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Avvocato penalista a Milano

Reati societari e bancarotta: la difesa penale

Un errore di bilancio o lo stato di insolvenza, da soli, non sono reati. Spieghiamo cosa distingue falso in bilancio, bancarotta e reati tributari, chi ne risponde e come si ricostruiscono le decisioni.

In breve

Crisi non è reato
L’insolvenza o un errore contabile non provano da soli una responsabilità penale: contano le singole condotte e la consapevolezza di chi le ha compiute.
Il ruolo effettivo
Si risponde di ciò che si è fatto o deciso, non della sola carica; chi gestisce di fatto la società può rispondere come un amministratore.
Persona e società
Per alcuni reati risponde anche la società, con una difesa che va tenuta distinta da quella di amministratori e sindaci.
Scelte da coordinare
Rettifiche di bilancio, pagamenti al Fisco e strumenti della crisi hanno effetti diversi e non sostituiscono la difesa penale.

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Falso in bilancio, bancarotta e reati tributari: le differenze

Quando emerge un dubbio sul bilancio, sull’uso delle risorse aziendali o sui versamenti fiscali, la prima domanda è se si tratti di una criticità di gestione o di un reato. Subito dopo vengono le altre: chi risponde delle decisioni, quanto contano le deleghe, quali conseguenze ricadono sull’attività.

Il falso in bilancio riguarda la correttezza delle informazioni date a soci, creditori e mercato: l’errore contabile non basta, occorre ricostruire contenuto e formazione dell’informazione. Nella bancarotta l’insolvenza, da sola, non dimostra il reato: la legge distingue condotte fraudolente, come la distrazione di beni, dalla bancarotta semplice, e anche le irregolarità delle scritture pesano diversamente secondo la condotta e l’intenzione. Contano poi la procedura aperta e la disciplina applicabile nel tempo.

Nei reati tributari una dichiarazione fraudolenta non coincide con una dichiarazione inesatta, e un’imposta non pagata non è necessariamente un reato: contano modalità, intenzione, soglie e momento dell’adempimento, e l’accertamento fiscale non sostituisce la prova penale. La riforma del 2024 ha inciso su rateazione e cause di non punibilità senza creare automatismi; ne parliamo nell’approfondimento sui reati tributari.

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False comunicazioni sociali: società non quotate e quotate

L’art. 2621 c.c. punisce amministratori, direttori generali, dirigenti preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori che, per un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non veri, od omettono quelli dovuti, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. La pena è la reclusione da uno a cinque anni.

Se i fatti sono di lieve entità, per natura e dimensioni della società o modalità ed effetti della condotta, la reclusione è da sei mesi a tre anni (art. 2621-bis). La stessa pena vale per le società sotto i limiti dimensionali dell’art. 1 della legge fallimentare, e allora si procede solo a querela di società, soci, creditori o altri destinatari della comunicazione. Per la particolare tenuità del fatto il giudice guarda soprattutto al danno cagionato (art. 2621-ter).

Per le società quotate in un mercato regolamentato italiano o europeo si applica l’art. 2622 c.c., con la reclusione da tre a otto anni. Sono equiparate le società che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione, quelle negoziate in un sistema multilaterale italiano, le controllanti di società quotate e quelle che fanno appello al pubblico risparmio o lo gestiscono.

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Infedeltà patrimoniale, corruzione tra privati, ostacolo alla vigilanza

  • Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.): amministratori, direttori generali o liquidatori in conflitto di interessi che compiono o deliberano atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente un danno alla società. Si procede a querela; nei gruppi il profitto della società collegata non è ingiusto se compensato da vantaggi del gruppo.
  • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): chi, ai vertici o con funzioni direttive in una società o un ente privato, sollecita o riceve utilità non dovute per violare i propri obblighi, e chi le offre o le dà. Si procede d’ufficio; la corruzione di pubblici ufficiali è trattata tra i reati contro la pubblica amministrazione.
  • Ostacolo alle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.): comunicazioni false od occultamenti fraudolenti verso le autorità pubbliche di vigilanza, o qualsiasi condotta, anche omissiva, che ne ostacoli consapevolmente le funzioni.

In questi reati a chi ha la carica è equiparato chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione, cioè l’amministratore di fatto (art. 2639 c.c.). Analizziamo quindi bilanci, operazioni, delibere, deleghe e flussi informativi, verificando il ruolo effettivo di amministratori, organi di controllo e altri soggetti coinvolti.

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Bancarotta fraudolenta e semplice nel Codice della crisi

Dal 15 luglio 2022 la bancarotta è prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e presuppone l’apertura della liquidazione giudiziale, che ha preso il posto del fallimento. Le contestazioni riguardano la destinazione dei beni, la tenuta delle scritture, i pagamenti preferenziali o condotte che hanno inciso sul dissesto e sulle ragioni dei creditori.

  • Fraudolenta patrimoniale (art. 322, comma 1, lett. a): distrarre, occultare, dissimulare, distruggere o dissipare beni, o esporre o riconoscere passività inesistenti per danneggiare i creditori. Reclusione da tre a dieci anni.
  • Fraudolenta documentale (lett. b): sottrarre, distruggere o falsificare le scritture per un ingiusto profitto o per danneggiare i creditori, o tenerle in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari. Stessa pena.
  • Preferenziale (comma 3): pagare un creditore o simulare titoli di prelazione per favorirlo a danno degli altri. Reclusione da uno a cinque anni.
  • Semplice (art. 323): spese personali eccessive, operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, dissesto aggravato non chiedendo la liquidazione giudiziale o per altra grave colpa, scritture non tenute o irregolari nei tre anni precedenti. Reclusione da sei mesi a due anni.

Alla condanna si aggiunge l’inabilitazione all’impresa commerciale e agli uffici direttivi, fino a dieci anni per i fatti dell’art. 322 e fino a due per la bancarotta semplice. Bancarotta preferenziale e semplice non si applicano a pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione omologati, di un piano attestato o di un concordato minore omologato, né ai finanziamenti autorizzati dal giudice (art. 324).

Bancarotta aggravata e attenuata

Le pene aumentano fino alla metà se i fatti hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, e aumentano se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti dallo stesso articolo o non poteva, per divieto di legge, esercitare un’impresa commerciale. Se il danno è di speciale tenuità, sono ridotte fino a un terzo (art. 326, già art. 219 della legge fallimentare).

Le procedure regolate dalla legge fallimentare

Per i fallimenti chiesti prima del 15 luglio 2022, o pendenti a quella data, restano applicabili le norme penali della legge fallimentare: artt. 216 e 217 (bancarotta fraudolenta e semplice), 219 (circostanze), 223 e 224 (fatti commessi nelle società), secondo l’art. 390 del Codice della crisi. Le condotte sono in larga parte le stesse: per i fatti meno recenti verifichiamo anzitutto quale procedura è stata aperta, e quando.

05

Bancarotta nelle società: amministratori, sindaci e liquidatori

Quando in liquidazione giudiziale è una società, la bancarotta è contestata a chi l’ha amministrata o controllata: è la bancarotta fraudolenta impropria. L’art. 329 del Codice della crisi, che riprende l’art. 223 della legge fallimentare, applica le pene dell’art. 322 ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che hanno commesso uno dei fatti di bancarotta fraudolenta, e aggiunge due ipotesi proprie delle società, punite con la reclusione da tre a dieci anni:

  • aver cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto commettendo uno dei reati societari richiamati, tra cui falso in bilancio, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili, operazioni in pregiudizio dei creditori e infedeltà patrimoniale;
  • aver cagionato il dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose; la legge fallimentare parla di fallimento cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Le stesse persone rispondono di bancarotta semplice se hanno commesso uno dei fatti dell’art. 323 o concorso a cagionare o aggravare il dissesto violando gli obblighi di legge (art. 330, già art. 224).

Ricostruiamo operazioni e decisioni di gestione, la situazione finanziaria nei diversi momenti e il contributo di ciascuno. La carica nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale non prova da sola la partecipazione al fatto; d’altra parte, anche chi gestiva la società senza una nomina formale può esserne chiamato a rispondere.

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Responsabilità personale e responsabilità della società

La responsabilità penale è personale, non legata alla sola carica. Valutiamo poteri effettivi, condotte, conoscenza dei fatti ed eventuale gestione di fatto. Una delega non esclude automaticamente ogni responsabilità, ma neppure la sola presenza nel consiglio di amministrazione dimostra la partecipazione a un reato: va individuato il comportamento attribuito a ciascuno.

Per alcuni reati si aggiunge la responsabilità della società prevista dal D.Lgs. 231/2001. Per quelli societari l’art. 25-ter, modificato anche dalla L. 69/2015, prevede sanzioni per false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.), corruzione tra privati dal lato di chi corrompe, ostacolo alla vigilanza e altri reati del codice civile; la bancarotta non vi compare. Per quelli tributari provvede l’art. 25-quinquiesdecies.

La società non risponde automaticamente: servono l’interesse o il vantaggio dell’ente e gli altri criteri di attribuzione, tra cui l’adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo. Teniamo la posizione dell’ente distinta da quella delle persone, come descritto nella pagina sull’assistenza penale dello studio.

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Quali documenti esaminiamo per ricostruire le decisioni

Partiamo dall’atto ricevuto e dalla cronologia delle responsabilità: nomine, cessazioni, deleghe, verbali, segnalazioni degli organi di controllo. Servono a capire chi poteva decidere, con quali informazioni e in quale momento. Una firma sul bilancio e una comunicazione interna che segnala una criticità hanno un peso diverso e vanno lette insieme.

Per il bilancio confrontiamo prospetti, scritture, criteri di valutazione e documenti sottostanti; per i trasferimenti di beni o denaro, contratti, movimenti bancari e destinazione effettiva delle risorse; sul versante fiscale, dichiarazioni, ricevute, comunicazioni e piani di pagamento, per distinguere debito, condotta contestata e possibili rimedi. I riepiloghi preparati dopo che il problema è emerso possono non spiegare le decisioni originarie.

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Difesa, regolarizzazione e continuità aziendale

Se è arrivato un atto, ne identifichiamo natura, destinatario e contestazioni: una richiesta di documenti non è un provvedimento cautelare. Valutiamo poi gli strumenti difensivi della fase in corso. Nel frattempo la documentazione va conservata senza alterarla: correzioni retrodatate o ricostruzioni presentate come originali creano problemi ulteriori.

Una rettifica contabile, una regolarizzazione tributaria o un percorso di composizione della crisi perseguono obiettivi diversi e non sostituiscono la difesa penale. Ne valutiamo presupposti ed effetti, considerando creditori e patrimonio sociale; le esenzioni dell’art. 324 riguardano solo le operazioni compiute in esecuzione degli strumenti previsti dalla legge.

La continuità aziendale richiede scelte sostenibili e lecite: non giustifica trasferimenti privi di ragioni documentabili né operazioni che sottraggono beni alla garanzia dei creditori. Quando la crisi coinvolge anche il Fisco, coordiniamo queste valutazioni con quelle sui reati tributari e sugli effetti del pagamento.

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Da dove partire

Al primo colloquio esaminiamo gli atti disponibili e ricostruiamo chi ha deciso cosa, e quando. È utile portare:

  • l’atto ricevuto (informazione di garanzia, decreto di sequestro, avviso di conclusione delle indagini, sentenza di apertura della liquidazione giudiziale) con gli allegati;
  • visura storica della società, atti di nomina e di cessazione dalle cariche, deleghe;
  • bilanci degli esercizi interessati, con relazioni e verbali di approvazione;
  • la relazione del curatore, se la procedura è aperta, e la corrispondenza sulle operazioni contestate.

Se sei amministratore, sindaco o socio di una società coinvolta in un procedimento, puoi contattarci per un primo esame degli atti. Prima dell’incarico ricevi un preventivo scritto.

Diritto penale

Domande frequenti

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Rispondo anche se il bilancio è stato preparato dal commercialista?

Può accadere: affidare il bilancio a un consulente non trasferisce automaticamente la responsabilità di chi lo approva o lo comunica. Allo stesso tempo la firma non prova da sola la consapevolezza della falsità, che l’art. 2621 c.c. richiede espressamente. Contano l’incarico conferito, le informazioni trasmesse, le segnalazioni ricevute e il comportamento personale rispetto ai dati contestati.

Correggere il bilancio elimina il reato?

No, la correzione non cancella automaticamente una condotta già realizzata. Può avere rilievo nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle conseguenze, ma occorre stabilire quali comunicazioni sono state diffuse, quando e con quale consapevolezza. La rettifica deve essere trasparente e documentata, mai retrodatata: una correzione presentata come originale crea problemi ulteriori.

Che cos’è la bancarotta fraudolenta impropria?

È la bancarotta fraudolenta commessa da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di una società in liquidazione giudiziale (o fallita, con la legge precedente). Comprende le distrazioni e le falsificazioni delle scritture compiute per la società e due ipotesi specifiche: aver causato, o concorso a causare, il dissesto con un reato societario, come il falso in bilancio, o averlo causato con dolo o per effetto di operazioni dolose. La pena è la reclusione da tre a dieci anni (art. 329 del Codice della crisi, già art. 223 della legge fallimentare).

Un debito tributario comporta sempre un procedimento penale?

No: debito fiscale e reato sono distinti. Perché ci sia reato devono ricorrere gli elementi della specifica fattispecie, comprese soglie e condizioni. Anche l’importo va ricostruito correttamente: il totale richiesto in sede tributaria, con sanzioni e interessi, non coincide necessariamente con la grandezza rilevante per la legge penale, di regola riferita alla singola imposta e al singolo periodo d’imposta.

Pagare le imposte esclude la responsabilità penale?

Non sempre: il pagamento può produrre effetti favorevoli, che cambiano secondo il reato, la completezza e il momento del pagamento. Per gli omessi versamenti il pagamento integrale prima del dibattimento esclude la punibilità; per le dichiarazioni fraudolente o infedeli la esclude solo se spontaneo e anteriore ai controlli, altrimenti può ridurre la pena. Un piano di rateazione non equivale all’estinzione del debito e non ha le stesse conseguenze in tutti i reati.

Posso continuare l’attività durante un procedimento penale?

Di regola sì: l’esistenza di un procedimento non comporta da sola la chiusura dell’impresa. Possono però incidere sull’operatività sequestri, misure cautelari e la situazione economica della società. Valutiamo separatamente i vincoli imposti dagli atti e la sostenibilità delle decisioni aziendali, senza considerare la prosecuzione dell’attività una ragione per sacrificare illegittimamente i creditori.

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