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L’assistenza dello studio nelle successioni a Milano
Lo studio fondato dall’Avv. Marco Bianucci assiste persone e famiglie nelle questioni successorie, dalla ricostruzione del patrimonio alla definizione dei rapporti fra eredi. Abbiamo maturato una solida esperienza anche nelle questioni giuridiche relative a grandi patrimoni e nelle controversie che coinvolgono immobili, partecipazioni societarie, disponibilità finanziarie e beni situati in più Paesi.
Ci occupiamo della tutela dei legittimari, della collazione delle donazioni, della divisione ereditaria e della contestazione dei testamenti. Seguiamo sia chi ritiene di essere stato escluso o penalizzato nella successione, sia chi deve difendere le attribuzioni ricevute. Ogni incarico richiede di verificare i documenti, individuare la legge applicabile e distinguere le aspettative personali dai diritti effettivamente riconosciuti.
Una controversia ereditaria riguarda spesso molto più del valore dei beni: può riaprire conflitti familiari, rimettere in discussione scelte compiute molti anni prima e compromettere rapporti che proseguono dopo la morte di un familiare. Il nostro compito è affrontare queste questioni con precisione, riservatezza e indipendenza di giudizio, costruendo una soluzione che tuteli la persona assistita e sia concretamente attuabile.
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Il nostro metodo nelle liti fra eredi
Ogni volta che ne esistono le condizioni, cerchiamo una definizione negoziale della controversia. Un procedimento successorio può essere lungo, tecnicamente complesso e costoso: consulenze, accertamenti bancari, stime e contestazioni sui singoli beni possono assorbire una parte significativa del patrimonio e delle energie delle persone coinvolte.
Per questo prepariamo il confronto prima di avviarlo. Chiediamo la documentazione necessaria, ricostruiamo le attribuzioni ricevute da ciascuno e formuliamo proposte fondate su valori verificabili. Prediligiamo la mediazione civile: una sede regolata in cui discutere davanti a un terzo imparziale, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, esaminando soluzioni diverse dalla semplice contrapposizione fra pretese.
La ricerca di un accordo richiede trasparenza e buona fede. Quando vengono occultati beni o documenti, negate informazioni essenziali o ostacolate verifiche ragionevoli, valutiamo il ricorso al giudice; lo stesso vale di fronte a un contrasto giuridico non superabile o all’urgenza di preservare beni e prove. La trattativa non deve diventare un rinvio indefinito della tutela.
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Come si apre una successione e chi può diventare erede
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). Occorre allora individuare chi sia chiamato a subentrare nei rapporti patrimoniali trasmissibili, quali beni e debiti ne facciano parte e se esista un testamento. La disciplina illustrata in questa pagina è quella italiana: nelle vicende con elementi internazionali verifichiamo anzitutto quale legge debba applicarsi.
Se manca un testamento, o se il testamento dispone soltanto di una parte del patrimonio, operano le regole della successione legittima: è la legge a individuare i beneficiari e le rispettive quote, in un ordine che parte da coniuge e figli e arriva, in mancanza di parenti entro il sesto grado, allo Stato (art. 565 c.c.). Quando esiste un testamento, ne esaminiamo la validità e la compatibilità con i diritti riservati ai familiari protetti dalla legge.
Essere chiamati all’eredità non significa averla già accettata: l’accettazione può essere espressa o risultare da comportamenti ai quali la legge attribuisce questo significato. Distinguiamo inoltre l’erede, che subentra nell’intero patrimonio o in una quota, dal legatario, che riceve un bene o un diritto determinato: le regole sull’acquisto e sulla responsabilità per i debiti sono diverse.
Avvocato, notaio e dichiarazione di successione
Sono attività distinte, che spesso servono tutte: all’avvocato spettano pareri, accordi, mediazione e difesa in giudizio; al notaio la pubblicazione del testamento olografo e gli atti per accettazioni e divisioni (rinuncia e beneficio d’inventario possono essere dichiarati anche in cancelleria). La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale verso l’Agenzia delle Entrate e da sola non risolve una lite sulla qualità di erede o sulla titolarità dei beni. Nel primo incontro delimitiamo l’incarico legale e il coordinamento con notaio e consulente fiscale.
Il mio impegno è affrontare ogni successione con una ricostruzione rigorosa dei diritti e un confronto serio sulle possibilità di accordo. Così cerchiamo di evitare procedimenti lunghi e onerosi e, quando il giudizio diventa necessario, prepariamo una tutela sostenuta da documenti, prove e richieste precise.
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La ricostruzione del patrimonio e delle attribuzioni in vita
Prima di discutere le quote, dobbiamo sapere su quali valori calcolarle. Ricostruiamo il patrimonio esistente alla morte, i debiti, le donazioni compiute in vita e le operazioni che richiedono un approfondimento: nelle successioni più articolate questo lavoro è una parte essenziale dell’assistenza. Esaminiamo in particolare:
- atti di acquisto e di donazione;
- documentazione bancaria, movimenti finanziari e partecipazioni societarie;
- crediti, finanziamenti e passività;
- la gestione dei beni prima e dopo il decesso: somme prelevate, canoni riscossi e spese sostenute da chi ha amministrato il patrimonio.
Un conto cointestato, un bonifico a favore di un figlio o una compravendita fra familiari non rivelano, da soli, la natura dell’operazione: può trattarsi di una donazione, di un prestito, di una restituzione o di un diverso rapporto, e occorre verificare provenienza delle risorse, causa del trasferimento e prove. Anche le polizze vita richiedono un esame specifico del contratto, dei premi e dei beneficiari: non le assimiliamo automaticamente agli altri beni ereditari.
Chi succede al cliente di una banca può ottenere, a proprie spese, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni, entro un termine congruo e comunque non oltre novanta giorni (art. 119 TUB). Quando il valore dei beni è discusso ci avvaliamo delle competenze tecniche necessarie: per immobili, aziende e partecipazioni una stima motivata permette di negoziare su dati attendibili.
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La quota di legittima e l’azione di riduzione
La legge riserva una parte del patrimonio ad alcuni familiari, i legittimari: il coniuge, i figli e i discendenti che subentrano nei loro diritti e, in mancanza di figli, gli ascendenti (art. 536 c.c.); le stesse tutele valgono per la parte dell’unione civile. Il convivente di fatto, invece, non acquista per la sola convivenza la posizione successoria del coniuge. La quota di legittima è la parte che va rispettata; la disponibile è quella di cui si può disporre liberamente, e la misura di entrambe dipende dalla composizione della famiglia all’apertura della successione.
Per verificare se la quota è stata lesa il calcolo non si ferma ai beni rimasti: si considera il patrimonio residuo, si detraggono i debiti e si aggiunge il valore delle donazioni (art. 556 c.c.). Questa riunione fittizia è un calcolo e non comporta la restituzione materiale dei beni donati; il risultato va confrontato con quanto il legittimario ha effettivamente ricevuto, liberalità comprese.
Se emerge una lesione, cerchiamo un accordo che reintegri la quota con beni o somme; altrimenti valutiamo l’azione di riduzione, che rende inefficaci verso il legittimario, nella misura necessaria, le disposizioni lesive, nell’ordine e nei termini di legge. Un testamento lesivo non è per questo nullo. Per i beni donati e poi trasferiti a terzi la legge n. 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha cambiato le regole: chi ha acquistato dal donatario è di regola protetto e la tutela passa a una compensazione in denaro. Non presumiamo quindi che il recupero possa avvenire sul bene originario.
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La collazione delle donazioni ricevute dagli eredi
La collazione serve a tenere conto, nella divisione, di ciò che alcuni coeredi hanno già ricevuto dal defunto con donazioni: quando un genitore ha anticipato a un figlio una parte delle proprie risorse, quell’attribuzione si considera nel riparto, perché l’anticipo non alteri il valore delle quote. Vi sono tenuti i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione (art. 737 c.c.), e la parte dell’unione civile.
Possono rilevare le donazioni dirette e quelle indirette, come l’immobile intestato al figlio e pagato dal genitore con intento liberale: per questo esaminiamo anche atti e movimenti di molti anni prima, chiedendoci chi abbia pagato, a quale titolo e con quali prove. Non ogni sostegno familiare è soggetto a collazione: sono escluse, fra l’altro, le spese di mantenimento, di educazione e per malattia (art. 742 c.c.). La collazione può avvenire in natura o imputando il valore del bene sulla quota del beneficiario, e il donante può dispensarne solo nei limiti della disponibile.
Collazione e riduzione sono istituti distinti: la prima riguarda il riparto fra coeredi e può essere dovuta anche senza lesione della legittima, la seconda protegge la quota riservata. Impostiamo separatamente conteggi e domande, per evitare duplicazioni o richieste fondate sul rimedio sbagliato.
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La divisione dell’eredità e i rapporti fra coeredi
Quando più eredi acquistano insieme i beni si forma una comunione ereditaria: ciascuno ha una quota dell’intero, non la proprietà esclusiva di singoli beni. La divisione trasforma queste quote in attribuzioni individuali di immobili, denaro o partecipazioni, secondo i diritti di ciascuno e con eventuali conguagli; ogni coerede può chiederla, salvi i limiti di legge (art. 713 c.c.).
Prepariamo progetti di divisione che tengono conto dei valori e delle esigenze concrete: un erede può voler conservare un immobile, un altro avere bisogno di liquidità, e assegnare un bene di valore elevato può richiedere garanzie e tempi compatibili con i conguagli. Il progetto considera anche debiti, spese, frutti, rendiconti e collazione; per gli atti immobiliari ci coordiniamo con il notaio.
Se la mediazione non risolve il contrasto, assistiamo nel giudizio di divisione, verificando la partecipazione di tutti i soggetti necessari e le questioni da sottoporre al Tribunale. Se un immobile non è comodamente divisibile, il giudice può attribuirlo a uno o più coeredi con conguaglio o disporne la vendita (art. 720 c.c.): quando un’intesa sostenibile è possibile, cerchiamo di evitare la vendita giudiziale.
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La validità del testamento e il sospetto di falso
Il testamento esprime una volontà che l’ordinamento protegge, ma deve rispettare requisiti precisi. Quando sorgono dubbi esaminiamo il documento e la sua provenienza, la capacità del testatore, le circostanze della redazione e il contenuto delle disposizioni: una scelta sgradita, da sola, non dimostra l’invalidità.
Il testamento olografo deve essere interamente scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore: senza autografia o sottoscrizione è nullo, altri difetti possono renderlo annullabile (artt. 602 e 606 c.c.). Valutiamo anche l’incapacità di intendere e di volere al momento dell’atto e i vizi della volontà, come violenza o dolo. L’età avanzata, una malattia o la dipendenza da un familiare non bastano automaticamente: servono documenti, testimonianze e, se utili, accertamenti medico-legali. La pubblicazione dell’olografo da parte del notaio non certifica che la scrittura provenga dal defunto.
La perizia sulla scrittura e i profili penali
Se si sospetta un falso, ci avvaliamo di consulenti tecnici qualificati nell’esame forense della scrittura e dei documenti. La cosiddetta perizia calligrafica esamina grafia, firma e gesto scrittorio; quando possibile si lavora sull’originale e su scritture comparative autentiche, vicine al periodo della redazione, perché una somiglianza o una differenza fra due firme non basta. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 12307/2015), chi contesta l’autenticità dell’olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e provarne i presupposti.
La falsità in testamento olografo è anche un reato procedibile d’ufficio (artt. 491 e 493-bis c.p.), come l’occultamento o la distruzione di un testamento olografo vero (art. 490 c.p.). Quando emergono questi elementi coordiniamo la tutela civile con l’assistenza penale dello studio: la denuncia, però, non restituisce da sola una quota ereditaria né sostituisce le iniziative civili.
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La mediazione civile nelle controversie ereditarie
Prediligiamo la mediazione perché consente di affrontare la lite in un contesto regolato, presso un organismo, pubblico o privato, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, davanti a un mediatore terzo e imparziale. Nelle controversie in materia di successioni ereditarie e divisione il tentativo è, di regola, condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 D.Lgs. 28/2010): è obbligatorio tentare, non accettare un accordo contrario ai propri interessi.
Prepariamo il confronto definendo l’oggetto della controversia, le persone da coinvolgere e i documenti essenziali: testamenti, atti di donazione, prospetti patrimoniali, stime e conteggi delle quote. Le parti partecipano con i propri avvocati; il mediatore facilita il dialogo e, nei casi previsti, può formulare una proposta, ma non decide chi abbia ragione. Lavoriamo su soluzioni concrete – assegnazioni di beni, conguagli, vendite concordate, rendiconti – senza promettere un risultato o una durata prestabilita.
L’accordo e le agevolazioni fiscali
Se ricorrono i requisiti dell’art. 12 D.Lgs. 28/2010, l’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo; per gli atti soggetti a trascrizione serve anche l’autenticazione di un notaio o di un altro pubblico ufficiale autorizzato.
Il procedimento ha anche agevolazioni fiscali proprie, che riguardano la mediazione e non le imposte di successione: esenzione dall’imposta di bollo e, fino a 100.000 euro, dall’imposta di registro per il verbale di accordo (art. 17; dal 1° gennaio 2027 le stesse esenzioni sono nell’art. 191 del testo unico dell’imposta di registro, D.Lgs. 123/2025); crediti d’imposta sull’indennità dell’organismo e, nelle mediazioni obbligatorie, sul compenso dell’avvocato, fino a 600 euro per parte e per procedura, dimezzati se l’accordo non si raggiunge (art. 20). Verifichiamo la disciplina in vigore al momento dell’accordo.
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Accettazione, beneficio d’inventario e rinuncia
Un patrimonio apparentemente consistente può essere gravato da debiti, garanzie o controversie. Prima di disporre di un immobile, prelevare denaro o firmare accordi verifichiamo se l’atto possa valere come accettazione tacita (art. 476 c.c.) e quali effetti avrebbe sul patrimonio personale del chiamato:
- Accettazione pura e semplice: l’erede risponde dei debiti ereditari anche con i propri beni.
- Beneficio d’inventario: tiene separati i patrimoni e limita la responsabilità al valore dei beni ricevuti, ma richiede una dichiarazione formale, l’inventario e il rispetto di termini e regole di amministrazione (artt. 484 e 490 c.c.).
- Rinuncia: va resa nelle forme dell’art. 519 c.c. e riguarda l’intera eredità; si valuta prima di compiere atti che possano valere come accettazione.
Il possesso dei beni ereditari fa decorrere termini molto più brevi di quello ordinario, e per minori e persone soggette a misure di protezione valgono regole e autorizzazioni specifiche. Coordiniamo quindi la trattativa con gli altri familiari con le scadenze e gli atti necessari a conservare le possibilità di scelta del cliente.
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Quali termini controllare
Non esiste un’unica «prescrizione della successione». Occorre distinguere diritto di accettare, inventario, adempimenti fiscali e azioni contro il testamento. Queste sono le prime scadenze da verificare:
- Accettazione: il termine ordinario è di dieci anni dall’apertura della successione, con decorrenze particolari nei casi previsti dall’art. 480 c.c.. Il giudice può fissare un termine più breve su richiesta di chi vi ha interesse (art. 481).
- Possesso dei beni: l’inventario va compiuto entro tre mesi dall’apertura o dalla notizia della devoluta eredità, salvo proroga nei casi previsti. Se il chiamato non ha ancora dichiarato di accettare, dopo l’inventario ha quaranta giorni per decidere; l’inosservanza comporta l’acquisto come erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
- Senza possesso dei beni: dopo la dichiarazione di accettazione beneficiata, l’inventario va completato entro tre mesi, salva proroga. Se l’inventario viene prima, occorre accettare entro quaranta giorni dal suo compimento, altrimenti si perde il diritto di accettare (art. 487 c.c.).
- Dichiarazione fiscale: quando dovuta, va presentata ordinariamente entro dodici mesi dall’apertura della successione, con decorrenze diverse nei casi indicati dalla norma (art. 31 D.Lgs. 346/1990, testo applicabile al 20 ottobre 2026).
- Annullamento del testamento: cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni per incapacità o vizi formali che producono annullabilità (artt. 591 e 606 c.c.); per violenza, dolo o errore, cinque anni dalla relativa conoscenza (art. 624 c.c.).
Nullità, riduzione delle disposizioni lesive e altre azioni richiedono verifiche distinte: i termini dell’annullamento non si trasferiscono automaticamente a ogni contestazione. Prima dell’incarico ricostruiamo date, atti già compiuti ed eventuali scadenze fissate dal giudice.
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Le successioni con elementi internazionali
Abbiamo esperienza nelle questioni successorie con risvolti internazionali, anche con l’ausilio di studi notarili di Milano. Una successione può coinvolgere persone residenti all’estero, cittadinanze diverse, immobili in più Stati, rapporti bancari stranieri o testamenti formati secondo un altro ordinamento: le regole italiane non si applicano automaticamente a ogni aspetto della vicenda.
Per le successioni aperte dal 17 agosto 2015 il regolamento (UE) n. 650/2012 adotta come criterio generale la residenza abituale del defunto al momento della morte, sia per la legge applicabile sia per la competenza, e consente di scegliere, con una disposizione testamentaria, la legge dello Stato di cui si ha la cittadinanza. Non si applica in Danimarca e in Irlanda e può condurre anche alla legge di uno Stato extraeuropeo. Il certificato successorio europeo permette di dimostrare la qualità di erede e i relativi poteri negli Stati partecipanti.
Il regolamento non unifica le imposte di successione e non riguarda, fra l’altro, i regimi patrimoniali della coppia. Teniamo quindi distinti diritto successorio, titolarità dei beni, adempimenti locali e profili fiscali, coordinando avvocati, notai e consulenti nei Paesi interessati.
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Quando diventa necessario rivolgersi al Tribunale
Riserviamo il contenzioso ai casi in cui un confronto trasparente e in buona fede non è possibile. Il giudice può diventare indispensabile di fronte a:
- occultamento di beni o documenti;
- rifiuto di rendere conto della gestione;
- una contestazione fondata sull’autenticità del testamento;
- l’impossibilità di riconoscere le quote spettanti o un contrasto giuridico non superabile.
Prima di agire definiamo domanda e prove: reintegrazione della legittima, accertamento della provenienza o dell’invalidità del testamento, divisione, restituzioni e rendiconti richiedono impostazioni differenti. Spieghiamo al cliente quali risultati si possono chiedere, le principali incertezze e i costi prevedibili; anche la difesa contro pretese infondate poggia sulla stessa ricostruzione documentale.
Se esiste il rischio di dispersione dei beni o delle prove valutiamo le misure urgenti e cautelari: l’obbligo di mediazione non impedisce, in generale, di chiederle né di trascrivere la domanda giudiziale. Per le cause tra coeredi e di divisione è competente, di regola, il giudice del luogo in cui si è aperta la successione (art. 22 c.p.c.): la sola presenza di un immobile a Milano non rende automaticamente competente il Tribunale di Milano. Anche dopo l’avvio della causa un accordo resta possibile.
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Il primo colloquio con il nostro studio a Milano
Nel primo colloquio ricostruiamo rapporti familiari, disposizioni testamentarie conosciute, beni e operazioni contestate, e individuiamo urgenze e scadenze. Sono utili, se disponibili:
- certificato di morte e dati dei familiari;
- testamenti e verbali di pubblicazione;
- atti di acquisto e di donazione;
- documentazione bancaria, immobiliare e societaria, e i documenti sui debiti;
- la dichiarazione di successione, se già presentata;
- la corrispondenza con coeredi, banche o creditori.
Per i testamenti sospetti verifichiamo subito la disponibilità dell’originale e delle scritture comparative. Una raccolta incompleta non impedisce di valutare le urgenze: individuiamo insieme i documenti mancanti e le competenze da coinvolgere – consulenti tecnici, esperti nella stima dei beni, notai – coordinate dagli avvocati dello studio. Il colloquio si svolge nel nostro studio di via Alberto da Giussano 26, a Milano, oppure in videochiamata, in italiano o in inglese; per fissarlo puoi contattarci.
Quanto costa
Prima dell’incarico consegniamo un preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012). Valore e composizione del patrimonio, numero delle persone coinvolte, documenti mancanti e natura della controversia incidono sull’attività; distinguiamo compensi, spese e oneri, perché mediazione, contributo unificato quando dovuto, consulenze, atti notarili e imposte sono voci separate. I parametri del D.M. 55/2014 si applicano nei casi previsti dalla legge e non equivalgono a una percentuale fissa sull’eredità; se la controversia passa dalla trattativa al giudizio, aggiorniamo il preventivo prima di procedere.
Come scegliere l’avvocato
Non esiste una classifica degli avvocati per le successioni: esistono elementi che si possono verificare. L’iscrizione all’albo si controlla sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano; contano poi l’esperienza nella materia, la chiarezza con cui vengono spiegati diritti, alternative, rischi e costi, e la disponibilità a coordinarsi con notaio e consulenti. Nel nostro studio l’Avv. Marco Bianucci segue le controversie ereditarie con il gruppo di lavoro, e all’inizio dell’incarico indichiamo chi curerà la pratica.



