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L’assistenza dello studio nel diritto di famiglia
Il diritto di famiglia è una parte centrale del lavoro dello studio fondato dall’Avv. Marco Bianucci. Assistiamo persone che affrontano una separazione o un divorzio, genitori che devono regolare la vita dei figli dopo la fine di una convivenza e famiglie che hanno bisogno di tutela nelle questioni personali e patrimoniali.
Seguiamo queste vicende come un gruppo di avvocati con esperienza pluriennale nel diritto di famiglia. Alla conoscenza delle norme affianchiamo la pratica dei procedimenti e della negoziazione: ogni decisione deve essere giuridicamente fondata, comprensibile e sostenibile nella vita concreta.
La nostra attività comprende separazioni e divorzi consensuali e giudiziali, affidamento e mantenimento dei figli, tutela del coniuge economicamente più debole, assegnazione della casa familiare, protezione dagli abusi e sottrazione di minori, anche internazionale. Ci occupiamo inoltre di unioni civili, convivenze e adozioni, con particolare esperienza nella stepchild adoption, e delle divisioni immobiliari legate alla fine della relazione. In ciascun incarico definiamo obiettivi, priorità e strumenti dopo avere ricostruito la situazione familiare.
«Matrimonialista», «divorzista» e «familiarista» sono espressioni d’uso comune, non tre professioni diverse: indicano l’avvocato che segue la crisi del matrimonio, il suo scioglimento e, più in generale, i rapporti familiari, compresi quelli dei genitori non sposati. Quando la questione riguarda anche i diritti del partner dopo un decesso, coordiniamo il lavoro con l’assistenza in materia di successioni ed eredità.
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Come affrontiamo la crisi della coppia
Partiamo da una considerazione concreta: una coppia che si separa arriva spesso dall’avvocato con un rapporto già profondamente lacerato. Il nostro intervento deve consentire di affrontare la separazione senza aggravare inutilmente quella frattura. Difendere una persona richiede fermezza, ma anche la capacità di valutare quali conseguenze produrranno le parole, le richieste e le iniziative giudiziarie.
Quando ci sono figli, questa responsabilità assume un significato ulteriore: anche da adulti avranno bisogno di poter contare su entrambi i genitori, senza dover scegliere da quale parte stare. Per questo, quando è possibile e sicuro, consideriamo una comunicazione rispettosa tra i genitori un obiettivo concreto del lavoro difensivo.
Cerchiamo quindi accordi chiari, equilibrati e applicabili. Prepariamo il confronto con documenti, proposte motivate e una valutazione realistica di diritti e obblighi, e affrontiamo anche i dettagli che possono diventare nuove occasioni di conflitto: vacanze, accompagnamenti, spese, comunicazioni sulla scuola e decisioni sanitarie. La qualità di un accordo si misura anche nella sua capacità di funzionare dopo la firma.
Quando è necessario rivolgersi al giudice
Vi sono situazioni nelle quali l’accordo non è raggiungibile o non offre una tutela adeguata. Un rifiuto persistente di assumersi le proprie responsabilità, l’occultamento di risorse o richieste economiche sproporzionate possono rendere necessario il giudizio: chiediamo allora al giudice di accertare i fatti e di stabilire condizioni giustificate dai bisogni e dalle possibilità effettive delle persone coinvolte.
Anche durante una causa valutiamo soluzioni condivise, eventualmente favorite dal tribunale, se tutelano davvero l’assistito e i figli. In presenza di violenza, maltrattamenti o condotte coercitive la priorità è invece la protezione della persona: preservare un rapporto genitoriale non può significare esporre qualcuno a un pericolo o chiedergli di accettare una sopraffazione.
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Le competenze dell’avvocato matrimonialista e il lavoro del gruppo
Chi si occupa di famiglia deve conoscere il diritto sostanziale, le regole del processo e l’evoluzione della giurisprudenza. Deve saper leggere una situazione economica, individuare le prove rilevanti, negoziare e intervenire con tempestività quando occorre una misura urgente. L’esperienza serve anche a riconoscere i problemi che un accordo apparentemente completo può lasciare irrisolti.
Altrettanto necessarie sono la capacità di ascoltare con precisione, la riservatezza e l’autonomia di giudizio. Spieghiamo quali richieste hanno un fondamento e quali espongono a un contenzioso inutile; distinguiamo le sofferenze della relazione dai fatti giuridicamente rilevanti, senza sottovalutare le prime e senza trasformarle automaticamente in domande giudiziali.
Lavoriamo come un gruppo coeso, condividendo gli approfondimenti e coordinando le attività della difesa. Quando la vicenda lo richiede ci avvaliamo di consulenti tecnici di parte – psicologi, neuropsichiatri, pedagogisti – scelti in relazione alle questioni da esaminare. Se il giudice dispone una consulenza tecnica d’ufficio, il consulente di parte partecipa alle operazioni, formula osservazioni e verifica metodo e conclusioni dell’accertamento.
Manteniamo distinti i ruoli: la valutazione tecnica richiede competenza scientifica, l’assistenza legale resta affidata agli avvocati e le decisioni spettano al giudice. Del gruppo di lavoro fa parte anche una pedagogista della famiglia, che offre ai genitori sostegno educativo – comunicare la separazione ai figli, organizzare la vita tra due case, gestire i rapporti con la scuola – con una funzione distinta dalla difesa, dalla psicoterapia, dalla mediazione familiare e dalle consulenze del processo.
I figli continueranno a crescere: potranno laurearsi, sposarsi, attraversare difficoltà e vivere momenti importanti. In quelle occasioni avranno bisogno di poter contare su entrambi i genitori, senza essere costretti a scegliere da quale parte stare. Per questo, quando è possibile e sicuro, considero una comunicazione rispettosa tra i genitori un obiettivo concreto del lavoro difensivo.
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Separazione consensuale e divorzio congiunto
Per orientarsi conviene distinguere i due passaggi. La separazione non scioglie il matrimonio: modifica i rapporti tra i coniugi e consente loro di vivere separatamente. Il divorzio scioglie il matrimonio civile o fa cessare gli effetti civili di quello religioso trascritto. In entrambi i casi restano fermi i doveri verso i figli.
La separazione consensuale
Quando i coniugi raggiungono un’intesa, predisponiamo le condizioni della separazione: organizzazione della vita dei figli, contributi economici, casa familiare e altri rapporti patrimoniali. Prima di formalizzare l’accordo ne verifichiamo completezza, sostenibilità e conformità alla legge.
Davanti al tribunale presentiamo un ricorso congiunto, firmato anche dai coniugi e corredato dai documenti richiesti, tra cui le informazioni su redditi e patrimonio dell’ultimo triennio (art. 473-bis.51 c.p.c.). Il giudice verifica le condizioni, con particolare attenzione all’interesse dei figli: se l’accordo vi contrasta indica le modifiche da apportare e, in mancanza di una soluzione idonea, respinge la domanda. Un’intesa privata tra i coniugi, da sola, non attribuisce lo stato di separati (art. 158 c.c.).
Il divorzio su domanda congiunta
Il divorzio comunemente detto consensuale presuppone una domanda condivisa e un accordo sulle condizioni. Verifichiamo di nuovo gli aspetti economici e genitoriali, perché l’accordo di separazione non determina automaticamente il contenuto del divorzio.
Nel percorso fondato sulla separazione, la legge richiede che questa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, se consensuale, o dodici, se giudiziale. Il termine decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice oppure, per gli accordi conclusi fuori dal tribunale, dalla data certificata nell’accordo o dalla data dell’atto (art. 3 L. 898/1970). Sono termini minimi per chiedere il divorzio, non tempi garantiti di conclusione della pratica.
Alle condizioni previste si possono proporre nello stesso procedimento le domande di separazione e di divorzio. Il cumulo evita di avviare due procedimenti distinti, ma la domanda di divorzio diventa procedibile solo dopo il decorso del termine e il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (art. 473-bis.49 c.p.c.).
La negoziazione assistita e l’accordo in Comune
Valutiamo anche la negoziazione assistita, nella quale ciascuna parte ha almeno un proprio avvocato (art. 6 D.L. 132/2014). L’accordo è trasmesso al procuratore della Repubblica: in assenza di figli minori o non autosufficienti è previsto un nulla osta, altrimenti un’autorizzazione fondata sull’interesse dei figli. Seguono gli adempimenti necessari a renderlo efficace e ad aggiornare gli atti dello stato civile.
La negoziazione si può utilizzare anche con figli minori. L’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune è invece escluso con figli minori o con figli maggiorenni incapaci, con handicap grave o non economicamente autosufficienti, e non può contenere trasferimenti patrimoniali (art. 12 D.L. 132/2014). La scelta dello strumento dipende dalle questioni da regolare e dalla possibilità di costruire un accordo adeguatamente documentato.
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Separazione e divorzio giudiziali: come si svolge il procedimento
Quando manca l’accordo sulla separazione, sul divorzio o sulle rispettive condizioni, assistiamo la persona nel procedimento contenzioso. Il dissenso dell’altro coniuge non è un veto: la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione dei figli (art. 151 c.c.).
Il ricorso e le prime misure
Ricostruiamo i fatti, definiamo le domande e depositiamo il ricorso con i documenti e le richieste di prova; l’altra parte può costituirsi e presentare le proprie difese. Le informazioni economiche devono essere complete: si allegano dichiarazioni dei redditi, estratti conto e documenti patrimoniali dell’ultimo triennio e, con figli minori, il piano genitoriale, che descrive scuola, attività, abitudini e organizzazione della loro vita (art. 473-bis.12 c.p.c.).
Se alla prima udienza la conciliazione non riesce, il giudice adotta i provvedimenti temporanei e urgenti su figli, abitazione e contributi economici (art. 473-bis.22 c.p.c.). In caso di pregiudizio imminente e irreparabile possiamo chiedere provvedimenti indifferibili anche prima dell’udienza (art. 473-bis.15 c.p.c.). Le disposizioni provvisorie regolano concretamente la vita familiare durante il processo: per questo prepariamo questa fase con particolare cura.
Le prove, l’addebito e la decisione
Se il contrasto prosegue, il giudice svolge gli accertamenti necessari: esamina documenti, può assumere testimonianze, disporre verifiche economiche e, quando occorre, una consulenza tecnica. Prepariamo le richieste istruttorie concentrando l’attività sui fatti che incidono sulla decisione.
Nella separazione valutiamo anche l’eventuale domanda di addebito. Occorre provare una violazione dei doveri matrimoniali e il suo rapporto causale con l’intollerabilità della convivenza: la sola fine del rapporto non basta. L’addebito ha conseguenze specifiche, anche sul mantenimento, e non decide l’affidamento dei figli.
Quando la domanda sullo stato può essere decisa prima delle altre, il tribunale pronuncia la separazione o il divorzio e il processo prosegue sulle questioni ancora controverse (art. 473-bis.22 c.p.c.). Esaminiamo l’eventuale impugnazione e assistiamo nell’attuazione dei provvedimenti. I tempi dipendono dalle questioni da accertare e dal calendario dell’ufficio giudiziario: li valutiamo con l’assistito, senza prospettare durate certe.
Il tribunale competente
Nei procedimenti che riguardano figli minori è competente di regola il tribunale del luogo in cui hanno la residenza abituale (art. 473-bis.11 c.p.c.). Per i procedimenti di competenza milanese ci rivolgiamo al Tribunale di Milano e, per le impugnazioni, alla Corte d’Appello di Milano; la sede dello studio non determina da sola il tribunale competente.
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I figli quando i genitori non sono sposati
La fine di una convivenza non richiede una separazione. Se ci sono figli, però, occorre dare un assetto alla loro vita: responsabilità genitoriale, residenza abituale, tempi con ciascun genitore, mantenimento, spese e uso della casa familiare, quando ne ricorrono i presupposti.
I diritti dei figli non dipendono dal matrimonio dei genitori. Assistiamo nella definizione di un accordo da formalizzare con gli strumenti previsti dalla legge – ricorso congiunto al tribunale o negoziazione assistita (art. 6, comma 1-bis, D.L. 132/2014) – e, se manca l’intesa, chiediamo al giudice di regolare i rapporti e di adottare le misure necessarie. Se il riconoscimento manca, valutiamo anche la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità (art. 269 c.c.).
Lavoriamo su indicazioni concrete: chi accompagna i figli, come si organizzano festività e vacanze, quali informazioni condividere e come si prendono le decisioni importanti. Una disciplina chiara aiuta a prevenire controversie destinate a ripresentarsi anche dopo la fine della convivenza.
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Affidamento condiviso, esclusivo e super esclusivo
Nelle questioni di affidamento partiamo dalle esigenze del figlio, dalla sua storia e dalle capacità concretamente espresse da ciascun genitore. L’affidamento riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale; il collocamento e i tempi di permanenza riguardano l’organizzazione della vita quotidiana: aspetti collegati, ma distinti.
Il giudice valuta prioritariamente l’affidamento a entrambi i genitori, e le decisioni di maggiore interesse – istruzione, educazione, salute, residenza abituale – si prendono di comune accordo (art. 337-ter c.c.). Condiviso non significa metà del tempo con ciascuno, né esclude un assegno di mantenimento. L’affidamento a un solo genitore richiede invece un provvedimento motivato, quando quello all’altro sarebbe contrario all’interesse del minore (art. 337-quater c.c.): non basta richiamare la conflittualità della coppia.
Con l’espressione affidamento super esclusivo la prassi indica la forma rafforzata in cui il giudice attribuisce al genitore affidatario anche le decisioni di maggiore interesse: non equivale alla decadenza dalla responsabilità genitoriale né cancella i rapporti con l’altro genitore. Il figlio che ha compiuto dodici anni, o più giovane se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato (art. 473-bis.4 c.p.c.): l’ascolto fa conoscere la sua esperienza, non gli attribuisce la responsabilità di scegliere tra i genitori.
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Il mantenimento dei figli
Entrambi i genitori contribuiscono al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive risorse e tenendo conto del lavoro di cura. Per formulare una richiesta o valutare una proposta ricostruiamo esigenze del figlio, tenore di vita precedente, tempi di permanenza con ciascun genitore e situazione economica di entrambi (art. 337-ter c.c.): l’importo non si ricava da una percentuale fissa dello stipendio.
Definiamo quali costi sono compresi nell’assegno e come si ripartiscono le spese straordinarie – sanitarie, scolastiche, sportive –, quando serve un accordo preventivo e come si documentano e rimborsano: formule generiche lasciano aperto un conflitto destinato a ripetersi. Il compimento dei diciotto anni non fa cessare automaticamente il mantenimento: per il figlio maggiorenne non indipendente il giudice può disporre un assegno, versato di regola direttamente a lui (art. 337-septies c.c.), ma l’obbligo non prosegue senza limiti di fronte a un’inerzia ingiustificata.
Se il contributo non viene versato valutiamo gli strumenti per recuperarlo e garantirne il pagamento; il mancato versamento non autorizza a interrompere i rapporti del figlio con l’altro genitore.
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Il mantenimento nella separazione e l’assegno divorzile
La tutela economica della persona più debole richiede un’analisi precisa: l’assegno di mantenimento nella separazione e l’assegno divorzile hanno presupposti e funzioni differenti, e una disparità di reddito, da sola, non dice se un assegno sia dovuto e in quale misura.
Nella separazione il vincolo matrimoniale permane. L’art. 156 c.c. prevede il mantenimento a favore del coniuge al quale la separazione non sia addebitabile e che non abbia adeguati redditi propri, tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’altro. Valutiamo le condizioni di vita matrimoniali, le risorse effettive e la concreta capacità di produrre reddito: una possibilità lavorativa soltanto astratta non equivale a uno stipendio, e la valutazione riguarda entrambi i coniugi, senza automatismi legati al genere.
Con il divorzio si applica l’art. 5 della legge 898/1970. L’assegno può avere una funzione assistenziale e, quando ne ricorrono i presupposti, compensativa e perequativa: conta anche il contributo dato alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, con scelte che abbiano comportato sacrifici professionali o reddituali. Non serve a ripristinare il precedente tenore di vita, e il riconoscimento ottenuto nella separazione non garantisce lo stesso esito nel divorzio.
Assistiamo sia chi chiede un sostegno fondato sia chi deve difendersi da pretese sproporzionate, con una ricostruzione documentata dei bisogni e delle risorse realmente disponibili: è su questa base che cerchiamo un accordo o chiediamo la decisione del giudice.
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La casa familiare e l’immobile in comproprietà
L’assegnazione della casa familiare risponde prioritariamente all’interesse dei figli a conservare il proprio ambiente di vita (art. 337-sexies c.c.), anche quando sono maggiorenni ma non autonomi e vivono ancora lì. Attribuisce un diritto di godimento e non trasferisce la proprietà; non è un beneficio dovuto automaticamente al partner economicamente più debole: senza figli da tutelare, la questione abitativa segue le altre regole applicabili.
Esaminiamo il titolo sulla casa – proprietà, locazione, comodato –, il mutuo e le spese. Il provvedimento di assegnazione non modifica gli obblighi verso la banca e, se trascritto, è opponibile ai terzi; se le condizioni cambiano, verifichiamo la possibilità di chiederne la revisione.
La fine della relazione non pone termine alla comproprietà. Se manca l’intesa su vendita, acquisto della quota dell’altro o uso dell’immobile, assistiamo il cliente nella mediazione civile obbligatoria prevista per le controversie di divisione (art. 5 D.Lgs. 28/2010), distinta dalla mediazione familiare, e poi, se serve, nel giudizio di divisione: ciascun comproprietario può chiedere lo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.), e il rifiuto dell’altro non è un veto. Se l’immobile non è comodamente divisibile può essere attribuito a uno dei due con un conguaglio all’altro, oppure venduto: costi, mutuo e conseguenze di ogni soluzione si esaminano fin dall’inizio.
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La tutela dagli abusi e gli ordini di protezione
Quando emergono violenza, minacce, controllo coercitivo o maltrattamenti, organizziamo l’assistenza intorno alla sicurezza, alla dignità e alla libertà della persona. In caso di pericolo immediato occorre chiamare il 112; il 1522, il numero pubblico antiviolenza e antistalking, offre ascolto e orientamento verso i centri antiviolenza.
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 473-bis.69 e seguenti c.p.c.) consentono al giudice, quando la condotta del coniuge o di un altro convivente causa grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro, di ordinare la cessazione della condotta e l’allontanamento dalla casa, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona protetta. Possono accompagnarsi all’intervento dei servizi e, se chi resta nella casa è privo di mezzi adeguati, a un assegno; la tutela è possibile anche dopo la fine della convivenza e non richiede una previa denuncia.
Coordiniamo le misure civili con l’assistenza penale dello studio, perché i due percorsi hanno presupposti propri, e affrontiamo subito le modalità di frequentazione dei figli, perché siano compatibili con la loro protezione. Quando abusi o violenze sono allegati o emergono nel procedimento, la mediazione familiare non può essere avviata (art. 473-bis.43 c.p.c.): la ricerca di un accordo non deve ritardare gli interventi necessari.
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La sottrazione di minori, anche internazionale
Assistiamo nelle vicende di sottrazione di minori in Italia e nei casi in cui il figlio venga illecitamente portato o trattenuto all’estero, anche dopo una vacanza inizialmente autorizzata. Interveniamo per individuare le misure urgenti, attivare gli strumenti per il ritorno del minore e coordinare la tutela familiare con quella penale.
Il principale strumento è la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, attuata in Italia con la legge 64/1994: riguarda i minori che non hanno compiuto sedici anni e mira al loro rapido ritorno nello Stato della residenza abituale; tra gli Stati dell’Unione europea la integra il regolamento (UE) 2019/1111. Il provvedimento di ritorno non decide con quale genitore il figlio vivrà, e il tempo conta: dopo un anno dalla sottrazione può assumere rilievo il suo inserimento nel nuovo ambiente. La sottrazione può costituire anche reato (art. 574-bis c.p.), ma denuncia e domanda di ritorno sono percorsi distinti, che non si attendono a vicenda.
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La modifica delle condizioni di separazione, divorzio e affidamento
Le condizioni stabilite al termine di una separazione, di un divorzio o di un procedimento sui figli possono essere riviste quando sopravvengono giustificati motivi (art. 473-bis.29 c.p.c.). La vita familiare cambia: possono mutare redditi, salute, organizzazione lavorativa, necessità dei figli o il loro grado di autonomia.
Confrontiamo la situazione attuale con quella considerata nell’accordo o nella decisione precedente. Una perdita di reddito, una nuova convivenza o la nascita di un altro figlio non producono una riduzione automatica dell’assegno: occorre valutarne l’effettiva incidenza e documentarla. Allo stesso modo, una diversa organizzazione delle frequentazioni deve rispondere alle esigenze del minore.
Se c’è accordo, curiamo la formalizzazione della modifica con lo strumento utilizzabile; altrimenti presentiamo una domanda al giudice. L’avvio della richiesta non sospende gli obblighi esistenti: per questo affrontiamo la revisione prima che decisioni unilaterali, come ridurre i versamenti o cambiare stabilmente il calendario dei figli, generino nuove controversie.
L’assistenza prosegue anche quando le condizioni devono essere applicate o fatte rispettare. Se un assegno non viene versato o gli accordi sui figli non sono rispettati, raccogliamo le prove dell’inadempimento e valutiamo gli strumenti di attuazione e recupero, compresi i provvedimenti che il giudice può adottare per le gravi inadempienze, dall’ammonimento al risarcimento del danno (art. 473-bis.39 c.p.c.).
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Unioni civili, coppie di fatto e convivenze
Assistiamo le persone unite civilmente e le coppie conviventi nella definizione dei rapporti personali e patrimoniali e nella gestione della loro eventuale cessazione. Prima di individuare una soluzione verifichiamo quale disciplina si applichi: matrimonio, unione civile e convivenza producono effetti giuridici differenti.
La legge 76/2016 riconosce alle parti dell’unione civile diritti e doveri, comprese importanti tutele economiche; lo scioglimento segue una disciplina propria e non richiede una precedente separazione: dopo la dichiarazione di volontà davanti all’ufficiale dello stato civile, la domanda si propone decorsi tre mesi. Per i conviventi esaminiamo casa, acquisti comuni, contributi versati ed eventuali contratti di convivenza, che possono regolare nelle forme di legge gli aspetti patrimoniali della vita comune.
La fine della convivenza non attribuisce un assegno analogo a quello coniugale: la legge prevede, a determinate condizioni, gli alimenti per l’ex convivente in stato di bisogno, per un periodo proporzionato alla durata della convivenza. Restano autonomi gli obblighi verso i figli.
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Le adozioni e la stepchild adoption
Dedichiamo una parte importante della nostra attività alle adozioni e alla tutela giuridica dei rapporti tra genitori e figli, con esperienza nella stepchild adoption: l’adozione del figlio del coniuge o del partner da parte dell’adulto che già partecipa stabilmente alla sua crescita e se ne assume le responsabilità quotidiane.
Il percorso è quello dell’adozione in casi particolari (art. 44 L. 184/1983), che richiede un accertamento giudiziale dell’interesse del minore e dell’idoneità dell’adottante: la sola relazione di coppia non basta. Prima di proporre la domanda verifichiamo se la vicenda richieda un’adozione oppure un diverso strumento di riconoscimento dello stato di figlio, anche alla luce delle più recenti sentenze della Corte costituzionale.
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Il primo colloquio con il nostro studio
Nel primo colloquio ricostruiamo la situazione, individuiamo le eventuali urgenze e spieghiamo le strade concretamente percorribili. Chiediamo di esaminare gli accordi o i provvedimenti già esistenti e i documenti utili alla questione: informazioni economiche e patrimoniali e dati sull’organizzazione dei figli. Se hai ricevuto un atto o c’è una scadenza, segnalalo subito.
Spieghiamo quali elementi devono essere approfonditi, quali risultati si possono ragionevolmente perseguire e quali decisioni richiedono una valutazione del giudice. Il colloquio si svolge nel nostro studio di via Alberto da Giussano 26, a Milano, oppure in videochiamata, in italiano o in inglese; per fissarlo puoi contattarci.
Il nostro impegno è costruire una tutela precisa e consapevole delle conseguenze che ogni scelta produce sulle persone: nelle questioni familiari una soluzione deve reggere sul piano giuridico e poter accompagnare la vita che prosegue dopo il procedimento.
Quanto costa
Prima dell’incarico consegniamo il preventivo scritto previsto dall’art. 13 L. 247/2012, distinguendo compenso, spese e oneri. Non esiste una tariffa fissa per separazioni e divorzi: un percorso consensuale richiede attività diverse da un giudizio con udienze e consulenti, e se l’incarico cambia – una trattativa che diventa causa, nuove domande – aggiorniamo il preventivo prima di procedere.
I parametri del D.M. 55/2014 operano nei casi previsti dalla legge, come la liquidazione giudiziale o la mancata determinazione consensuale del compenso: non sono un listino. Chi ha un reddito entro i limiti di legge può chiedere il patrocinio a spese dello Stato: al primo colloquio ne verifichiamo i presupposti.
Come scegliere l’avvocato matrimonialista
Non esiste una classifica degli avvocati matrimonialisti: esistono elementi che si possono verificare. L’iscrizione all’albo si controlla sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano; contano poi l’esperienza nel diritto di famiglia, chi seguirà concretamente la pratica e la chiarezza con cui vengono spiegati alternative, rischi e costi. I profili dello studio permettono di conoscere il gruppo di lavoro.








