Consulenza riservata 02 8295 4969

Via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano

Avvocato per il risarcimento danni a Milano

Assistiamo chi ha subito lesioni gravi e i familiari delle vittime: responsabilità medica, incidenti stradali, infortuni sul lavoro. Ricostruiamo responsabilità e conseguenze e sosteniamo la richiesta, in trattativa o in giudizio.

In breve

Chi assistiamo
Chi ha subito lesioni gravi e i familiari delle vittime: errori medici, incidenti stradali, infortuni sul lavoro, reati.
Cosa fare subito
Curarsi, conservare referti, verbali e ricevute e non firmare quietanze o moduli dell’assicurazione senza averli fatti esaminare.
Come si valuta
Con il medico legale si accertano lesioni e postumi; l’importo segue criteri di legge e tabelle, senza cifre garantite in anticipo.
Incontro e preventivo
Colloquio nello studio di Milano o in videochiamata, in italiano o in inglese; prima dell’incarico consegniamo un preventivo scritto.

Risarcimento danni

Di cosa ci occupiamo

Seguiamo soprattutto danni gravi alla persona, dalla ricostruzione dei fatti al pagamento del risarcimento.

01

L’assistenza dello studio nel risarcimento dei danni gravi

Lo studio fondato dall’Avv. Marco Bianucci assiste nel risarcimento dei danni gravi le persone che hanno subito lesioni importanti e i familiari delle vittime decedute. Da quasi vent’anni ci occupiamo di diritto penale: sapere come si accertano i fatti, come si forma una prova e come si individuano le responsabilità ci serve anche per ottenere il ristoro delle conseguenze economiche e personali di un evento.

Nel tempo abbiamo patrocinato casi complessi di gravi lesioni e omicidi stradali, di responsabilità medica e di infortuni sul lavoro. Abbiamo assistito vittime di mafia nelle domande di accesso alle misure pubbliche di ristoro, anche contestando i provvedimenti di rigetto; per le vittime del terrorismo individuiamo i benefici e le procedure applicabili a ciascuna situazione.

Lavoriamo come gruppo, insieme a consulenti tecnici scelti in funzione delle questioni da esaminare: una pratica risarcitoria importante richiede competenze giuridiche, medico-legali e, spesso, ingegneristiche. Il nostro compito è coordinarle per ricostruire l’accaduto, documentare tutte le conseguenze risarcibili e presentare una richiesta fondata, comprensibile e sostenibile.

02

Come impostiamo una pratica risarcitoria complessa

Una lesione grave può cambiare per molti anni l’autonomia della persona, il lavoro, la vita familiare e le necessità di assistenza. Per questo impostiamo il lavoro considerando sia ciò che è già accaduto sia le conseguenze future ragionevolmente prevedibili: una liquidazione costruita sulle sole spese iniziali o sui primi referti rischia di lasciare scoperti bisogni che emergono nel tempo.

Il primo passaggio è tenere distinte tre questioni:

  1. Chi deve rispondere dell’evento: un conducente e la sua assicurazione, una struttura sanitaria, un datore di lavoro, spesso più soggetti insieme.
  2. Quali conseguenze sono riconducibili a quell’evento, separandole da ciò che preesisteva.
  3. Come vanno quantificate, secondo i criteri di legge e le tabelle applicabili.

Una diagnosi documenta una lesione, ma non prova da sola il collegamento con i fatti; allo stesso modo, una responsabilità evidente non esonera dalla prova del danno.

Cerchiamo di evitare il contenzioso con un’istruttoria accurata e trattative serie, ma prepariamo ogni pratica come se dovesse arrivare davanti al giudice: è la qualità della documentazione a rendere credibile una richiesta anche nella trattativa. Condividiamo con il cliente le priorità, le attività dei consulenti, gli elementi ancora incerti e le strade possibili; nei casi più gravi organizziamo la raccolta dei documenti in modo da evitare alla persona e alla famiglia richieste ripetitive e ricostruzioni frammentarie.

03

Il collegamento fra procedimento penale e risarcimento

Molti eventi che causano danni gravi sono anche reati: lesioni personali colpose, omicidio stradale, morte o lesioni causate da colpa sanitaria o dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. In questi casi l’esperienza penalistica dello studio ci permette di intervenire fin dalle indagini: assistiamo la persona offesa, valutiamo se presentare denuncia o querela e seguiamo gli accertamenti che contano anche per la futura domanda di risarcimento, come sopralluoghi, esami sui veicoli o sui macchinari, autopsie e consulenze mediche.

Alcuni accertamenti si svolgono una volta sola. Quando il pubblico ministero dispone un accertamento tecnico non ripetibile, la persona offesa deve essere avvisata e può nominare un proprio consulente (art. 360 c.p.p.): discutere una prova nel momento in cui si forma può essere più efficace che tentare di ricostruirla molto tempo dopo.

Valutiamo poi se costituirsi parte civile nel processo penale, per chiedere lì restituzioni e risarcimento (art. 74 c.p.p.), oppure agire davanti al giudice civile. I due percorsi hanno regole, tempi ed effetti diversi (art. 75 c.p.p.), e la scelta dipende dalle prove disponibili, dai soggetti da coinvolgere, dalle coperture assicurative e dalle esigenze del cliente. Con la condanna il giudice penale può riconoscere una provvisionale, immediatamente esecutiva, nei limiti del danno già provato (artt. 539 e 540 c.p.p.).

Il risarcimento non richiede sempre di attendere una condanna definitiva: se gli elementi sono sufficienti, la trattativa può svilupparsi mentre le indagini proseguono. Coordiniamo le iniziative senza presumere che una decisione penale produca da sola tutti gli effetti desiderati nella causa civile; la tutela della persona offesa è descritta anche nella pagina sul diritto penale.

Una lesione grave può cambiare per molti anni l’autonomia di una persona, il suo lavoro e la vita della sua famiglia. Per questo una richiesta di risarcimento non può fermarsi alle prime spese e ai primi referti: deve tenere conto anche delle conseguenze che verranno.

— Avv. Marco Bianucci

04

Quali danni possono essere risarciti

Il risarcimento riguarda le conseguenze effettivamente subite e provate, patrimoniali e non patrimoniali. Per costruire una richiesta completa descriviamo in concreto come l’evento ha inciso sulla persona, evitando che la stessa conseguenza venga conteggiata più volte con nomi diversi.

Il danno biologico

È la lesione dell’integrità psicofisica accertabile dal medico legale: temporanea durante la malattia e il recupero, permanente quando residuano postumi stabilizzati. Incide sulla salute e sulle attività quotidiane indipendentemente dal reddito, e conta quindi anche per un minore, uno studente, chi si occupa della casa o una persona in pensione. La percentuale di invalidità descrive un aspetto del pregiudizio, ma non basta da sola a quantificarlo.

La sofferenza e le conseguenze sulla vita personale

Esaminiamo la sofferenza interiore e le ripercussioni sulla vita quotidiana e sulle relazioni: la perdita di autonomia, le rinunce ad attività significative e i cambiamenti nella vita familiare vanno descritti e documentati in modo specifico. Quando emergono conseguenze peculiari, ulteriori rispetto a quelle già considerate dai criteri ordinari, valutiamo la personalizzazione del risarcimento. Espressioni come «danno morale» o «danno esistenziale» non sostituiscono la prova e non giustificano duplicazioni.

Le perdite economiche e le spese future

Il danno patrimoniale può comprendere spese mediche, riabilitazione, assistenza, ausili, adattamento dell’abitazione e dell’auto, trasporti, il reddito perso e la riduzione della capacità di guadagno. Nei casi gravi ricostruiamo anche i bisogni futuri, come l’assistenza continuativa, la sostituzione periodica degli ausili e le ulteriori cure. Per la perdita di reddito analizziamo attività, mansioni, documentazione fiscale e prospettive professionali: la percentuale di danno biologico non coincide automaticamente con la percentuale di reddito perso.

05

Il ruolo del medico legale, dei periti e degli ingegneri

Nelle pratiche che riguardano lesioni importanti la consulenza medico-legale è centrale. Ci avvaliamo di medici legali con esperienza e, quando la vicenda lo richiede, di medici delle discipline coinvolte: gli esiti di un trauma, una lesione neurologica o una possibile responsabilità sanitaria pongono domande diverse.

Il consulente esamina la documentazione, visita la persona e valuta il nesso fra evento e lesioni, la durata dell’inabilità temporanea, i postumi permanenti e le necessità di cura e di assistenza, distinguendo il danno causato dall’evento da quello già esistente. Nei casi complessi seguiamo l’evoluzione clinica prima di una valutazione definitiva, perché la stabilizzazione non coincide necessariamente con la fine di ogni trattamento. Il nostro lavoro collega poi questi elementi ai criteri di responsabilità e di liquidazione: così la relazione diventa la base della richiesta e del confronto con i medici dell’assicurazione o con i consulenti del giudice.

Periti e ingegneri

Una controversia può dipendere dalla dinamica dell’evento prima ancora che dall’entità del danno. In un sinistro stradale contano rilievi, fotografie, deformazioni dei veicoli, tracce sull’asfalto, visibilità, tempi di reazione, filmati e dati elettronici acquisibili legittimamente; in un infortunio sul lavoro, il funzionamento del macchinario, i dispositivi di protezione, la manutenzione e l’organizzazione delle lavorazioni. Scegliamo il consulente in base alle competenze necessarie, perché una questione specialistica non venga affrontata con valutazioni generiche.

Ci muoviamo presto per conservare le prove: un veicolo riparato, un luogo modificato o una registrazione cancellata rendono l’accertamento più difficile. Le conclusioni dei nostri consulenti devono essere verificabili e confrontarsi con le ipotesi alternative.

06

Come quantifichiamo il risarcimento

Trasformare gli accertamenti in una richiesta economica richiede di individuare i criteri applicabili a quella specifica vicenda: natura dell’evento, epoca in cui è avvenuto, età della persona, durata dell’inabilità temporanea, postumi e ulteriori conseguenze provate. Le tabelle sono strumenti di liquidazione e danno risultati attendibili solo se applicate a dati corretti e a una ricostruzione completa del danno.

  • Lesioni da 10 a 100 punti nella circolazione stradale e nella responsabilità sanitaria: per i fatti dal 5 marzo 2025 si applica la Tabella unica nazionale (D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, con gli importi aggiornati nel 2026); per i fatti anteriori e per le lesioni di altra origine la Corte di cassazione la indica come parametro privilegiato (sentenza 7 aprile 2026, n. 8630).
  • Lesioni fino a 9 punti da circolazione e responsabilità sanitaria: valgono i criteri dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private.
  • Altri ambiti, come le lesioni lievi di altra origine e il danno da perdita o grave compromissione del rapporto familiare: consideriamo i criteri della giurisprudenza e le tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.

La scelta del criterio deve essere giuridicamente motivata, non guidata dal numero più favorevole. Per i bisogni futuri esaminiamo durata, frequenza e costo e, se necessario, i criteri di capitalizzazione; presentiamo ogni componente della richiesta separatamente, così che sia comprensibile e verificabile anche nella trattativa.

07

Incidenti stradali con lesioni gravi o esito mortale

Assistiamo persone gravemente ferite in incidenti stradali e familiari delle vittime, anche quando si procede per lesioni personali stradali o per omicidio stradale (artt. 590-bis e 589-bis c.p.). Curiamo la ricostruzione tecnica, la tutela nel procedimento penale e la richiesta di risarcimento verso i soggetti obbligati: l’assicurazione competente, che cambia per conducenti, passeggeri, pedoni e ciclisti, oppure il Fondo di garanzia per le vittime della strada se il veicolo non è identificato o non è assicurato. Una quota di colpa attribuita al danneggiato può ridurre sensibilmente la liquidazione: ne verifichiamo presupposti e prove e, nei casi più gravi, controlliamo anche massimali, numero dei danneggiati e acconti.

08

I casi gravi di responsabilità medica e sanitaria

Abbiamo seguito gravi vicende di responsabilità sanitaria; nel periodo dell’emergenza Covid-19 l’Avv. Marco Bianucci ha seguito procedimenti sulla responsabilità di strutture sanitarie e sociosanitarie, comprese le RSA, per la prevenzione dei contagi. Con il medico legale e i medici delle discipline coinvolte ricostruiamo diagnosi, terapie, esecuzione delle cure e decorso: una complicanza o un esito sfavorevole non dimostrano, da soli, un errore risarcibile. La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) distingue la responsabilità della struttura, contrattuale, da quella del singolo medico, di regola extracontrattuale, con prove e termini diversi, e prima della causa impone la consulenza tecnica preventiva o la mediazione.

09

Gli infortuni sul lavoro e il danno oltre le prestazioni INAIL

Assistiamo lavoratori che hanno subito lesioni gravi e familiari di persone morte sul lavoro, coordinando la ricostruzione delle responsabilità, l’eventuale procedimento penale e la richiesta di risarcimento. Verifichiamo misure di sicurezza, valutazione dei rischi, formazione, manutenzione e, negli appalti, la ripartizione degli obblighi (art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008); l’eventuale errore del lavoratore va letto alla luce delle cautele che l’organizzazione doveva adottare. Prestazioni INAIL e risarcimento civile seguono regole diverse: se l’infortunio dipende dal datore o da un terzo valutiamo il danno differenziale e le voci che l’assicurazione sociale non copre, con un calcolo voce per voce, senza sottrarre indistintamente ogni somma INAIL dal totale.

10

Il risarcimento dei familiari della vittima

Un evento mortale o una lesione gravissima possono causare danni risarcibili anche ai familiari. Ricostruiamo il danno da perdita o grave compromissione del rapporto parentale partendo dalla relazione concreta e dai cambiamenti causati dall’evento: la convivenza conta, ma non esaurisce l’accertamento del legame. Valutiamo anche le conseguenze economiche, come la perdita del sostegno che la vittima dava o avrebbe presumibilmente dato, e, separatamente, i diritti acquisiti come eredi per i danni maturati dalla vittima prima del decesso, perché la sola morte non comporta automaticamente un credito ereditario per la perdita della vita. Quando il risarcimento si intreccia con la divisione dell’eredità, coordiniamo il lavoro con l’assistenza nelle successioni.

11

Vittime di mafia e del terrorismo e domande respinte dal Ministero

Assistiamo le vittime della criminalità mafiosa e i loro familiari nel processo penale e nell’accesso alle provvidenze di legge, anche dopo un rigetto. Il Fondo di rotazione previsto dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512 paga, alle condizioni di legge, le somme liquidate in favore della vittima dalla sentenza di condanna per i reati di tipo mafioso: non tutti i danni da reato danno accesso a questa misura. Per le vittime del terrorismo e i familiari aventi diritto esaminiamo le misure delle leggi n. 302/1990, n. 407/1998 e n. 206/2004, che hanno destinatari, requisiti e procedure propri e non equivalgono al risarcimento integrale del danno. Contro un diniego analizziamo motivazione e atti prima di agire: la Corte di cassazione qualifica le prestazioni del Fondo antimafia come un diritto soggettivo, sul quale l’amministrazione non ha discrezionalità, e la tutela si chiede di regola al giudice ordinario e non al TAR.

12

La trattativa con le assicurazioni e i reclami all’IVASS

Prediligiamo una definizione stragiudiziale quando può assicurare un ristoro adeguato in tempi ragionevoli, e apriamo la trattativa con richieste motivate, documentazione ordinata e valutazioni tecniche su ogni componente del danno. La compagnia valuta il sinistro anche secondo il proprio interesse economico, e le divergenze riguardano spesso responsabilità, postumi, concorso di colpa e conseguenze future: non prendiamo la prima offerta come misura del valore della pratica. Verifichiamo anche coperture, massimali, franchigie ed esclusioni invocate, che non sempre sono opponibili al danneggiato.

Richiesta completa, termini e proposta di liquidazione

Nella responsabilità civile auto, per i danni alla persona, la compagnia deve fare un’offerta motivata o spiegare perché non la fa entro novanta giorni da una richiesta completa, che comprende l’attestazione medica di guarigione, con o senza postumi (art. 148 del Codice delle assicurazioni private): il termine non decorre semplicemente dal giorno dell’incidente. Quando è utile chiediamo acconti, chiarendo che cosa viene pagato e quali pretese restano aperte.

Prima della firma esaminiamo con il cliente la quietanza e le eventuali rinunce: se il documento contiene una transazione, il pagamento può chiudere definitivamente la controversia anche per conseguenze che vi sono comprese. Confrontiamo quindi la proposta con il quadro clinico, le esigenze future e i rischi concreti della causa.

I reclami alla compagnia e all’IVASS

Ritardi, risposte carenti o condotte non conformi alle regole di gestione del sinistro possono giustificare un reclamo documentato all’impresa, che deve rispondere entro quarantacinque giorni; se non risponde, o la risposta non è soddisfacente, ci si può rivolgere all’IVASS. L’Istituto vigila sulle imprese, ma non decide chi ha causato l’incidente, non quantifica il danno e non impone il pagamento. L’Arbitro Assicurativo, operativo dal 15 gennaio 2026, decide sui documenti prodotti, senza nuove perizie o testimonianze, e per le domande dei danneggiati ha limiti di valore contenuti: per i danni gravi alla persona non è, di regola, la sede adatta.

13

Quando cercare un accordo e quando ricorrere al giudice

La nostra preferenza per la trattativa nasce dalla valutazione di tempi, costi e necessità della persona danneggiata: un accordo adeguato può rendere disponibili le risorse per l’assistenza e la riorganizzazione della vita senza attendere la fine di una causa. Per essere utile, però, deve poggiare su una ricostruzione attendibile delle responsabilità e dei danni.

Prima della causa verifichiamo gli strumenti previsti per la materia:

  • nei sinistri stradali, la negoziazione assistita, di regola obbligatoria, o in alternativa, nei casi ammessi, il ricorso all’Arbitro Assicurativo (art. 3 del D.L. 132/2014);
  • nella responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica preventiva o la mediazione (art. 8 della legge 24/2017).

Quando la responsabilità viene negata senza basi adeguate, le proposte restano insufficienti o il confronto non fa progressi concreti, valutiamo il ricorso al giudice: predisponiamo allegazioni, prove e domande e assistiamo il cliente anche nel confronto tecnico con i consulenti nominati dal tribunale. Continuiamo a valutare proposte conciliative anche durante la causa, quando sono coerenti con i diritti e gli interessi della persona.

Proteggere i diritti mentre si tratta

La trattativa non deve diventare un’attesa indefinita. Controlliamo prescrizione e decadenze: i termini cambiano secondo il tipo di responsabilità e possono risentire del collegamento con un reato. Una denuncia, un reclamo o uno scambio informale di messaggi non interrompono necessariamente ogni termine: quando serve, inviamo gli atti idonei a interromperli.

14

La valutazione della pratica con lo studio

Per esaminare una richiesta di risarcimento partiamo dalla ricostruzione dell’evento e dai documenti disponibili. Sono particolarmente utili:

  • referti del pronto soccorso, certificati, cartelle cliniche, esami e relazioni medico-legali, anche successivi;
  • verbali delle forze dell’ordine, constatazione amichevole, nomi dei testimoni, fotografie dei luoghi e dei veicoli, atti del procedimento penale;
  • ricevute delle spese mediche, di trasporto e di assistenza, buste paga e dichiarazioni dei redditi per il reddito perduto;
  • le comunicazioni con assicurazioni, strutture sanitarie, datore di lavoro o amministrazioni; negli infortuni, gli atti INAIL; per l’accesso ai fondi pubblici, la sentenza, la domanda e l’eventuale diniego.

Se manca qualcosa, indichiamo come ottenerlo. Individuiamo le verifiche urgenti, gli accertamenti ancora necessari e i consulenti da coinvolgere, e definiamo con il cliente il percorso, il preventivo scritto dell’assistenza legale e gli eventuali costi tecnici, così che ogni decisione sia presa conoscendo l’impegno richiesto. Il colloquio si svolge nel nostro studio di via Alberto da Giussano 26, a Milano, oppure in videochiamata, in italiano o in inglese; per fissarlo puoi contattarci.

Mettiamo al centro di ogni pratica la precisione degli accertamenti e le conseguenze concrete dell’evento: il nostro lavoro consiste nel tradurre questa ricostruzione in una richiesta fondata e nel sostenerla, nella trattativa o in giudizio, fino alla definizione della vicenda.

Risarcimento danni

Approfondimenti

Alcuni temi richiedono più spazio di quanto ne abbia questa pagina: li trattiamo per esteso in pagine dedicate.

Il percorso

Come si svolge una pratica di risarcimento

Ogni vicenda ha tempi propri, ma le fasi seguono di regola quest’ordine.

  1. 1

    Primo esame

    Ascoltiamo come sono andati i fatti, verifichiamo i termini urgenti e i documenti disponibili e indichiamo per iscritto il percorso e i costi prevedibili.

  2. 2

    Documenti e valutazione medico-legale

    Raccogliamo cartelle cliniche, verbali e ricevute delle spese; il medico legale visita la persona e valuta le lesioni quando il quadro clinico è stabilizzato.

  3. 3

    Ricostruzione delle responsabilità

    Con i consulenti tecnici e, se è aperto un procedimento penale, con gli atti delle indagini, individuiamo chi deve rispondere e a quale titolo.

  4. 4

    Richiesta e trattativa

    Inviamo ai responsabili e alle assicurazioni una richiesta motivata e documentata e discutiamo le offerte voce per voce.

  5. 5

    Conciliazione obbligatoria o causa

    Se l’accordo non arriva, attiviamo la procedura prevista per la materia (consulenza tecnica preventiva, mediazione o negoziazione assistita) e, se necessario, la causa.

  6. 6

    Pagamento

    Prima della firma verifichiamo la quietanza e la ripartizione delle somme fra gli aventi diritto, poi controlliamo che il pagamento avvenga nei termini concordati.

Lo Studio

Chi se ne occupa

Gli avvocati dello Studio che seguono queste pratiche.

Tutto il team

Risarcimento danni

Domande frequenti

02 8295 4969

Quanto costa rivolgersi allo studio per una richiesta di risarcimento?

Il costo dipende dalla complessità del caso e viene indicato in un preventivo scritto prima dell’incarico, come prevede l’art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La legge consente diversi modi di pattuire il compenso – per fasi, in misura forfettaria, a tempo o anche in percentuale sul valore della pratica – mentre vieta che l’avvocato riceva come compenso una quota di quanto viene ottenuto (art. 13, commi 3 e 4). Nel preventivo indichiamo separatamente i costi prevedibili dei consulenti tecnici, come il medico legale o l’ingegnere ricostruttore, e le spese vive; per gli incarichi lunghi si può concordare un pagamento a rate.

Entro quanto tempo si può chiedere il risarcimento del danno?

Di regola entro cinque anni dal fatto illecito ed entro due anni per i danni da circolazione dei veicoli (art. 2947 c.c.); verso chi risponde per contratto, come la struttura sanitaria verso il paziente o il datore di lavoro verso il dipendente, il termine è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Se il fatto costituisce un reato con prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile, con le regole dell’art. 2947, terzo comma. Il termine decorre, in generale, da quando il danno è percepibile come conseguenza del fatto altrui e si interrompe con una richiesta scritta di risarcimento. Le prestazioni INAIL seguono termini propri.

Serve una perizia medico-legale per chiedere il risarcimento?

Sì, per le lesioni personali una valutazione medico-legale è, nella pratica, indispensabile. Descrive le lesioni, il loro collegamento con l’evento, la durata della malattia, i postumi permanenti e le necessità future, e su di essa si fondano la richiesta e il confronto con i medici dell’assicurazione o con i consulenti del giudice. Nei sinistri stradali la richiesta all’assicurazione deve essere accompagnata anche dall’attestazione medica di guarigione, con o senza postumi. La valutazione definitiva si fa di solito quando il quadro clinico è stabilizzato; prima, il medico legale può aiutare a impostare correttamente la documentazione.

Quanto si può ottenere per i danni morali?

Non esiste un importo fisso: la sofferenza morale si valuta insieme al danno biologico, secondo criteri di legge e tabelle. Per le lesioni da 10 a 100 punti causate dalla circolazione o da responsabilità sanitaria, la Tabella unica nazionale prevede un incremento per il danno morale con valori minimo, medio e massimo; nelle altre tabelle la componente morale è indicata e può essere adeguata al caso. Pesano la gravità dei postumi, l’età, la durata della malattia e le circostanze del fatto, che vanno documentate. Diffida delle cifre promesse prima di una valutazione medico-legale: il metodo è spiegato nell’approfondimento sul calcolo del risarcimento.

Cosa conviene fare subito dopo un incidente o un errore medico?

Prima di tutto curarsi e conservare ogni documento: referti del pronto soccorso, certificati, cartelle cliniche, ricevute delle spese. Dopo un incidente stradale sono utili i verbali delle forze dell’ordine, i nomi dei testimoni e le fotografie dei luoghi e dei veicoli; dopo un infortunio sul lavoro va avvisato subito il datore di lavoro. In caso di sospetto errore sanitario si può chiedere copia della documentazione clinica, che la struttura deve consegnare entro sette giorni. Prima di firmare dichiarazioni, moduli o quietanze proposti da un’assicurazione è prudente farli esaminare. Rivolgersi presto a un avvocato aiuta anche a non perdere accertamenti irripetibili, come un’autopsia.

Quanto dura una pratica di risarcimento danni?

Non esiste una durata valida per tutti i casi, e non diamo previsioni che non potremmo mantenere. I tempi dipendono anzitutto dalla stabilizzazione delle lesioni, che può richiedere mesi, poi dalla complessità delle responsabilità, dall’atteggiamento delle assicurazioni e dall’eventuale processo penale. Alcuni passaggi hanno termini di legge: l’assicurazione RC auto deve rispondere entro novanta giorni da una richiesta completa e la consulenza tecnica preventiva nella responsabilità sanitaria deve chiudersi entro sei mesi. All’inizio indichiamo uno scenario realistico e lo aggiorniamo man mano che la pratica procede.

I familiari della vittima hanno diritto al risarcimento?

Sì. In caso di morte o di lesioni gravissime, i familiari possono chiedere i danni propri: la perdita o la grave compromissione del rapporto parentale e i danni economici, come la perdita del sostegno che la vittima assicurava o le spese sostenute. Come eredi possono inoltre far valere i danni maturati dalla vittima prima del decesso, se è sopravvissuta per un tempo apprezzabile o era consapevole della propria condizione. Il risarcimento non è automatico: si valutano il legame concreto, la convivenza, l’età e la storia familiare. Ne parliamo nell’approfondimento sul risarcimento ai familiari della vittima.

Posso essere assistito dallo studio se non abito a Milano?

Sì. Riceviamo nello studio di Milano, in via Alberto da Giussano 26, e seguiamo clienti in tutta Italia con incontri in videochiamata, in italiano o in inglese. I documenti possono essere trasmessi in formato digitale; per le visite medico-legali e le udienze, anche davanti a tribunali diversi da quello di Milano, valutiamo insieme al cliente come organizzarci.

Risarcimento danni

Parliamo del tuo caso

Un primo colloquio, in studio o in videochiamata, per capire la situazione e le strade possibili. Prima di iniziare ricevi un preventivo scritto.

Ti rispondiamo entro 24 ore nei giorni lavorativi. Comunichiamo in italiano e in inglese.

Chiama Scrivici