Consulenza riservata 02 8295 4969

Via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano

Avvocato per il risarcimento danni a Milano

Calcolo del risarcimento danni: danno biologico, morale e tabelle

Non esiste un prezzo fisso per ogni punto di invalidità: il risarcimento somma voci diverse, ciascuna da provare, e la tabella dipende dal tipo di fatto, dalla data e dalla gravità dei postumi. Ecco come si passa dalla relazione medico-legale alla cifra.

In breve

Le voci del danno
Può comprendere danno biologico temporaneo e permanente, sofferenza morale, spese e reddito perduto: ciascuna voce richiede prova, anche per presunzioni, senza duplicazioni.
Il punto di invalidità
La percentuale dei postumi la stima il medico legale quando il quadro clinico si è stabilizzato; in causa il consulente assiste il giudice, cui spetta la decisione.
Quale tabella
Fino a 9 punti, per incidenti stradali e sanità, valgono i criteri dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni; da 10 punti la Tabella unica nazionale, oggi riferimento anche per fatti anteriori e di altra origine.
Nessuna cifra standard
Età, personalizzazione, concorso di colpa, danni futuri e acconti cambiano il risultato: un calcolatore online dà solo un ordine di grandezza.

01

Le voci che compongono il risarcimento

Il risarcimento è la somma di voci distinte, ciascuna da descrivere e provare: si risarciscono le conseguenze immediate e dirette del fatto (artt. 1223 e 2056 c.c.). Quando un danno esiste ma non si può misurare con precisione, il giudice lo liquida in via equitativa (art. 1226 c.c.): qui entrano in gioco le tabelle.

Il danno non patrimoniale

  • Danno biologico temporaneo: i giorni di malattia fino alla stabilizzazione, con inabilità totale o parziale (per esempio al 50 o al 25 per cento).
  • Danno biologico permanente: i postumi, espressi in punti percentuali di invalidità.
  • Sofferenza morale: dolore, paura, angoscia legati alla lesione, che ogni tabella considera con criteri propri.

Le conseguenze sulla vita di relazione, spesso chiamate «danno esistenziale», non sono una voce autonoma da sommare alle altre: quelle ordinarie sono già comprese nel valore del danno biologico, quelle peculiari e documentate giustificano una personalizzazione del risarcimento.

Il danno patrimoniale

  • Spese già sostenute e future: cure, riabilitazione, farmaci, assistenza, ausili, trasporti.
  • Reddito perduto durante la malattia e, se i postumi riducono la capacità di svolgere il proprio lavoro, anche in futuro: una percentuale di invalidità non equivale a un’identica perdita di reddito.

Se la vittima muore o resta gravemente invalida, anche i familiari possono chiedere il risarcimento di danni propri da provare, come la perdita o la grave compromissione del rapporto parentale. La stessa conseguenza, però, non si risarcisce due volte con nomi diversi.

02

Dalla relazione medico-legale alla cifra: come lavoriamo

Trasformare gli accertamenti in una richiesta economica richiede di individuare i criteri applicabili a quella vicenda: natura dell’evento, epoca in cui è avvenuto, età della persona, durata dell’inabilità temporanea, postumi e ulteriori conseguenze provate. Le tabelle sono strumenti di liquidazione: danno risultati attendibili solo se applicate a dati corretti e a una ricostruzione completa del danno.

La scelta del criterio non può ridursi alla ricerca del numero più favorevole: deve essere giuridicamente motivata, altrimenti cade al primo confronto con l’assicurazione o con il giudice. Per questo presentiamo separatamente ogni componente della richiesta, con la sua prova e il suo criterio, così che sia comprensibile e verificabile anche nella trattativa.

Il danno patrimoniale futuro

Nei casi gravi le voci più rilevanti sono spesso future: assistenza continuativa, sostituzione periodica degli ausili, cure e riabilitazione, adattamento della casa, reddito che non si potrà più produrre. Per ciascuna esaminiamo durata, frequenza e costo e, quando serve, i criteri di capitalizzazione: un costo annuo destinato a protrarsi richiede una valutazione diversa da una spesa già sostenuta. Per la perdita di reddito analizziamo attività, mansioni, documentazione fiscale, prospettive professionali e capacità lavorativa residua.

03

Il punto di invalidità: chi lo stabilisce e quando

La percentuale di invalidità misura la riduzione dell’integrità psico-fisica, non della capacità di guadagno. La stima il medico legale, visitando la persona e valutando la documentazione quando il quadro clinico si è stabilizzato. Per le menomazioni lievi da circolazione esiste una tabella ministeriale da 1 a 9 punti (D.M. 3 luglio 2003).

La valutazione del medico scelto dal danneggiato può differire da quella dell’assicurazione. Nei sinistri stradali non si possono rifiutare gli accertamenti strettamente necessari a valutare il danno (art. 148, comma 3, del Codice delle assicurazioni). In causa il giudice può nominare un consulente tecnico d’ufficio (CTU): le parti partecipano alle operazioni e possono formulare osservazioni con i propri consulenti; la decisione resta del giudice.

Il medico legale deve distinguere le conseguenze causate o aggravate dal fatto dalle menomazioni preesistenti.

04

Quale tabella si applica

Stabiliti punti e giorni, il valore economico si ricava da una tabella, scelta in base all’origine del danno, alla data del fatto e alla gravità dei postumi.

  • Lesioni lievi, da 1 a 9 punti, dalla circolazione di veicoli a motore e natanti o da responsabilità sanitaria: si applicano i criteri dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni, richiamati per la sanità dall’art. 7 della legge 24/2017. Gli importi sono aggiornati ogni anno con decreto ministeriale: da aprile 2026 il primo punto vale 988,45 euro e un giorno di inabilità totale 57,64 euro. Serve un accertamento obiettivo e rigoroso della lesione (art. 139, comma 2): la mancanza di immagini diagnostiche non comporta da sola il rigetto, se la lesione è accertata con criteri medico-legali adeguati alla sua natura (Cass. n. 10816/2019).
  • Lesioni da 10 a 100 punti, dalla circolazione di veicoli a motore e natanti o dalla sanità, per fatti avvenuti dal 5 marzo 2025: si applica la Tabella unica nazionale (TUN) approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12. Gli importi sono stati aggiornati con D.M. 28 settembre 2026, a decorrere da aprile 2026.
  • Lesioni da 10 a 100 punti per fatti anteriori o di altra origine, come un infortunio sul lavoro o un’aggressione: decidendo una questione sollevata dal Tribunale di Milano, la Corte di cassazione ha stabilito che la TUN è il parametro privilegiato della valutazione equitativa anche in questi casi (sentenza 7 aprile 2026, n. 8630): è un riferimento equitativo, non un’applicazione retroattiva della norma. Il giudice può discostarsene, applicando per esempio le tabelle milanesi, solo spiegando quali circostanze del tutto peculiari lo giustificano.
  • Lesioni lievi di altra origine e danni dei familiari: il riferimento resta, di regola, nelle tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.

05

Le tabelle di Milano dopo la Tabella unica nazionale

Le tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano sono criteri orientativi elaborati da magistrati e avvocati sulla base dei precedenti, non norme di legge; per anni la Corte di cassazione le ha considerate il parametro di riferimento in tutta Italia. L’edizione più recente è del 4 giugno 2024 e ha rivalutato con gli indici ISTAT i valori del 2021.

La tabella distingue componente biologica, sofferenza presumibile e personalizzazione; l’inabilità temporanea ha un valore giornaliero aumentabile fino al 50 per cento per circostanze particolari provate.

Dopo la sentenza n. 8630/2026, da 10 punti in su le tabelle milanesi sono un’alternativa da motivare. Restano centrali dove la TUN non arriva, come il danno da perdita del rapporto parentale: dal 2022 l’Osservatorio lo calcola con una tabella «a punti», come richiesto dalla Cassazione (sentenza n. 10579/2021), che pesa età della vittima e del familiare, convivenza, altri familiari superstiti, qualità e intensità della relazione. L’Osservatorio indica anche criteri per capitalizzare i danni futuri, come reddito perduto e spese di assistenza. Come si applicano questi criteri ai familiari è spiegato nell’approfondimento sul risarcimento ai familiari della vittima.

06

Sofferenza morale e personalizzazione

La sofferenza morale non si aggiunge «a forfait»: ogni sistema la considera a modo suo.

  • Lesioni lievi da circolazione e sanità: il giudice può aumentare l’importo fino al 20 per cento se la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati o ha causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità; il totale esaurisce il danno non patrimoniale da lesioni fisiche (art. 139, comma 3).
  • Tabella unica nazionale: una seconda tabella incrementa il danno biologico per il danno morale, con valori minimo, medio e massimo (art. 1 del D.P.R. 12/2025); per l’inabilità temporanea l’incremento va dal 30 al 60 per cento (art. 3). Per aspetti dinamico-relazionali personali, documentati e obiettivamente accertati, il giudice può aumentare l’importo fino al 30 per cento (art. 138, comma 3).
  • Tabelle di Milano: il punto comprende una quota di sofferenza media; la personalizzazione è ammessa entro le percentuali indicate.

L’aumento richiede circostanze peculiari, allegate e provate: le conseguenze che chiunque subirebbe con la stessa invalidità sono già nel valore standard. I criteri milanesi citano la rinuncia a un’attività amatoriale a cui la persona dedicava molto tempo o la particolare penosità del modo in cui il fatto è avvenuto.

07

Un esempio di calcolo per una lesione lieve

Esempio illustrativo, non una stima di un caso reale. Una persona di 40 anni, ferita in un incidente stradale, ha 3 punti di invalidità permanente accertati in modo obiettivo, 10 giorni di inabilità temporanea al 50 per cento e 20 giorni al 25 per cento. Con i criteri dell’art. 139 e gli importi in vigore da aprile 2026:

  • danno permanente: 988,45 euro × 1,2 (il coefficiente previsto per 3 punti) × 3 punti = 3.558,42 euro, ridotti dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo, cioè del 15 per cento: 3.024,66 euro;
  • danno temporaneo: 10 giorni × 57,64 euro × 50% + 20 giorni × 57,64 euro × 25% = 576,40 euro.

Il totale, 3.601,06 euro, è solo un punto di partenza: può crescere fino al 20 per cento se ricorrono i presupposti dell’art. 139, comma 3; vi si aggiungono spese e redditi perduti documentati; si riduce se la persona ha concorso a causare l’incidente (art. 1227 c.c.).

08

Interessi, acconti e limiti dei calcolatori online

Le tabelle aggiornate esprimono valori monetari attuali. Possono aggiungersi interessi compensativi per il ritardo, da calcolare evitando di duplicare la rivalutazione: un criterio è riportare la somma ai valori del fatto e rivalutarla progressivamente. Anche gli acconti vanno imputati tenendo conto delle date e rendendo omogenei i valori.

Un calcolatore non verifica la percentuale medico-legale, la responsabilità, le preesistenze o le prove delle perdite future. Il risultato è orientativo: non basta per decidere se accettare una proposta.

La tutela per il risarcimento del danno comprende il coordinamento tra valutazione giuridica e medico-legale.

Risarcimento danni

Domande frequenti

02 8295 4969

Quanti soldi si possono prendere per danni morali?

Non esiste una cifra fissa: la sofferenza deve essere provata, anche per presunzioni, e valutata senza duplicare altre voci. Per le microlesioni da circolazione o sanità l’aumento complessivo può arrivare al 20 per cento alle condizioni dell’art. 139; la TUN contempla valori minimi, medi e massimi del danno morale. Se il fatto è un reato, la sofferenza può essere risarcita anche senza una lesione alla salute (art. 185 c.p.).

Quanto vale un punto di invalidità?

Dipende dall’età e dall’invalidità complessiva. Per le microlesioni da circolazione o sanità, da aprile 2026 il valore base è 988,45 euro, da moltiplicare per punti e coefficiente previsto dall’art. 139, applicando poi la riduzione per età. Per le macrolesioni la TUN usa valori specifici: non basta moltiplicare il primo punto per la percentuale.

Le tabelle di Milano valgono ancora?

Sì: restano un riferimento per le lesioni lievi estranee a circolazione e sanità e per la perdita del rapporto parentale. Per le lesioni da 10 punti in su, Cass. n. 8630/2026 privilegia la TUN anche per fatti anteriori al 5 marzo 2025 o di altra origine: una diversa tabella richiede una motivazione sulle circostanze peculiari del caso. L’edizione milanese consultata è quella del 2024.

Entro quanto tempo va chiesto il risarcimento?

Di regola entro cinque anni dal fatto illecito ed entro due per i danni causati dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c.c.); il termine può essere più lungo se il fatto costituisce reato, con le regole dell’art. 2947, comma 3, sugli effetti del procedimento penale. Verso una struttura sanitaria, che risponde per contratto, il termine è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Una richiesta scritta di risarcimento interrompe la prescrizione: conviene inviarla anche se le cure non sono finite, perché la valutazione dei postumi può arrivare dopo.

Risarcimento danni

Parliamo del tuo caso

Un primo colloquio, in studio o in videochiamata, per capire la situazione e le strade possibili. Prima di iniziare ricevi un preventivo scritto.

Ti rispondiamo entro 24 ore nei giorni lavorativi. Comunichiamo in italiano e in inglese.

Chiama Scrivici