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Dopo un incidente grave: come impostiamo la pratica
Assistiamo persone gravemente ferite in incidenti stradali e familiari delle vittime, anche quando si procede per lesioni personali stradali o per omicidio stradale. Il lavoro comprende tre piani che vanno coordinati fin dall’inizio: la ricostruzione tecnica della dinamica, la tutela della persona offesa nel procedimento penale e la richiesta di risarcimento verso i responsabili e i soggetti obbligati per legge.
Esaminiamo le condotte di guida, le condizioni della strada, le eventuali responsabilità di altri soggetti e le contestazioni di concorso di colpa. L’attribuzione di una percentuale di responsabilità al danneggiato può incidere sensibilmente sulla liquidazione: ne verifichiamo i presupposti, il collegamento causale e le prove, senza accettare ripartizioni formulate in astratto.
Nei casi più gravi la quantificazione del danno va accompagnata dalla verifica concreta di chi pagherà: capienza dei massimali, numero dei danneggiati, eventuali acconti. Una richiesta corretta nell’importo ma rivolta al destinatario sbagliato fa perdere mesi.
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Cosa fare dopo l’incidente
Prima viene l’assistenza sanitaria; poi vanno conservati gli elementi utili a ricostruire il fatto.
- Riferire al medico come è avvenuto l’incidente e quali sintomi sono comparsi. Il referto documenta le condizioni riscontrate, ma non prova da solo ogni collegamento causale.
- Chiamare le forze dell’ordine in presenza di feriti o difficoltà nella ricostruzione: rilievi e dichiarazioni raccolti sul posto sono utili.
- Raccogliere testimoni e fotografie, in condizioni di sicurezza, e segnalare le telecamere presenti per consentire la tempestiva acquisizione delle immagini.
- Firmare il CAI solo se la descrizione è condivisa. Le due firme fanno presumere la dinamica indicata, salva prova contraria dell’impresa (art. 143 Cod. ass.).
- Denunciare il sinistro alla propria compagnia, di regola entro tre giorni dalla conoscenza (art. 1913 c.c.), e conservare documenti clinici e ricevute.
Nei sinistri gravi conviene muoversi presto anche per le prove tecniche: un veicolo riparato o demolito, una registrazione sovrascritta o un luogo modificato rendono più difficile ogni successiva ricostruzione.
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Quale assicurazione deve pagare
La regola generale è l’azione diretta: il danneggiato chiede il risarcimento all’assicurazione del veicolo responsabile, entro il massimale di polizza (art. 144 Cod. ass.). È la strada di pedoni e ciclisti e dei conducenti con lesioni oltre i 9 punti di invalidità. Ci sono però altri percorsi.
- Risarcimento diretto (art. 149): nella collisione in Italia fra due veicoli a motore identificati e assicurati, senza altri veicoli responsabili, il conducente non responsabile, o responsabile solo in parte, può rivolgersi alla propria compagnia per i danni al veicolo e per le lesioni fino a 9 punti (D.P.R. 254/2006). Sono previste condizioni anche sull’immatricolazione, comprese le specifiche ipotesi di San Marino e Città del Vaticano. La procedura non riguarda le lesioni dei passeggeri e non esclude l’azione verso l’assicurazione del responsabile (Corte costituzionale, sentenza n. 180 del 2009).
- Passeggeri (art. 141): il trasportato è risarcito dall’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, entro il massimale minimo di legge, senza attendere l’accertamento delle responsabilità dei conducenti, salvo il caso fortuito. Per le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza 30 novembre 2022, n. 35318) questa tutela aggiuntiva presuppone che siano coinvolti almeno due veicoli; se il veicolo è uno solo, il passeggero agisce verso l’assicurazione del responsabile.
- Conducente responsabile: non è considerato terzo e la sua RC auto non copre le sue lesioni (art. 129); può valere una polizza infortuni, se stipulata.
Patente scaduta, auto prestata, clausole della polizza
Entro il massimale, l’impresa non può opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto, né le clausole che prevedono un contributo dell’assicurato al risarcimento: se la polizza esclude o limita la copertura in certe situazioni, per esempio quando chi guida ha la patente scaduta o è in stato di ebbrezza, l’impresa paga il terzo e può poi rivalersi sul proprio assicurato (art. 144, comma 2). Se a condurre il veicolo era una persona diversa dal proprietario, il proprietario risponde in solido con il conducente, salvo che il veicolo circolasse contro la sua volontà (art. 2054, terzo comma, c.c.).
Quando i danneggiati sono più d’uno, o le lesioni sono molto gravi, verifichiamo subito la capienza del massimale: è un dato che incide sulla strategia, perché la somma disponibile va ripartita fra tutti gli aventi diritto.
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Veicolo pirata o senza assicurazione: il Fondo di garanzia
Se il responsabile fugge senza essere identificato, o il veicolo non è assicurato, può intervenire, alle condizioni di legge, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso Consap (art. 283 Cod. ass.). Il Fondo interviene anche quando il veicolo circolava contro la volontà del proprietario, ad esempio perché rubato, o quando la compagnia del responsabile è soggetta alle procedure di insolvenza previste dalla legge.
Con un veicolo non identificato il Fondo risarcisce i danni alla persona; quelli alle cose solo se ci sono anche danni gravi alla persona, e per la parte che supera 500 euro. Con un veicolo non assicurato risarcisce sia i danni alla persona sia quelli alle cose.
La pratica è gestita dall’impresa designata dall’IVASS per la regione dell’incidente (art. 286). La richiesta va inviata all’impresa designata e, in copia, a Consap; la causa si può avviare, di regola, dopo 60 giorni, contro l’impresa designata e, se il veicolo non era assicurato, anche contro il responsabile (art. 287).
Con il veicolo pirata bisogna dimostrare che l’incidente è stato causato da un altro veicolo rimasto sconosciuto: denuncia, testimoni e rilievi sono elementi utili, da valutare insieme; la denuncia non è una condizione formale autonoma per il risarcimento.
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Come si stabilisce chi ha torto
Il conducente risponde dei danni causati dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli, e il proprietario risponde con lui, salvo che il veicolo circolasse contro la sua volontà (art. 2054 c.c.).
Nello scontro fra veicoli si presume che i conducenti abbiano contribuito in misura uguale, ma solo fino a prova contraria: verbale, fotografie, testimoni e, nei casi gravi, una ricostruzione tecnica possono dimostrare una dinamica diversa, fino alla colpa esclusiva di uno.
Nell’investimento di un pedone il conducente deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Anche la condotta di ciclisti e utenti di monopattini viene valutata nella ricostruzione.
Alcune manovre hanno regole proprie, che pesano nella ripartizione delle colpe: chi fa retromarcia, cambia corsia o si immette nel traffico deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per gli altri (art. 154 del Codice della strada), e nessuno può aprire la portiera senza essersi accertato che ciò non crei pericolo o intralcio (art. 157, comma 7).
Una condotta colposa del danneggiato che abbia effettivamente contribuito al danno riduce il risarcimento in proporzione alla sua incidenza (art. 1227 c.c.); lo stesso può valere per il mancato uso della cintura o del casco obbligatorio, se ha aggravato le lesioni.
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Lesioni lievi e lesioni gravi: come si valutano
Il medico legale valuta i giorni di inabilità temporanea e, dopo la stabilizzazione, gli eventuali punti di invalidità permanente. Per i danni da circolazione di veicoli a motore si distinguono:
Fino a 9 punti
Si applica l’art. 139 Cod. ass., con importi aggiornati annualmente. Per i postumi permanenti serve un accertamento obiettivo e rigoroso: il dolore riferito da solo non basta, ma nemmeno l’assenza di immagini diagnostiche esclude automaticamente la lesione (Cass. n. 10816/2019).
Dal 10 per cento
Per i sinistri dal 5 marzo 2025 opera la Tabella unica nazionale (D.P.R. 12/2025), aggiornata dal D.M. 28 settembre 2026. Comprende la componente biologica e i criteri per quella morale, da provare. L’ulteriore personalizzazione fino al 30 per cento richiede conseguenze dinamico-relazionali specifiche, documentate e obiettivamente accertate (art. 138). Per fatti anteriori la TUN è un riferimento equitativo privilegiato, secondo Cass. n. 8630/2026.
Spese, assistenza e redditi perduti sono voci ulteriori da documentare: nelle lesioni gravi, come un trauma cranico o una lesione midollare, contano soprattutto i bisogni futuri di cura e di assistenza. Tabelle e voci di danno sono spiegate nell’approfondimento sul calcolo del risarcimento. Per incidenti estranei all’ambito delle tabelle legali, il criterio di liquidazione va individuato separatamente.
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La richiesta all’assicurazione e la negoziazione assistita
La richiesta si invia con raccomandata con avviso di ricevimento e, per le lesioni, deve contenere i dati indicati dall’art. 148 Cod. ass., compresa l’attestazione medica di guarigione con o senza postumi. Dalla ricezione della richiesta completa la compagnia ha 90 giorni per fare un’offerta motivata o spiegare perché non la fa.
Se l’accordo non arriva, la causa si può proporre dopo 90 giorni dalla richiesta completa per le lesioni (art. 145) e dopo aver soddisfatto la condizione della negoziazione assistita, di regola obbligatoria senza limiti di valore. Il solo invio dell’invito non basta: servono il rifiuto, trenta giorni senza risposta o la conclusione senza accordo. Nei casi ammessi può sostituirla il ricorso all’Arbitro Assicurativo (art. 3 D.L. 132/2014).
Se l’incidente è avvenuto durante il lavoro o nel tragitto casa-lavoro, alla richiesta si affianca la tutela INAIL, descritta nell’approfondimento sugli infortuni sul lavoro. Con lesioni gravi può essere necessario coordinare consulenti tecnici e più compagnie nell’assistenza per il risarcimento dei danni.
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Entro quando chiedere il risarcimento
Il diritto al risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli si prescrive in due anni (art. 2947, secondo comma, c.c.), di regola dal giorno dell’incidente; lo stesso termine vale per l’azione diretta contro l’assicurazione (art. 144, comma 4, Cod. ass.).
Se il fatto è un reato con prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile (art. 2947, terzo comma). Il termine più lungo può valere anche senza processo penale, se ne ricorrono i presupposti. L’estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione e la sentenza penale irrevocabile incidono però sul calcolo, secondo l’art. 2947, comma 3: non si possono attribuire automaticamente sei anni a ogni pratica con lesioni.
La prescrizione si interrompe con una richiesta scritta di risarcimento, da cui decorre un nuovo termine (artt. 2943 e 2945 c.c.), e con l’invito alla negoziazione assistita (art. 8 del D.L. 132/2014). Quando la guarigione è lontana conviene inviare subito una prima richiesta e rinnovarla prima della scadenza.
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Lesioni e omicidio stradale: il procedimento penale
Se il conducente ha violato le norme sulla circolazione e ha causato lesioni gravi o gravissime, ad esempio una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni (art. 583 c.p.), il reato è quello di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.). Si procede a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle aggravanti previste, come la guida in stato di ebbrezza alle soglie previste dalla norma o l’attraversamento di un’intersezione con il rosso da parte di un veicolo a motore. Anche le lesioni non gravi (art. 590 c.p.) sono punibili a querela, che va presentata, di regola, entro tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto (art. 124 c.p.).
Se l’incidente causa la morte si procede d’ufficio per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.). La persona offesa e, in caso di morte, i familiari esercitano i propri diritti già durante le indagini, ad esempio nominando un consulente negli accertamenti tecnici non ripetibili, come l’autopsia o gli esami sui veicoli (art. 360 c.p.p.), e possono costituirsi parte civile. La trattativa con l’assicurazione non deve attendere la sentenza.
Che cosa spetta ai familiari di chi muore in un incidente – il danno da perdita del rapporto parentale, la perdita del sostegno economico, i diritti come eredi – è spiegato nell’approfondimento sul risarcimento ai familiari della vittima.

