01
Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio: contano le funzioni
Per inquadrare questi reati si parte dalla qualifica di chi ha agito. È pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, cioè un’attività regolata da norme di diritto pubblico e svolta con poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.). È incaricato di pubblico servizio chi, a qualunque titolo, presta un’attività disciplinata nelle stesse forme ma priva di quei poteri, escluse le semplici mansioni d’ordine e le prestazioni meramente materiali (art. 358 c.p.).
Contano le funzioni concretamente esercitate. Il solo rapporto di impiego pubblico non risolve la questione, e anche chi lavora per un soggetto formalmente privato – una società concessionaria, un ente che gestisce un servizio pubblico – può avere una qualifica pubblicistica per le attività che svolge. Le stesse norme si applicano ai membri e ai funzionari delle istituzioni europee e, in alcuni casi, di Stati esteri e organizzazioni internazionali (art. 322-bis c.p.).
02
Peculato, peculato d’uso e indebita destinazione
Commette peculato il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione dell’ufficio o del servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria (art. 314 c.p.). La pena è della reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Il nodo è l’appropriazione: una differenza contabile o una gestione disordinata non dimostrano, da sole, tutti gli elementi del reato.
Il secondo comma dello stesso articolo prevede il peculato d’uso, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni: si ha quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e questa, dopo l’uso, è stata immediatamente restituita. Servono entrambe le condizioni: lo scopo momentaneo e la restituzione immediata.
Dal 5 luglio 2024 il codice punisce anche l’indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p., introdotto dal D.L. 92/2024). Fuori dei casi di peculato, risponde chi destina il denaro o i beni di cui dispone per ragioni d’ufficio a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge, che non lasciano margini di discrezionalità, e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. La pena è da sei mesi a tre anni; fino a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il vantaggio o il danno supera 100.000 euro.
Diverso è il peculato mediante profitto dell’errore altrui, di chi approfitta dell’errore di un’altra persona per ricevere o trattenere indebitamente denaro o altre utilità (art. 316 c.p.). In ogni caso ricostruiamo che cosa l’agente poteva fare con quelle risorse e in base a quali regole.
03
Corruzione: al centro c’è l’accordo illecito
Nella corruzione è centrale l’accordo tra pubblico ufficiale e privato. La legge distingue due ipotesi principali:
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.): il pubblico ufficiale riceve indebitamente denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, senza che sia necessario collegare il pagamento a un atto determinato. È la figura riformulata dalla legge n. 190 del 2012; la pena è oggi da tre a otto anni.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.): l’utilità è data o promessa per omettere o ritardare un atto dell’ufficio, oppure per compiere un atto contrario ai doveri, anche se già compiuto. La pena è da sei a dieci anni.
Se i fatti servono a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si ha la corruzione in atti giudiziari, punita con la reclusione da sei a dodici anni (art. 319-ter c.p.). Le due ipotesi di corruzione degli artt. 318 e 319 valgono anche per l’incaricato di pubblico servizio, con pene ridotte fino a un terzo (art. 320 c.p.).
Il privato che dà o promette l’utilità è punito con le stesse pene del pubblico ufficiale (art. 321 c.p.). Anche l’offerta o la promessa non accettata è reato, come istigazione alla corruzione, e lo è, all’inverso, la sollecitazione del pubblico ufficiale che chiede denaro senza ottenerlo (art. 322 c.p.).
04
Concussione e induzione indebita: perché cambia la posizione di chi paga
La concussione si ha quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe qualcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, a sé o a un terzo (art. 317 c.p.). La pena è da sei a dodici anni; l’incaricato di pubblico servizio è stato incluso dalla legge n. 69 del 2015. Chi subisce la costrizione è persona offesa e non risponde del reato.
L’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) è distinta dalla costrizione: il funzionario abusa della sua posizione per indurre il privato a pagare, senza costringerlo. Il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi, ma qui risponde anche chi dà o promette: con la reclusione fino a tre anni, o fino a quattro se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea oltre i 100.000 euro.
Non basta quindi affermare di avere ceduto a una pressione per essere considerati vittime. Valutiamo il contenuto della richiesta, il danno prospettato, il margine di scelta che restava e l’eventuale vantaggio indebito che il privato cercava di ottenere: nessuno di questi elementi va isolato dal contesto.
Per corruzione, induzione indebita e traffico di influenze non è punibile chi denuncia volontariamente il fatto prima di sapere di essere indagato, e comunque entro quattro mesi, fornisce indicazioni utili a provarlo e a individuare gli altri responsabili e mette a disposizione l’utilità percepita o una somma equivalente (art. 323-ter c.p.). È una scelta da valutare con il difensore prima di qualsiasi iniziativa.
05
Abuso d’ufficio abrogato e traffico di influenze: cosa è cambiato
La legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, ha abrogato il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 2025, ha respinto le questioni di legittimità sollevate contro l’abrogazione.
Per un fatto che non è più previsto come reato nessuno può essere punito e, se c’è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali (art. 2 c.p.). Alcune condotte prima ricondotte all’abuso d’ufficio possono però rientrare in altri reati ancora vigenti, come il falso o la turbativa d’asta, se ne ricorrono tutti gli elementi: la sorte di un procedimento già aperto va verificata sugli atti.
La stessa legge ha riscritto il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Oggi è punito chi, utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si fa dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità economica per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni, oppure per una mediazione illecita, cioè per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio che costituisca reato. Non bastano più relazioni soltanto vantate e l’utilità deve essere economica. La pena è da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi e si applica anche a chi dà o promette.
06
Confisca, pene accessorie e patteggiamento
Le conseguenze di una condanna non si fermano alla pena detentiva. Per peculato, concussione, corruzione e induzione indebita, e per il privato corruttore, è sempre ordinata la confisca del prezzo o del profitto del reato o, quando non è possibile, di beni di valore corrispondente, anche in caso di patteggiamento (art. 322-ter c.p.). Durante le indagini quei beni possono essere sottoposti a sequestro preventivo, contro il quale si può chiedere il riesame.
La condanna per i principali reati di questo gruppo comporta inoltre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere un pubblico servizio. Le due pene accessorie sono temporanee, da cinque a sette anni, se la reclusione inflitta non supera due anni o se il fatto è di particolare tenuità (art. 317-bis c.p.).
Non si applica più, invece, la riparazione pecuniaria dell’art. 322-quater c.p., cioè il pagamento all’amministrazione di una somma pari al prezzo o al profitto, che si aggiungeva alla confisca. La Corte costituzionale l’ha dichiarata illegittima con la sentenza n. 108 del 2026, insieme alla regola che subordinava al suo pagamento la sospensione condizionale della pena (art. 165, quarto comma, c.p.). Resta il diritto dell’amministrazione al risarcimento del danno.
Anche il patteggiamento ha qui regole proprie: per peculato, concussione, corruzione, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita la richiesta è ammissibile solo con la restituzione integrale del prezzo o del profitto (art. 444, comma 1-ter, c.p.p.). Chi chiede il patteggiamento può subordinarlo all’esenzione dalle pene accessorie o all’estensione a queste della sospensione condizionale (art. 444, comma 3-bis). Per i fatti di particolare tenuità e per chi collabora efficacemente alle indagini sono previste diminuzioni di pena (art. 323-bis c.p.).
07
Quali documenti esaminiamo per ricostruire i fatti
Partiamo dall’atto ricevuto e dalla sequenza concreta degli eventi: chi aveva quale potere, che cosa è stato chiesto, quando sono intervenuti promessa, pagamento o utilizzo dei beni. Deleghe, ordini di servizio e atti della pratica amministrativa aiutano a distinguere un potere effettivo da un ruolo soltanto formale.
Per un’ipotesi di peculato o di indebita destinazione confrontiamo registri contabili, autorizzazioni, regole di spesa e movimenti con le persone che potevano accedere alle risorse. Per corruzione, concussione o induzione indebita esaminiamo i messaggi completi, i documenti amministrativi e le causali dei trasferimenti.
Originali e contesto vanno conservati: uno screenshot isolato può omettere informazioni decisive, mentre una causale formalmente regolare non chiarisce da sola la ragione effettiva del pagamento. Quando serve, ci avvaliamo di consulenti contabili e informatici.
08
Difendersi, segnalare i fatti e chiedere il risarcimento
Se sei indagato
Prima di impostare memorie, richieste o dichiarazioni valutiamo la fase del procedimento. Durante le indagini l’accesso agli atti può essere limitato: conoscere ciò che viene contestato e il materiale disponibile serve a scegliere quali elementi difensivi introdurre, senza affidarsi a spiegazioni frettolose o incomplete. Seguiamo poi il processo e le impugnazioni, nell’ambito dell’assistenza penale dello studio.
Se hai subito una richiesta illecita
Puoi rappresentare i fatti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. Una denuncia utile distingue i fatti conosciuti dalle supposizioni e indica documenti e possibili testimoni. Non è prudente effettuare nuovi pagamenti, provocare richieste o procurarsi documenti con modalità illecite per cercare da soli una prova.
Persona offesa, parte civile e risarcimento
La persona offesa può presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento e, salvo che in Cassazione, indicare elementi di prova (art. 90 c.p.p.). Chi ha subito un danno risarcibile può valutare la costituzione di parte civile, distinta dalla denuncia: l’atto deve avere i contenuti richiesti a pena di inammissibilità (art. 78 c.p.p.) e va depositato entro termini fissati a pena di decadenza (art. 79 c.p.p.).
Persona offesa e danneggiato non coincidono necessariamente. In questi reati l’interesse protetto è anzitutto quello dell’amministrazione, ma il privato costretto a pagare o danneggiato dalla condotta può avere diritti propri nel procedimento e al risarcimento. Valutiamo anche l’azione separata davanti al giudice civile, in coordinamento con il nostro lavoro nel risarcimento del danno.
09
Da dove partire
Se hai ricevuto un atto – un’informazione di garanzia, un decreto di perquisizione o di sequestro, un avviso di conclusione delle indagini – o vuoi capire come tutelarti rispetto a una richiesta illecita, al primo colloquio è utile portare:
- gli atti ricevuti, con la busta o la notifica che ne indica la data;
- i documenti sul tuo ruolo: contratto, deleghe, ordini di servizio, mansionario;
- gli atti della pratica amministrativa e i movimenti contabili o bancari collegati;
- le comunicazioni nella versione completa, non soltanto singoli screenshot;
- una cronologia dei fatti, scritta solo per il difensore.
Esaminiamo anzitutto la documentazione e il tuo ruolo nei fatti, poi valutiamo le iniziative possibili, senza anticipare conclusioni sull’esito. Puoi contattarci per fissare un colloquio nello studio di Milano o in videochiamata; prima dell’incarico ricevi un preventivo scritto.

