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Quali fatti rientrano nei reati contro la persona
Non si tratta soltanto di aggressioni fisiche: i delitti contro la persona tutelano la vita e l’incolumità, l’onore e la libertà individuale, anche sessuale. Ci occupiamo di procedimenti per omicidio, lesioni personali, minacce, atti persecutori, diffamazione, violenza sessuale, anche di gruppo, e atti sessuali con minorenni. Seguiamo anche i maltrattamenti contro familiari e conviventi, che il codice colloca tra i delitti contro la famiglia ma che pongono problemi molto simili.
Ogni reato ha presupposti propri, e una condotta sgradevole o conflittuale non è automaticamente un reato. Per distinguere le percosse dalle lesioni (artt. 581 e 582 c.p.), per esempio, conta che dal fatto sia derivata una malattia nel corpo o nella mente, non soltanto un segno visibile. La lesione è grave o gravissima, con pene più alte, se la malattia mette in pericolo la vita, dura più di quaranta giorni o lascia conseguenze permanenti (art. 583 c.p.).
Cambia anche la procedibilità: percosse e lesioni lievi sono di regola procedibili a querela, mentre si procede d’ufficio per le lesioni gravi o gravissime e negli altri casi indicati dalla legge. Quando difendiamo chi è accusato, ricostruiamo la dinamica e verifichiamo, con medici legali quando serve, il rapporto tra la condotta e l’evento e i presupposti di eventuali cause di giustificazione, come la legittima difesa.
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Aggressioni verbali e minacce: quando il comportamento diventa reato
Un litigio acceso o una parola offensiva non sono sempre un reato. La minaccia consiste nel prospettare a qualcuno un danno ingiusto (art. 612 c.p.): è punita, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro, e con la reclusione fino a un anno se è grave o se è fatta con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo o negli altri modi indicati dall’art. 339 c.p.
Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi dell’art. 339, se è grave e ricorrono aggravanti a effetto speciale diverse dalla recidiva, o se la persona offesa è incapace per età o infermità. Se con la minaccia si costringe qualcuno a fare, tollerare od omettere qualcosa, il fatto può configurare la violenza privata (art. 610 c.p.), anch’essa di regola procedibile a querela.
Gli insulti: l’ingiuria non è più reato
Dal 2016 l’ingiuria è un illecito civile: l’art. 594 c.p. è stato abrogato dal D.Lgs. 7/2016. Chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, o con comunicazioni dirette a lei – telefonate, messaggi, e-mail – deve risarcire il danno e può essere condannato dal giudice civile anche a una sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro, fino a 12.000 se l’offesa attribuisce un fatto determinato o avviene davanti a più persone. Non si presenta querela: si agisce in sede civile.
La diffamazione
Resta invece reato la diffamazione (art. 595 c.p.): offende la reputazione di una persona chi, comunicando con più persone, ne parla in sua assenza. La pena aumenta se si attribuisce un fatto determinato o se l’offesa è recata con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, categoria in cui la giurisprudenza fa rientrare anche i contenuti pubblicati sui social network. Il reato è procedibile a querela (art. 597 c.p.).
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Atti persecutori (stalking): condotte, querela e ammonimento
Gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), noti come stalking, richiedono condotte reiterate di minaccia o molestia – telefonate, messaggi, appostamenti, contatti indesiderati – che causino almeno uno di tre eventi: un perdurante e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva; la necessità di alterare le proprie abitudini di vita. Un singolo episodio, per quanto spiacevole, non basta.
La pena è della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, aumentata se l’autore è il coniuge, anche separato o divorziato, o chi è o è stato legato alla vittima da una relazione affettiva, se il fatto avviene con strumenti informatici o telematici, se la vittima è un minore, una donna in gravidanza o una persona con disabilità, se sono usate armi e, dal 17 dicembre 2025, se il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, controllo o dominio sulla vittima in quanto donna (L. 181/2025).
Querela e procedibilità
Il reato è di regola procedibile a querela, da presentare entro sei mesi anziché nei tre ordinari. La remissione della querela può avvenire solo davanti al giudice ed è esclusa se il fatto è stato commesso con minacce reiterate gravi o fatte nei modi dell’art. 339 c.p. Si procede invece d’ufficio se la vittima è un minore o una persona con disabilità, se il fatto è connesso con un altro delitto procedibile d’ufficio o se l’autore era già stato ammonito dal questore.
L’ammonimento del questore
Finché non ha presentato querela, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza e chiedere al questore di ammonire l’autore delle condotte (art. 8 D.L. 11/2009). Il questore, se ritiene fondata la richiesta, lo invita oralmente a tenere una condotta conforme alla legge e ne redige verbale. Se l’ammonito commette poi atti persecutori, anche verso un’altra persona, la pena è aumentata e si procede d’ufficio. Per chi lo riceve è un provvedimento con effetti rilevanti, da esaminare con un avvocato.
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Maltrattamenti, violenza sessuale e Codice rosso
I maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) riguardano condotte abituali di sopraffazione verso una persona della famiglia o convivente, o sottoposta all’autorità dell’agente o a lui affidata; dal dicembre 2025 anche verso chi non convive più, quando autore e vittima sono legati da un rapporto di filiazione. La pena è da tre a sette anni, si procede d’ufficio e il minore che assiste ai maltrattamenti è considerato persona offesa.
La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) consiste nel costringere qualcuno a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia o abuso di autorità, o nell’indurlo abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica. È punita con la reclusione da sei a dodici anni, diminuita fino a due terzi nei casi di minore gravità. La querela può essere presentata entro dodici mesi ed è irrevocabile; si procede d’ufficio, tra l’altro, se la vittima è minorenne, se il fatto è commesso da un genitore o da chi ha il minore in affidamento o da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni (art. 609-septies c.p.).
Il Codice rosso
Per maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, alcune lesioni aggravate e gli altri delitti indicati dalla norma, il pubblico ministero deve sentire la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo imprescindibili esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini (art. 362, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dal cosiddetto Codice rosso, L. 69/2019). Dal 17 dicembre 2025 la persona offesa può chiedere, con richiesta motivata e tempestiva, di essere ascoltata personalmente dal pubblico ministero, che può comunque delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato.
Se i fatti avvengono tra coniugi, ex partner o familiari, il pubblico ministero deve anche valutare entro trenta giorni dall’iscrizione dell’indagato se chiedere misure cautelari (art. 362-bis c.p.p., introdotto dalla L. 168/2023). La legge n. 181 del 2025 ha infine introdotto il delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.), punito con l’ergastolo.
Quando questi fatti si intrecciano con una separazione, con l’affidamento dei figli o con l’uso della casa familiare, coordiniamo la strategia penale con il nostro lavoro nel diritto di famiglia: le scelte fatte in una sede incidono sull’altra.
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Misure di protezione per la persona offesa
Se temi un’aggressione imminente o ti trovi in pericolo, chiama subito il 112: la preparazione di documenti e querele non sostituisce l’intervento di emergenza.
Fuori dall’urgenza, valutiamo con la persona offesa se ci sono i presupposti per segnalare all’autorità giudiziaria esigenze di protezione. Le misure sono disposte dal giudice, su richiesta del pubblico ministero; tra le principali:
- Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.): la persona indagata o imputata deve lasciarla subito o non farvi rientro; il giudice può vietarle di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e disporre un assegno a favore dei conviventi rimasti senza mezzi.
- Divieto di avvicinamento (art. 282-ter c.p.p.): obbligo di stare lontano dai luoghi frequentati dalla persona offesa o di mantenere da lei una distanza, oggi non inferiore a mille metri, con controllo elettronico (il cosiddetto braccialetto); il giudice può vietare anche di comunicare con lei con qualsiasi mezzo.
La decisione spetta all’autorità giudiziaria: il nostro compito è rappresentare i fatti in modo completo e documentato. Quando assistiamo chi è sottoposto a una di queste misure, ne verifichiamo presupposti e modalità e valutiamo il riesame o la richiesta di revoca.
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Persona offesa, indagato e imputato: posizioni da distinguere
La persona offesa è il titolare dell’interesse protetto dalla norma violata. Può partecipare al procedimento esercitando le facoltà che la legge le riconosce, tra cui presentare memorie in ogni stato e grado e, salvo che in Cassazione, indicare elementi di prova (art. 90 c.p.p.). Presentare una denuncia non esaurisce la tutela: per i delitti commessi con violenza alla persona, per esempio, la persona offesa riceve comunque l’avviso dell’eventuale richiesta di archiviazione e può opporsi entro trenta giorni (art. 408 c.p.p.).
Essere indagato significa essere sottoposto a indagini; si diventa imputati quando il pubblico ministero esercita l’azione penale. Nessuna delle due condizioni equivale a colpevolezza. La difesa serve anche a verificare come sono stati raccolti gli elementi dell’accusa, a ricostruire il contesto e a far emergere le circostanze favorevoli. Nell’assistenza penale dello studio seguiamo entrambe le posizioni, sempre in procedimenti distinti.
La persona offesa non diventa automaticamente parte civile. Chi ha subito un danno può valutare la costituzione di parte civile per chiedere nel processo penale le restituzioni e il risarcimento: è una scelta distinta dalla querela, con termini a pena di decadenza (art. 79 c.p.p.), che richiede di documentare le conseguenze concretamente subite. La coordiniamo con il nostro lavoro nel risarcimento del danno.
Per maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale e gli altri reati indicati dalla norma, la richiesta di patteggiamento presentata fuori udienza va notificata al difensore della persona offesa, che può presentare memorie (art. 444, comma 1-quater, c.p.p.).
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Che cosa esaminiamo prima di scegliere una strada
Partiamo da una cronologia precisa degli episodi: che cosa è accaduto, dove, chi era presente e quali rapporti esistevano tra le persone coinvolte. Una minaccia isolata, una sequenza di contatti indesiderati e un’aggressione durante una lite pongono problemi diversi. Esaminiamo anche ciò che precede e segue il singolo episodio, senza fermarci alla sua descrizione iniziale.
Per un’aggressione valutiamo referti, fotografie, testimonianze ed eventuali riprese. Il documento sanitario descrive le conseguenze cliniche, ma non dimostra da solo chi le abbia causate né l’intera dinamica. Per i messaggi consideriamo la conversazione completa, le date e la provenienza, non frammenti privi di contesto.
Se hai ricevuto un atto, ne esaminiamo contenuto e funzione: un’informazione di garanzia, un invito a presentarsi e un’ordinanza cautelare non richiedono la stessa valutazione. Controlliamo anche la data e le modalità della notifica, perché incidono sulle attività difensive e sui termini.
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Denuncia, querela e comportamenti da evitare
La denuncia segnala un fatto che può costituire reato; la querela esprime anche la volontà che si proceda, ed è necessaria solo per i reati che la legge rende procedibili a querela. Non esiste un termine unico: di regola sono tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.), ma sono sei per gli atti persecutori e dodici per la violenza sessuale. Per indicare una scadenza vanno ricostruiti il reato, le circostanze e il momento in cui si è saputo del fatto.
Ritirare la querela
La remissione estingue solo i reati procedibili a querela, deve intervenire prima della condanna e non ha effetto se il querelato la rifiuta (artt. 152 e 155 c.p.). Può essere anche tacita, per esempio quando il querelante citato come testimone non si presenta all’udienza senza giustificato motivo, salvo eccezioni come quella per le persone vulnerabili o incapaci. Per atti persecutori e violenza sessuale valgono i limiti visti sopra.
Le prove: conservarle sì, procurarsele no
Conserva messaggi, documenti e file originali senza modificarli, insieme ai dispositivi su cui si trovano. Non accedere però senza autorizzazione ad account, telefoni o computer altrui per cercare prove: può costituire a sua volta reato (art. 615-ter c.p.) e creare problemi sull’uso di quanto raccolto.
Se sei accusato, evita iniziative autonome verso la persona offesa o i testimoni: chiarimenti, scuse o proposte di accordo possono essere letti come pressioni e, se è in corso una misura cautelare, possono violarla. Ogni contatto va valutato prima con il difensore, nel rispetto delle regole processuali.
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Da dove partire
Quando ci contatti, indicaci anzitutto se hai subito il fatto o se hai ricevuto una contestazione: le due posizioni richiedono valutazioni diverse e le trattiamo con la stessa riservatezza. Al primo colloquio è utile portare:
- una cronologia essenziale degli episodi, con date, luoghi e persone presenti;
- gli atti ricevuti o presentati – querela, verbali, ordinanze, notifiche – con la data di consegna;
- referti, certificati medici e fotografie;
- messaggi e comunicazioni nella versione completa;
- i nomi di chi può riferire circostanze utili.
Con questi elementi individuiamo le questioni da approfondire e gli eventuali termini in scadenza, senza anticipare conclusioni sulla responsabilità o sull’esito. Puoi contattarci per fissare un colloquio nello studio di Milano o in videochiamata; prima dell’incarico ricevi un preventivo scritto.

