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Arresto di un familiare: cosa fare nelle prime ore
Chi viene arrestato o fermato riceve dalla polizia una comunicazione scritta dei propri diritti (art. 386 c.p.p.): tra l’altro, nominare un difensore, non rispondere, avere un interprete, avvisare un familiare, essere portato davanti a un giudice entro novantasei ore. Con il suo consenso, la polizia avvisa senza ritardo i familiari (art. 387).
Finché l’arrestato non ha scelto un avvocato, il difensore può nominarlo un prossimo congiunto (art. 96), con una dichiarazione all’autorità che procede, consegnata dal difensore o inviata con raccomandata; nel frattempo interviene un difensore d’ufficio. L’arrestato ha diritto di parlare con il difensore subito dopo l’arresto (art. 104): solo nelle indagini per criminalità organizzata e terrorismo il colloquio può essere rinviato, al massimo di cinque giorni.
Per l’udienza di convalida servono un documento d’identità, la disponibilità di un’abitazione per gli eventuali domiciliari, con il consenso di chi vi abita, e i documenti su lavoro, salute e figli. Non cercare la persona offesa o i testimoni: anche un contatto in buona fede può sembrare una pressione.
Se la persona resta detenuta in un istituto milanese, come San Vittore, Opera o Bollate, il difensore la incontra in colloquio; fino alla sentenza di primo grado i colloqui con i familiari vanno autorizzati dall’autorità giudiziaria che procede (art. 18 l. 354/1975). Se l’arresto è stato chiesto da un altro Stato, valgono le regole del mandato di arresto europeo e dell’estradizione.
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Arresto, fermo e convalida: i termini
La polizia arresta in flagranza chi è colto mentre commette il reato o subito dopo, inseguito o con cose o tracce del fatto (art. 382 c.p.p.): obbligatoriamente per i delitti più gravi, facoltativamente per altri (artt. 380 e 381). Il fermo riguarda invece chi è gravemente indiziato di un delitto grave quando c’è un fondato pericolo di fuga (art. 384). Da quel momento i tempi sono rigidi:
- Entro ventiquattro ore l’arrestato è messo a disposizione del pubblico ministero (art. 386).
- Entro quarantotto ore dall’arresto il pubblico ministero, se non dispone la liberazione, chiede la convalida al giudice (art. 390).
- Nelle quarantotto ore successive il giudice decide; altrimenti l’arresto perde efficacia e la persona va liberata (artt. 390 e 391).
All’udienza di convalida il giudice sente il pubblico ministero e il difensore e interroga l’arrestato, che può non rispondere (art. 391). Decide due cose distinte: se l’arresto era legittimo e se serve una misura cautelare. Un arresto può essere convalidato con la persona rimessa in libertà, o non convalidato e seguito da una misura. Contro la decisione sulla convalida è ammesso ricorso per cassazione.
Il giudizio direttissimo
Dopo un arresto in flagranza il pubblico ministero può presentare l’arrestato entro quarantotto ore al giudice del dibattimento, per la convalida e il processo nella stessa udienza (artt. 449 e 558). L’imputato può chiedere un termine a difesa, fino a dieci giorni o a cinque davanti al giudice monocratico (artt. 451 e 558), e il rito abbreviato o il patteggiamento, anche dopo quel termine (Corte cost. n. 243 del 2022). Sono scelte da fare in poche ore, sul verbale di arresto e sull’imputazione.
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Le misure cautelari e i loro presupposti
Le misure cautelari limitano la libertà prima di una condanna definitiva e non sono un anticipo di pena. Le dispone il giudice, solo su richiesta del pubblico ministero, con un’ordinanza che deve motivare ogni presupposto (artt. 291 e 292 c.p.p.):
- Gravi indizi di colpevolezza (art. 273), non semplici sospetti.
- Un pericolo concreto e attuale (art. 274) per le prove, di fuga o di nuovi gravi reati, che non può desumersi solo dalla gravità del reato né, per le prove, dal silenzio dell’indagato.
- Limiti di pena (art. 280): di regola un delitto punito con più di tre anni nel massimo, almeno cinque per il carcere.
- Adeguatezza e proporzionalità (art. 275): la misura meno afflittiva sufficiente, proporzionata al fatto e alla pena prevedibile.
La custodia in carcere è l’ultima scelta: il giudice deve spiegare perché non bastano i domiciliari con il braccialetto (art. 275, commi 3 e 3-bis). Carcere e domiciliari sono esclusi se si prevede la sospensione condizionale della pena; il solo carcere, salvo eccezioni di legge, se si prevede una pena fino a tre anni. È escluso anche, salvo esigenze eccezionali, per la donna incinta, la madre di figli fino a sei anni conviventi e chi ha più di settant’anni (comma 4).
Per mafia, terrorismo e altri gravi delitti la legge presume invece adeguato il carcere e, dal 17 dicembre 2025, per alcuni gravi reati di violenza almeno i domiciliari, salvo elementi contrari (commi 3 e 3.1).
Le misure, dalla più lieve alla più grave
- Divieto di espatrio (art. 281), che accompagna sempre le altre misure coercitive.
- Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il cosiddetto obbligo di firma (art. 282).
- Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa (artt. 282-bis e 282-ter).
- Divieto e obbligo di dimora in un comune (art. 283).
- Arresti domiciliari (art. 284), di regola con il braccialetto elettronico.
- Custodia cautelare in carcere (art. 285) o in luogo di cura (art. 286).
Vi sono poi misure interdittive, come la sospensione da un pubblico ufficio o il divieto di esercitare un’attività professionale (artt. 287–290).
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Arresti domiciliari, braccialetto elettronico e violazioni
Con gli arresti domiciliari la persona non può allontanarsi dal luogo indicato: la propria abitazione, un’altra dimora privata, un luogo di cura o una casa famiglia protetta, scelti tenendo conto prima di tutto della tutela della persona offesa (art. 284 c.p.p.). Il giudice può vietare di comunicare con estranei e, se non ci sono alternative, autorizzare uscite per esigenze indispensabili di vita o per lavorare: vanno chieste sempre prima, tramite il difensore.
Il braccialetto elettronico
Con i domiciliari il giudice prescrive di regola il controllo elettronico, se la polizia ne verifica la fattibilità tecnica e operativa (art. 275-bis). La persona dichiara all’agente che esegue l’ordinanza se accetta o rifiuta il braccialetto: se lo rifiuta, si applica il carcere, già previsto nello stesso provvedimento. Nel divieto di avvicinamento il controllo elettronico è obbligatorio e la distanza imposta non può essere inferiore a mille metri (art. 282-ter, modificato dalla legge n. 181 del 2025): di questa misura e dell’allontanamento nei reati in famiglia parliamo nell’approfondimento sui reati contro la persona.
Cosa succede se la misura è violata
- Evasione. Allontanarsi dai domiciliari è reato, punito con la reclusione da uno a tre anni; la pena diminuisce se la persona si costituisce prima della condanna (art. 385 c.p.). Chi è stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti non può di regola ottenere i domiciliari (art. 284, comma 5-bis).
- Aggravamento. Il giudice può sostituire la misura con una più grave; chi lascia l’abitazione o manomette il braccialetto passa di regola al carcere, salvo fatto di lieve entità (art. 276 c.p.p.).
- Divieto di avvicinamento violato. È un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi, con arresto obbligatorio in flagranza (art. 387-bis c.p.).
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Interrogatorio preventivo e interrogatorio di garanzia
Dal 25 agosto 2024 (legge n. 114 del 2024), durante le indagini il giudice deve di regola interrogare la persona prima di decidere sulla misura (art. 291, comma 1-quater, c.p.p.). L’invito arriva almeno cinque giorni prima, salvo urgenza, e il difensore può esaminare la richiesta del pubblico ministero e gli atti, intercettazioni comprese. Rispondere, tacere o depositare una memoria è una scelta che prepariamo con l’assistito dopo aver letto gli atti.
L’interrogatorio preventivo non si svolge se c’è pericolo di inquinamento delle prove o di fuga, né quando il pericolo di reiterazione riguarda i delitti più gravi, i reati di violenza domestica e di genere o gravi delitti commessi con armi o violenza. Se era dovuto e manca, l’ordinanza è nulla (art. 292).
L’interrogatorio di garanzia
Negli altri casi, se la persona non è stata sentita all’udienza di convalida, il giudice deve interrogarla entro cinque giorni dall’inizio della custodia in carcere, o entro dieci per le altre misure, e può revocare o sostituire la misura; se il termine scade, la custodia disposta durante le indagini perde efficacia (artt. 294 e 302).
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Riesame, appello e ricorso per cassazione
L’ordinanza deve valutare in modo autonomo indizi ed esigenze cautelari, spiegare perché gli elementi della difesa non sono rilevanti e, se dispone il carcere, perché non bastano altre misure (art. 292 c.p.p.): da qui partono le impugnazioni.
Contro l’ordinanza che dispone una misura coercitiva si chiede il riesame, anche nel merito, entro dieci giorni dall’esecuzione o dalla notifica; per il difensore, dalla notifica dell’avviso di deposito (art. 309). Decide il tribunale della città sede della corte d’appello, per il distretto di Milano il Tribunale di Milano, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti: se non decide in tempo, la misura perde efficacia. In alternativa, per sola violazione di legge, si può ricorrere subito in Cassazione (art. 311, comma 2).
Le altre ordinanze cautelari, come il rigetto di una richiesta di revoca o di sostituzione o una misura interdittiva, si impugnano con l’appello al tribunale entro dieci giorni, indicando subito i motivi (art. 310); il tribunale decide entro venti giorni. Contro le decisioni su riesame e appello si ricorre in Cassazione entro dieci giorni (art. 311).
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Revoca, sostituzione e durata: come si torna liberi
In ogni momento si può chiedere di revocare o sostituire la misura (art. 299 c.p.p.): la revoca se mancano indizi o esigenze, anche per fatti nuovi; la sostituzione con una misura meno grave, o con modalità meno gravose, se le esigenze si sono attenuate o la misura non è più proporzionata. Il giudice decide entro cinque giorni, sentito il pubblico ministero. Nei reati commessi con violenza alla persona la richiesta va notificata, a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o, in mancanza, a lei stessa.
Obbligo di firma, lavoro e salute. Giorni e orari si fissano tenendo conto del lavoro e dell’abitazione (art. 282): se cambiano turni o trasferte, o la salute rende difficile presentarsi, si chiede di modificarli o di sostituire la misura, documentando contratto, turni o condizioni mediche.
Domiciliari negati. Se il giudice dispone il carcere invece dei domiciliari si propone riesame; se respinge una successiva richiesta di sostituzione, appello entro dieci giorni (art. 310). Contano un’abitazione idonea con il consenso di chi vi abita, la fattibilità del braccialetto, un lavoro o un percorso di cura documentati.
Durata massima. La custodia, in carcere o ai domiciliari, perde efficacia se scadono i termini di ogni fase (art. 303): fino al rinvio a giudizio, tre mesi, sei mesi o un anno secondo la gravità del reato; nel complesso, proroghe comprese, due, quattro o sei anni. Le altre misure coercitive possono durare il doppio (art. 308).
Si torna liberi anche con la mancata convalida non seguita da una misura, l’annullamento in riesame, il mancato rispetto dei termini, l’archiviazione o il proscioglimento, o con una condanna a pena sospesa o non superiore alla custodia subita (art. 300). Il tempo trascorso in custodia si detrae dalla pena.
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Riparazione per ingiusta detenzione
Chi ha subito custodia cautelare, anche ai domiciliari, ed è prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non averlo commesso, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto come reato ha diritto a un’equa riparazione (art. 314 c.p.p.). Vale anche per archiviazione e non luogo a procedere, per arresto e fermo (Corte cost. n. 109 del 1999) e, qualunque sia l’esito, se la misura è stata disposta o mantenuta senza gravi indizi o fuori dai limiti di pena. È esclusa se la persona vi ha dato causa con dolo o colpa grave; il silenzio nell’interrogatorio non conta.
La domanda va presentata entro due anni, a pena di inammissibilità, da quando la decisione è definitiva o l’archiviazione è stata notificata, alla Corte d’appello del distretto in cui è stata pronunciata (art. 315 c.p.p.; art. 102 disp. att.). È un indennizzo equitativo, non un risarcimento integrale, fino a 516.456,90 euro.
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Da dove partire
La prima cosa da capire è quale atto è stato emesso e quando: verbale di arresto, ordinanza, invito all’interrogatorio preventivo, rigetto di un’istanza. Interveniamo sulle misure che incidono sulla libertà personale, dalla convalida alla Cassazione, nell’ambito dell’assistenza penale dello studio.
Al primo contatto indica dove si trova la persona, la data dell’arresto o della notifica e l’ufficio che procede; porta gli atti e i documenti su abitazione, lavoro, salute e famiglia. Esaminati gli atti indichiamo iniziative e tempi, senza promettere esiti, e prima dell’incarico forniamo un preventivo scritto. Per un colloquio puoi contattarci, segnalando se è urgente.

