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Avvocato matrimonialista e divorzista a Milano

Violenza domestica e ordini di protezione: come ottenere l’allontanamento

Se sei in pericolo chiama subito il 112. Il giudice civile può ordinare a chi usa violenza in famiglia di lasciare la casa e di non avvicinarsi, anche con un decreto urgente: ecco come si chiede e come si coordina con la tutela penale.

In breve

Se sei in pericolo
Chiama il 112; il 1522 risponde gratis giorno e notte e indirizza ai centri antiviolenza del territorio.
Allontanamento dalla casa
Il tribunale può ordinare a chi usa violenza di lasciare la casa e di non avvicinarsi, anche prima di averlo sentito.
Anche senza denuncia
La protezione civile non richiede una denuncia, ma può affiancarsi al procedimento penale e va coordinata con esso.
Nessun accordo forzato
Non devi affrontare chi ti fa del male né cercare prima un’intesa: quando emergono violenze la mediazione familiare è vietata.

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Se sei in pericolo adesso: 112, 1522 e centri antiviolenza

Se sei in pericolo, o temi che la violenza si ripeta a breve, chiama subito il 112. Leggere questa pagina, raccogliere documenti o cercare un avvocato non deve ritardare la richiesta di soccorso: le iniziative legali vengono dopo, quando tu e i tuoi figli siete al sicuro.

Il 1522 è il servizio pubblico antiviolenza e antistalking promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio: è gratuito anche da cellulare, risponde 24 ore su 24 e si può usare anche in chat. Orienta verso i centri antiviolenza del territorio, che aiutano anche sulla sicurezza quotidiana e sulle esigenze abitative.

Non devi affrontare chi esercita violenza né tentare prima un accordo: la protezione si chiede direttamente. La violenza non è un difetto di comunicazione da risolvere con un’intesa.

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L’ordine di protezione civile: quando si può chiedere

L’ordine di protezione contro gli abusi familiari è un provvedimento del giudice civile, previsto dall’art. 473-bis.69 c.p.c. quando la condotta del coniuge o di un altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro. Può essere adottato anche se la convivenza è cessata, quando ne ricorrono i presupposti; la legge sulle unioni civili prevede la stessa tutela tra le parti dell’unione (art. 1, comma 14, L. 76/2016).

Non servono per forza lesioni fisiche: minacce, umiliazioni e controllo possono contare, se raggiungono la gravità richiesta. Non basta però descrivere un rapporto conflittuale: vanno indicati comportamenti concreti e il pregiudizio che producono.

La domanda civile non richiede una denuncia. Se la condotta può danneggiare i figli minori, gli stessi provvedimenti può adottarli il tribunale per i minorenni, anche su richiesta del pubblico ministero. Per una relazione senza matrimonio, unione civile o convivenza servono invece altri strumenti, soprattutto penali.

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Che cosa può ordinare il giudice e per quanto tempo

Con il decreto (art. 473-bis.70 c.p.c.) il giudice ordina a chi ha tenuto la condotta di cessarla e di lasciare la casa familiare. Se occorre, gli vieta di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona protetta – il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d’origine o di altri congiunti, le scuole dei figli – salvo che debba frequentarli per esigenze di lavoro o di salute.

Può disporre anche l’intervento dei servizi sociali e di associazioni che accolgono le vittime di abusi, e un assegno periodico per i conviventi rimasti privi di mezzi adeguati, se necessario pagato direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato. Se l’esecuzione incontra difficoltà, lo stesso giudice provvede, anche con la forza pubblica.

La durata dell’ordine è fissata nel decreto, decorre dal giorno dell’esecuzione e non può superare un anno. Può essere prorogata, su istanza di parte o, se ci sono minori, del pubblico ministero, solo se ricorrono gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.

L’allontanamento è possibile anche se la casa è di proprietà di chi deve lasciarla, ma non decide a chi resti l’abitazione: l’assegnazione si stabilisce nella separazione o nella causa sui figli, come spieghiamo nella pagina sulla casa familiare.

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Il ricorso, il decreto urgente e il reclamo

Il ricorso si presenta, anche personalmente, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio di chi lo propone (art. 473-bis.71 c.p.c.): per chi vive a Milano, il Tribunale di Milano. Decide un giudice unico, che sente le parti, assume le informazioni necessarie e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Se tra le stesse parti è già in corso una separazione, un divorzio o un procedimento sulla responsabilità genitoriale, la domanda va proposta al giudice di quella causa, che può adottare provvedimenti con lo stesso contenuto.

Il decreto urgente

Nei casi urgenti il giudice, assunte se occorre sommarie informazioni, può adottare l’ordine prima di sentire l’altra parte. Fissa l’udienza entro quindici giorni, assegna a chi ha presentato il ricorso non più di otto giorni per notificarlo con il decreto, e all’udienza conferma, modifica o revoca l’ordine. L’urgenza va rappresentata con fatti concreti: né l’accoglimento né i tempi sono garantiti.

Contro il decreto è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, entro dieci giorni (art. 739 c.p.c.), e il reclamo non sospende l’ordine. Chi riceve l’ordine deve rispettarlo da subito e far valere le proprie ragioni all’udienza o con il reclamo, mai contattando la persona protetta.

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Se l’ordine di protezione viene violato

Se la violazione ti espone a un pericolo immediato, chiama il 112. In ogni caso segnala l’episodio alle forze dell’ordine, indicando il provvedimento violato e conservando messaggi e nomi di chi era presente.

Eludere un ordine di protezione è reato: l’art. 387-bis c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi chi elude l’ordine o un provvedimento di uguale contenuto adottato nella separazione o nel divorzio. Verso chi è gravemente indiziato di questo reato il pubblico ministero può disporre, anche fuori dalla flagranza, l’allontanamento urgente dalla casa, se c’è un grave e attuale pericolo per la vita o l’integrità fisica della persona offesa (art. 384-bis, comma 2-bis, c.p.p.).

Sul versante civile chiediamo al giudice i provvedimenti per attuare l’ordine e valutiamo misure ulteriori o una proroga. Chiarire di persona con chi l’ha violato non serve e può esporti a nuovi rischi.

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Separazione e cause sui figli quando ci sono violenze

Quando in una separazione, in un divorzio o in una causa sui figli sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere contro l’altra parte o contro i figli minori, si applicano le regole speciali degli artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c. Il ricorso indica i procedimenti relativi alle violenze e allega verbali e provvedimenti già emessi (art. 473-bis.41).

  • Tempi e prove. Il giudice procede senza ritardo, può dimezzare i termini, ammettere prove oltre i limiti del codice civile e chiedere al pubblico ministero gli atti non segreti sui procedimenti per le violenze (art. 473-bis.42).
  • L’udienza. Le parti non devono comparire personalmente alla prima udienza; il giudice non tenta la conciliazione, può evitare la presenza contemporanea delle parti e secretare l’indirizzo della vittima in collocazione protetta.
  • Mediazione vietata. La mediazione familiare non può iniziare se c’è una condanna o un patteggiamento, anche in primo grado, o un procedimento penale giunto oltre l’avviso di conclusione delle indagini, né quando le condotte sono allegate o emergono in causa; se emergono durante il percorso, il mediatore lo interrompe (art. 473-bis.43).
  • Consulenze e ascolto del minore. Il consulente d’ufficio è scelto tra quelli competenti in violenza domestica e di genere (art. 473-bis.44); il giudice ascolta personalmente il minore, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore (art. 473-bis.45).

Se le allegazioni risultano fondate, anche dopo un’istruzione sommaria, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e i minori, compresi quelli dell’ordine di protezione, e regola le visite in modo da non comprometterne la sicurezza (art. 473-bis.46).

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I figli: violenza assistita, affidamento e incontri protetti

I figli subiscono la violenza anche quando non ne sono il bersaglio diretto. Nel processo penale il minore che assiste ai maltrattamenti è considerato persona offesa, e la pena è aumentata se il fatto è commesso in presenza di un minore (art. 572 c.p.).

Un ordine di protezione non decide da solo affidamento, collocamento e visite. Se l’affidamento all’altro genitore è contrario all’interesse del figlio, il giudice può disporre quello esclusivo (art. 337-quater c.c.), e può arrivare ad allontanare il genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (art. 333 c.c.). I criteri sono spiegati nella pagina sull’affidamento dei figli.

Le visite vanno regolate in modo compatibile con la sicurezza, per esempio con incontri protetti alla presenza dei servizi sociali. Quando servono valutazioni tecniche affianchiamo consulenti di parte, come psicologi, neuropsichiatri e pedagogisti, scelti caso per caso.

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La tutela penale: misure cautelari, Codice rosso e ammonimento

Misure civili e penali hanno presupposti diversi, possono coesistere e vanno coordinate. Per maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e gli altri delitti del cosiddetto Codice rosso, il pubblico ministero sente la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini (art. 362, comma 1-ter, c.p.p.).

  • Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.): il giudice, su richiesta del pubblico ministero, ordina all’indagato o imputato di lasciare la casa e può vietargli di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
  • Divieto di avvicinamento (art. 282-ter c.p.p.): distanza non inferiore a mille metri dai luoghi o dalla persona offesa, con controllo elettronico, ed eventuale divieto di comunicare con lei.
  • Allontanamento d’urgenza (art. 384-bis c.p.p.): in flagranza di alcuni delitti la polizia giudiziaria, autorizzata dal pubblico ministero, può allontanare subito l’autore dalla casa.
  • Ammonimento del questore: per i fatti di violenza domestica indicati dalla legge può essere disposto anche senza querela, su segnalazione non anonima (art. 3 D.L. 93/2013).

Coordiniamo queste scelte con l’assistenza penale dello studio: reati, termini di querela e diritti della persona offesa sono spiegati nella pagina sui reati contro la persona. Le condotte violente fondano anche una domanda di risarcimento, che seguiamo nell’ambito del risarcimento del danno.

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Prove raccolte in sicurezza e primi passi

Partiamo da una cronologia degli episodi: che cosa è accaduto, quando, dove, con quali conseguenze, e se le condotte proseguono o cambiano. Sono utili:

  • messaggi, e-mail e note vocali nella versione completa, con date e mittente;
  • referti del pronto soccorso, certificati medici e fotografie;
  • verbali di intervento delle forze dell’ordine, denunce e provvedimenti già emessi, anche sui figli;
  • i nomi di chi ha visto o sentito e, se esistono, relazioni dei servizi sociali.

Conserva il materiale dove chi esercita violenza non possa trovarlo. Non esporti a rischi per procurarti altre prove e non entrare senza autorizzazione in telefoni o account altrui: l’accesso abusivo è a sua volta reato (art. 615-ter c.p.) e può compromettere l’uso di quanto raccolto.

Esaminati fatti e documenti, prepariamo il ricorso urgente o la domanda nella causa pendente, la coordiniamo con le iniziative penali e affrontiamo le visite dei figli, perché siano compatibili con la loro protezione. È una parte dell’assistenza dello studio nel diritto di famiglia. Prima dell’incarico forniamo un preventivo scritto; per un colloquio in studio a Milano o in videochiamata puoi contattarci.

Diritto di famiglia

Domande frequenti

02 8295 4969

Posso chiedere l’ordine di protezione senza aver fatto denuncia?

Sì: la domanda civile di protezione non richiede una denuncia. Bisogna però sostenere con elementi concreti i fatti che ne integrano i presupposti, cioè un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà causato dal coniuge o dal convivente. Se le condotte sono anche reati, valutiamo con te se e quando presentare denuncia o querela, coordinando i due percorsi.

Posso ottenere l’allontanamento se la casa è intestata al mio partner?

Sì, la proprietà della casa non impedisce di per sé l’allontanamento, se ricorrono i presupposti dell’ordine di protezione. Il decreto serve a far cessare la condotta e a proteggere chi la subisce: non trasferisce la proprietà e non stabilisce in modo definitivo a chi resti l’abitazione. Questo si decide nella separazione o nel procedimento sui figli, dove l’assegnazione della casa familiare tiene conto prima di tutto dell’interesse dei figli.

Quanto dura un ordine di protezione?

Al massimo un anno dal giorno in cui è eseguito, secondo la durata che il giudice fissa nel decreto. Può essere prorogato, su istanza di parte o, se ci sono figli minori, del pubblico ministero, ma solo per gravi motivi e per il tempo strettamente necessario. Conviene annotare eventuali nuovi episodi e valutare la proroga prima della scadenza; se nel frattempo è iniziata una separazione, le misure di tutela si possono chiedere anche in quella causa.

Posso chiedere protezione se non viviamo più insieme?

Sì, l’ordine di protezione può essere adottato anche quando la convivenza è cessata, se ne ricorrono i presupposti: restano da dimostrare le condotte e il grave pregiudizio. Se invece tra voi non c’è mai stato matrimonio, unione civile o convivenza, l’ordine civile non è lo strumento previsto. Si valutano allora le misure penali, come il divieto di avvicinamento, e l’ammonimento del questore, che per la violenza domestica non richiede che le persone abbiano vissuto insieme.

Che cosa succede se l’ex viola l’ordine di protezione?

Chi elude un ordine di protezione commette un reato, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi (art. 387-bis c.p.). Se sei in pericolo chiama il 112; in ogni caso segnala l’episodio alle forze dell’ordine, indicando il provvedimento e conservando messaggi e altri elementi senza esporti. Valutiamo poi le iniziative penali e la richiesta al giudice civile di provvedimenti per attuare l’ordine o di misure ulteriori.

Servono referti medici per chiedere protezione?

No, il referto non è l’unica prova possibile e molte condotte, come minacce, controllo o umiliazioni, non lasciano lesioni. Possono contribuire messaggi, testimonianze, verbali di intervento delle forze dell’ordine e relazioni dei servizi. Nelle cause di famiglia con allegazioni di violenza il giudice può acquisire anche i rapporti di intervento delle forze dell’ordine. Conta ricostruire con precisione comportamenti e pregiudizio, non accumulare documenti.

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