona offesa è il soggetto il cui interesse protetto dalla norma penale è stato leso: può presentare memorie e indicare elementi di prova (art. 90 c.p.p.). La parte civile è il soggetto danneggiato che, attraverso una specifica costituzione nel processo, esercita la domanda di restituzione o risarcimento. Queste posizioni possono coincidere, ma richiedono attività e presupposti distinti.

Quando ne ricorrono le condizioni, curiamo la costituzione di parte civile nei termini previsti a pena di decadenza (art. 79 c.p.p.), documentiamo i danni patrimoniali e non patrimoniali e sosteniamo la domanda risarcitoria, coordinandola se serve con l’azione civile nel nostro lavoro sul risarcimento del danno. Nelle situazioni di particolare vulnerabilità valutiamo anche gli strumenti di protezione e le modalità di partecipazione al procedimento previste dalla legge.

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La difesa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Assistiamo società ed enti sottoposti a indagini o chiamati a rispondere nel processo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Si tratta della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, accertata di regola davanti al giudice penale e distinta dalla responsabilità della persona fisica.

Questa disciplina riguarda determinati reati previsti dalla legge, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da soggetti apicali o sottoposti, in presenza degli ulteriori presupposti normativi. Può comportare sanzioni pecuniarie, misure interdittive e confisca, con conseguenze rilevanti sull’attività aziendale.

Esaminiamo il reato presupposto, le funzioni dei soggetti coinvolti, l’organizzazione interna e l’effettiva attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Costruiamo la difesa sulla specifica posizione dell’ente, considerando anche sequestri, misure cautelari e iniziative correttive rilevanti per il procedimento, e valutiamo con attenzione l’autonomia della difesa societaria rispetto alle posizioni delle persone fisiche coinvolte.

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I reati di cui ci occupiamo

Ci occupiamo prevalentemente di reati contro la persona, reati sessuali, reati societari e della crisi d’impresa, reati tributari e reati contro la pubblica amministrazione. Ogni settore richiede di collegare la conoscenza delle norme all’esame delle circostanze concrete e delle prove disponibili.

Reati contro la persona e reati sessuali

Omicidio, lesioni personali, minacce, atti persecutori, diffamazione, maltrattamenti e violenza familiare; violenza sessuale, anche di gruppo, e reati contro i minori. Ricostruiamo la dinamica dei fatti, esaminiamo dichiarazioni, comunicazioni e accertamenti medico-legali e, quando assistiamo la vittima, curiamo le esigenze di protezione e le modalità di ascolto previste per le persone vulnerabili. Quando i fatti si intrecciano con una separazione, coordiniamo la strategia con il lavoro dello studio nel diritto di famiglia.

Reati societari, bancarotta e crisi d’impresa

False comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale, corruzione tra privati e le diverse ipotesi di bancarotta, oggi previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La difficoltà economica dell’impresa, da sola, non dimostra una responsabilità penale: ricostruiamo bilanci, operazioni e decisioni di gestione e il ruolo effettivo di ciascun amministratore.

Reati tributari e fiscali

Dichiarazioni fraudolente, infedeli od omesse, fatture per operazioni inesistenti, occultamento della contabilità, omessi versamenti (D.Lgs. 74/2000). Esaminiamo documenti contabili e realtà delle operazioni, verifichiamo le soglie di punibilità e gli effetti del pagamento del debito tributario, e difendiamo da sequestri e confische.

Reati contro la pubblica amministrazione

Peculato, corruzione, concussione e induzione indebita, per pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e privati, e assistenza a chi ha subito una richiesta illecita. Conta anzitutto la qualifica di chi agisce, che dipende dalle funzioni concretamente esercitate, poi la condotta.

Mandato di arresto europeo ed estradizione

Assistiamo chi è raggiunto da un mandato di arresto europeo o da una domanda di estradizione nel giudizio davanti alla Corte d’appello, che non riesamina l’accusa ma verifica condizioni e motivi di rifiuto della consegna.

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Le investigazioni difensive e i consulenti

Attribuiamo alle investigazioni difensive un ruolo centrale. In molti procedimenti, una difesa approfondita richiede di ricercare direttamente gli elementi utili a verificare o ricostruire i fatti: gli articoli 327-bis e 391-bis e seguenti del codice di procedura penale disciplinano gli strumenti con cui il difensore svolge questa attività. Il pubblico ministero è tenuto a svolgere accertamenti anche sugli elementi favorevoli alla persona indagata, ma la difesa dispone di un proprio potere di ricerca, che esercitiamo in autonomia quando è utile all’assistito.

Valutiamo quali persone possano riferire circostanze rilevanti, quali documenti acquisire e quali accertamenti tecnici richiedere. La tempestività può essere decisiva: una registrazione può essere sovrascritta, un luogo modificato, un ricordo diventare meno preciso. Per questo definiamo fin dalle prime fasi quali fonti conservare e come raccoglierle nelle forme consentite.

Ci avvaliamo, secondo le esigenze del caso, di una rete di investigatori privati autorizzati, medici legali, esperti balistici, consulenti informatici e altri esperti. Un accertamento medico-legale può chiarire l’origine di una lesione; un’analisi balistica può verificare la compatibilità di una ricostruzione; una consulenza informatica può esaminare l’integrità e il contesto di messaggi, file e dati digitali. Il nostro compito è formulare quesiti pertinenti, valutare criticamente gli esiti – anche quelli dei consulenti dell’accusa – e inserirli nella strategia processuale. Lo stesso rigore guida la raccolta degli elementi utili alla tutela delle persone offese.

10

Le fasi del procedimento penale

Spieghiamo all’assistito a che punto si trova il procedimento e quali decisioni possono seguire. Per orientarsi bastano tre ruoli: il pubblico ministero dirige le indagini ed esercita l’accusa; il difensore tutela l’assistito; il giudice decide in posizione di terzietà. Il percorso varia secondo il reato e il rito; questi sono i passaggi principali per la persona accusata.

  1. La notizia di reato e le indagini. Dopo una denuncia, una querela o un accertamento della polizia, il pubblico ministero raccoglie elementi per verificare quanto accaduto. Interveniamo già in questa fase per tutelare i diritti dell’indagato e raccogliere elementi difensivi.
  2. La conclusione delle indagini. Il pubblico ministero chiede l’archiviazione oppure esercita l’azione penale; prima, l’avviso dell’art. 415-bis c.p.p. consente alla difesa di esaminare il fascicolo e intervenire. Con l’azione penale la persona diventa imputato.
  3. Il controllo prima del dibattimento. Nell’udienza preliminare o, per i reati a citazione diretta, nell’udienza predibattimentale un giudice valuta se il processo debba proseguire. È anche, di regola, il momento per chiedere i riti alternativi.
  4. Il dibattimento e la sentenza. Le prove si formano davanti al giudice, nel contraddittorio; la condanna richiede che la colpevolezza sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.).
  5. Le impugnazioni. Appello e ricorso per Cassazione, nei casi e nei termini di legge.
  6. La decisione definitiva e l’esecuzione. In caso di condanna valutiamo l’accesso alle misure alternative alla detenzione e assistiamo davanti al giudice dell’esecuzione e alla magistratura di sorveglianza.

11

Il giudizio ordinario e i riti alternativi

La scelta del rito incide sul modo in cui il giudice decide, sulle prove utilizzabili e sulle conseguenze della decisione. La valutiamo con l’assistito dopo avere esaminato gli atti, le prospettive difensive e i presupposti di accesso: ogni opzione ha regole proprie, termini e possibili preclusioni.

  • Giudizio ordinario. La prova si forma nel dibattimento, con l’esame e il controesame dei testimoni: è la scelta da valutare quando la verifica diretta delle fonti di prova può cambiare la ricostruzione dei fatti.
  • Patteggiamento. Imputato e pubblico ministero concordano una pena ridotta fino a un terzo, entro i limiti di legge, che il giudice controlla.
  • Giudizio abbreviato. Il giudice decide sugli atti e può assolvere; in caso di condanna la pena è ridotta di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni.
  • Messa alla prova, tenuità del fatto e pene sostitutive. Per i reati meno gravi il procedimento può chiudersi senza condanna o con una pena diversa dal carcere.

12

L’appello, il concordato e il ricorso per Cassazione

Dopo la sentenza studiamo la motivazione per individuare motivi di impugnazione concreti, e diciamo con chiarezza anche quando un’impugnazione non è consigliabile. In appello valutiamo anche il concordato sui motivi (art. 599-bis c.p.p.), che resta soggetto alla decisione della Corte e non attribuisce una riduzione fissa della pena: ne esaminiamo i benefici insieme alle questioni a cui si rinuncia.

Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale (art. 613 c.p.p.). L’Avv. Marco Bianucci è patrocinante in Cassazione: possiamo quindi seguire il procedimento anche davanti alla Suprema Corte.

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Il primo colloquio con il nostro studio

Nel primo colloquio esaminiamo gli atti disponibili, ricostruiamo la vicenda e individuiamo le eventuali urgenze. Definiamo le attività necessarie e illustriamo le opzioni difensive, con una valutazione motivata delle prospettive e dei costi dell’incarico, senza promettere esiti che nel processo penale nessuno può garantire. È utile portare tutti gli atti ricevuti con le notifiche che ne indicano la data, un promemoria cronologico dei fatti scritto solo per il difensore e i documenti e i messaggi che possono servire.

Se è già stato nominato un difensore d’ufficio, la nomina di un difensore di fiducia lo sostituisce (art. 97 c.p.p.): possiamo intervenire in qualunque fase. Quanto viene riferito nel colloquio resta coperto dal segreto professionale. Il colloquio si svolge nel nostro studio di via Alberto da Giussano 26, a Milano, oppure in videochiamata, in italiano o in inglese; per fissarlo puoi contattarci.

Chi si affida a noi deve comprendere ciò che sta accadendo e il significato delle decisioni da assumere. A questo dedichiamo la nostra preparazione e il lavoro del gruppo, con la riservatezza e l’indipendenza che la difesa penale richiede.

Quanto costa

Prima di assumere l’incarico consegniamo un preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012). Il compenso dipende dalla fase in cui interveniamo e dall’attività necessaria; nel preventivo indichiamo anche le spese prevedibili e, se servono, i costi di consulenti e investigatori, prima di incaricarli. Chi ha un reddito entro i limiti di legge può chiedere il patrocinio a spese dello Stato: al primo colloquio ne verifichiamo i presupposti.

Come scegliere il difensore

Non esiste una classifica degli avvocati penalisti: esistono elementi che si possono verificare. L’iscrizione all’albo si controlla sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano; per il ricorso in Cassazione serve un avvocato iscritto all’albo speciale. Contano poi l’esperienza nella materia del procedimento, la chiarezza con cui vengono spiegati strategia, rischi e costi e la disponibilità a intervenire nei tempi che l’atto richiede.

Diritto penale

Approfondimenti

Alcuni temi richiedono più spazio di quanto ne abbia questa pagina: li trattiamo per esteso in pagine dedicate.

Il percorso

Come seguiamo un procedimento penale

Ogni procedimento ha tempi e regole propri, ma il metodo resta lo stesso: individuare subito le urgenze, conoscere gli atti, condividere ogni scelta con l’assistito.

  1. 1

    Primo contatto e urgenze

    Alla prima telefonata o richiesta scritta verifichiamo se ci sono atti in corso o termini imminenti – un arresto, una perquisizione, una misura cautelare, una scadenza per il riesame – e diamo loro priorità.

  2. 2

    Colloquio ed esame degli atti

    In studio o in videochiamata ricostruiamo i fatti e leggiamo i documenti disponibili. Indichiamo opzioni, rischi e costi, con un preventivo scritto prima dell’incarico.

  3. 3

    Nomina e strategia difensiva

    Con la nomina a difensore di fiducia accediamo agli atti consentiti nella fase in corso e definiamo con l’assistito la linea difensiva: memorie, istanze, interrogatori, investigazioni e consulenze tecniche.

  4. 4

    Udienze preliminari e scelta del rito

    Seguiamo la conclusione delle indagini e l’udienza preliminare o predibattimentale, e valutiamo con l’assistito se proseguire con il giudizio ordinario o chiedere un rito alternativo.

  5. 5

    Dibattimento e sentenza

    Partecipiamo alla formazione della prova – esame e controesame dei testimoni, confronto con periti e consulenti – e alla discussione finale, aggiornando l’assistito dopo ogni passaggio rilevante.

  6. 6

    Impugnazioni ed esecuzione

    Valutiamo appello, concordato e ricorso per Cassazione nei termini di legge e, dopo la sentenza definitiva, le misure alternative e le questioni di esecuzione della pena.

Lo Studio

Chi se ne occupa

Gli avvocati dello Studio che seguono queste pratiche.

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Recensioni

Cosa dicono i clienti

… Non immaginavo che un avvocato prendesse così a cuore una causa mettendoci l' anima.L'ho visto bussare alle porte dei Giudici senza esitazione e con grande caparbieta' ottenendo ogni volta il risultato sperato,la stessa caparbietà e tenacia con cui ha affrontato ogni fase delle mie udienze.Inutile dire che abbiamo vinto e sarò riconoscente all'avvocato Bianucci e al suo staff per tutta la vita, in particolare alla…

L. G. Diritto penale

… L'avvocato Filippo si è dimostrato non solo un esperto legale, ma anche un grande ascoltatore, sempre disponibile a chiarire i miei dubbi e a guidarmi con pazienza attraverso ogni fase del processo. La sua strategia legale è stata impeccabile, e la sua capacità di analizzare i dettagli ha contribuito in modo significativo al mio successo. Consiglio vivamente l'avvocato Filippo a chiunque abbia bisogno di un legale…

A. A. Diritto penale

Team di avvocati super professionali, sempre gentili e soprattutto mi hanno fatto scontare una pena praticamente nulla dopo aver combinato un bel casino. Consiglio sicuramente.

L. L. Diritto penale

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Domande frequenti

02 8295 4969

Quanto costa un avvocato penalista a Milano?

Il costo dipende dalla fase del procedimento, dalla complessità delle accuse e dalle attività necessarie, e viene indicato in un preventivo scritto prima del conferimento dell’incarico. Lo prevede l’art. 13 della legge professionale forense (L. 247/2012), che impone all’avvocato di comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo oneri, spese e compenso. Nel preventivo indichiamo le attività previste per ciascuna fase; se il caso richiede consulenti tecnici o investigatori, ne indichiamo i costi prima che vengano incaricati. Così l’assistito sa in anticipo che cosa è compreso e può decidere con consapevolezza.

Che cosa devo fare se ricevo un avviso di garanzia?

Conviene nominare subito un avvocato penalista come difensore di fiducia e non rilasciare dichiarazioni prima di aver esaminato l’atto con lui. L’informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.), chiamata comunemente «avviso di garanzia», non è una condanna né un rinvio a giudizio: comunica che sono in corso indagini, indica in sintesi il fatto e le norme che si assumono violate e invita a nominare un difensore. In mancanza di nomina interviene un difensore d’ufficio. Al primo colloquio è utile portare l’atto e ogni notifica successiva; nel frattempo è prudente evitare contatti con la persona offesa o con possibili testimoni sui fatti del procedimento.

Devo rispondere alle domande durante l’interrogatorio?

No, non è obbligatorio: la persona indagata o imputata ha facoltà di non rispondere, salvo l’obbligo di dichiarare le proprie generalità (artt. 64 e 66 c.p.p.). Prima dell’interrogatorio viene avvertita che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti e che, se tace, il procedimento seguirà comunque il suo corso; se riferisce fatti che riguardano la responsabilità di altri, su quei fatti assume la veste di testimone. La scelta va preparata con il difensore dopo aver letto gli atti disponibili: rispondere può servire a chiarire subito un punto, tacere può essere prudente finché l’accusa non è chiara.

Il difensore d’ufficio è gratuito?

No: la difesa d’ufficio non è automaticamente gratuita. Il difensore d’ufficio viene nominato quando la persona non ne ha scelto uno di fiducia, per garantire la difesa tecnica, ma ha diritto di essere retribuito dall’assistito. Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto distinto: spetta a chi ha un reddito entro i limiti di legge e va chiesto con un’apposita istanza, sia che il difensore sia d’ufficio sia che sia di fiducia. In ogni momento la persona può nominare un difensore di fiducia, che sostituisce quello d’ufficio.

Che differenza c’è tra un avvocato civilista e un avvocato penalista?

Il penalista assiste nei procedimenti per reati, il civilista nelle controversie tra privati, come contratti, risarcimenti, famiglia o eredità. Il titolo professionale è lo stesso: la differenza sta nella materia seguita abitualmente. Nel processo penale il difensore assiste la persona indagata o imputata, la persona offesa o la parte civile; nel processo civile le parti chiedono al giudice di decidere su diritti e obblighi. Spesso le due materie si incontrano, per esempio quando la vittima di un reato chiede il risarcimento: in quei casi coordiniamo la tutela penale con quella civile, nel nostro lavoro sul risarcimento del danno.

Che differenza c’è tra patteggiamento e rito abbreviato?

Nel patteggiamento si concorda la pena con il pubblico ministero; nel rito abbreviato si chiede al giudice di decidere sugli atti, con la possibilità di essere assolti. Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) riduce la pena fino a un terzo ed evita il dibattimento, ma produce una sentenza che, salvo eccezioni, è equiparata a una condanna. Nell’abbreviato (artt. 438 ss. c.p.p.), in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni. Quale strada convenga dipende dagli atti e dalle conseguenze accessorie: ne parliamo negli approfondimenti sul patteggiamento e sul rito abbreviato.

Che cosa può fare la persona offesa da un reato?

La persona offesa può presentare denuncia o querela, nominare un avvocato e partecipare attivamente alle indagini, presentando memorie e indicando elementi di prova (art. 90 c.p.p.). Può chiedere di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione e opporsi entro venti giorni, o trenta per i delitti commessi con violenza alla persona (art. 408 c.p.p.). Se ha subito un danno può costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento nel processo penale, entro i termini dell’art. 79 c.p.p. Nei casi di violenza domestica o di genere la legge prevede anche modalità di ascolto protette e misure cautelari a sua tutela.

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Parliamo del tuo caso

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