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Successione senza testamento: chi eredita e in quali quote

Senza testamento è la legge a stabilire chi eredita: coniuge e figli, poi genitori, fratelli e altri parenti fino al sesto grado, infine lo Stato. Ecco le quote nei casi più frequenti, con esempi, e cosa serve per diventare eredi.

In breve

Quando si applica
Quando manca un testamento, oppure per i beni di cui il testamento non dispone: per quella parte eredi e quote sono stabiliti dalla legge.
Chi viene prima
Se ci sono figli, genitori e fratelli non ereditano; il coniuge riceve sempre una quota, e tutto se mancano figli, ascendenti, fratelli e sorelle.
Nipoti e figli
I nipoti possono prendere il posto del genitore che non può o non vuole ereditare, e i figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti degli altri.
Chiamati, non ancora eredi
La legge indica chi è chiamato all’eredità, ma si diventa eredi solo accettando: la dichiarazione di successione non basta a dimostrarlo.

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Quando si applica la successione legittima

La successione si apre con la morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). L’eredità si devolve per legge o per testamento, e la successione legittima opera solo quando quella testamentaria manca in tutto o in parte (art. 457), cioè se non c’è un testamento valido o se il testamento dispone soltanto di alcuni beni: per il resto decide la legge.

Successione legittima e legittima non sono la stessa cosa. La prima stabilisce chi eredita in mancanza di disposizioni; la legittima è la quota riservata a coniuge, figli e, se non ci sono figli, ascendenti, che testamento e donazioni devono rispettare (artt. 457 e 536). Ne parliamo nell’approfondimento su quota di legittima e azione di riduzione.

Se il defunto viveva all’estero o aveva beni in altri Paesi, va prima stabilita la legge applicabile, come spieghiamo per le successioni internazionali.

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Chi eredita: l’ordine stabilito dalla legge

L’art. 565 c.c. elenca i successibili: coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti e infine lo Stato. Non ereditano tutti insieme: alcune categorie escludono le altre, e in ciascuna il parente più vicino esclude il più lontano, salvo la rappresentazione.

La vicinanza si misura in gradi (artt. 75–76). In linea retta si contano le generazioni: figlio di primo grado, nipote di secondo. In linea collaterale si sale all’antenato comune e si ridiscende: fratelli di secondo grado, zii e nipoti figli dei fratelli di terzo, cugini di quarto. Oltre il sesto grado non si eredita (art. 572).

Non ereditano per legge gli affini, cioè i parenti del coniuge come suoceri, generi e nuore, né il convivente di fatto.

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Le quote del coniuge e dei figli

Se ci sono figli, non ereditano genitori, fratelli né altri parenti. Le quote cambiano secondo chi concorre:

  • Solo figli: in parti uguali (art. 566).
  • Coniuge e un figlio: metà ciascuno (art. 581).
  • Coniuge e due o più figli: un terzo al coniuge, due terzi ai figli in parti uguali.
  • Coniuge senza figli, con ascendenti o con fratelli e sorelle: due terzi al coniuge, un terzo agli altri; se concorrono sia ascendenti sia fratelli, agli ascendenti spetta comunque un quarto dell’intera eredità (art. 582). Con moglie, madre e due fratelli: due terzi alla moglie, un quarto alla madre, un ventiquattresimo a ciascun fratello.
  • Coniuge senza figli, ascendenti, fratelli o sorelle: tutta l’eredità al coniuge (art. 583), salvo che concorrano per rappresentazione i figli di un fratello premorto. Zii e cugini non ereditano.

Un esempio: 300.000 euro fra coniuge e due figli

Il defunto lascia la moglie e due figli, senza testamento né debiti. In comunione legale metà dei beni comuni è già della moglie: la successione riguarda l’altra metà e i beni personali del defunto. Se valgono 300.000 euro, spettano 100.000 euro alla moglie e 100.000 a ciascun figlio.

Sulla casa familiare il coniuge ha anche il diritto di abitazione e di uso dei mobili (art. 540): per le Sezioni Unite della Cassazione spetta pure senza testamento, e il suo valore si detrae prima di dividere il resto secondo le quote.

Separazione, divorzio, unione civile e convivenza

Il coniuge separato conserva gli stessi diritti, salvo addebito della separazione con sentenza definitiva: allora ha solo un assegno vitalizio, se godeva degli alimenti (artt. 585 e 548). Il divorziato non è erede, ma può ottenere dal tribunale un assegno a carico dell’eredità (art. 9-bis L. 898/1970).

La parte di un’unione civile eredita come il coniuge (L. 76/2016, art. 1, comma 21). Il convivente di fatto non è erede per legge: può ricevere per testamento e ha tutele specifiche, come continuare ad abitare per un periodo la casa comune che era del defunto (commi 42–44).

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Senza coniuge né figli: genitori, fratelli e altri parenti

Senza coniuge né discendenti, la legge guarda prima a genitori e fratelli:

  • Solo genitori: in parti uguali, o tutto al genitore che sopravvive (art. 568).
  • Genitori e fratelli o sorelle: si divide per capi, ma ai genitori spetta almeno la metà (art. 571). Con la sola madre e tre fratelli, metà alla madre e un sesto a ciascun fratello.
  • Solo fratelli e sorelle: in parti uguali; gli unilaterali, con un solo genitore in comune, ricevono metà della quota dei germani (art. 570).
  • Nonni e altri ascendenti: solo se mancano entrambi i genitori. Senza fratelli, metà alla linea paterna e metà a quella materna, ma il grado più vicino esclude il più lontano (art. 569); con i fratelli, prendono la quota che spetterebbe a un genitore solo (art. 571).
  • Altri parenti fino al sesto grado: se mancano anche fratelli e loro discendenti, eredita il parente più vicino senza distinzione di linea, quindi gli zii prima dei cugini (art. 572).

Un esempio con fratelli germani e unilaterali

Il defunto lascia due fratelli germani e una sorella nata da un precedente matrimonio del padre. Su 300.000 euro i germani contano per una quota intera, la sorella per mezza: 120.000 euro a ciascun germano, 60.000 alla sorella. Se fosse viva la madre, avrebbe la metà, 150.000 euro, e il resto andrebbe nella stessa proporzione: 60.000 a ciascun germano, 30.000 alla sorella.

Quando eredita lo Stato

Senza coniuge, parte dell’unione civile o parenti entro il sesto grado, l’eredità va allo Stato (art. 586), di diritto, senza accettazione e senza possibilità di rinuncia. Lo Stato non risponde dei debiti oltre il valore dei beni ricevuti. Basta il figlio di un cugino, parente di quinto grado, a escluderlo.

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Nipoti, nonni e zii: la rappresentazione

La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado di chi non può o non vuole accettare l’eredità (art. 467 c.c.): perché è morto prima, rinuncia o è indegno, per esempio per aver attentato alla vita del defunto (art. 463). Opera a favore dei discendenti dei figli e dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (art. 468).

È così che i nipoti ereditano dai nonni, dividendo per stirpi (art. 469). Un nonno vedovo lascia un figlio e tre nipoti nati da un figlio premorto: metà al figlio, un sesto a ciascun nipote. Allo stesso modo, nell’eredità di uno zio senza figli, i figli di un fratello premorto concorrono con gli altri fratelli, e con il coniuge, per la quota del loro genitore. Il nipote subentra anche se ha rinunciato all’eredità del proprio genitore (art. 468, secondo comma).

In altri casi non opera: i figli di uno zio premorto non ne prendono il posto. Quando manca, la quota di chi rinuncia si accresce agli altri chiamati; se rinuncia l’unico chiamato, l’eredità passa a chi sarebbe chiamato in sua mancanza (art. 522).

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Figli nati fuori dal matrimonio, non riconosciuti e adottivi

Dalla riforma della filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (art. 315 c.c.), e la parentela lega il figlio nato fuori dal matrimonio anche ai parenti del genitore (art. 74): eredita quindi anche da nonni e fratelli. Per le successioni aperte prima della riforma valgono le norme transitorie dell’art. 104 D.Lgs. 154/2013.

Serve però che la filiazione sia riconosciuta o dichiarata dal giudice (art. 573). Il figlio non riconosciuto può chiedere l’accertamento della paternità anche dopo la morte del genitore, contro gli eredi o, in mancanza, un curatore: per lui l’azione è imprescrittibile e la prova si dà con ogni mezzo (artt. 269, 270 e 276). Dal passaggio in giudicato della sentenza decorrono i dieci anni per accettare (art. 480), e i beni si recuperano con la petizione di eredità (art. 533). Se l’accertamento non è ammesso, l’art. 580 prevede un assegno vitalizio.

I figli adottivi sono equiparati ai figli (art. 567); chi è adottato da minore con l’adozione legittimante ha lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti (art. 27 L. 184/1983). L’adottato maggiorenne eredita invece dall’adottante come un figlio, ma non dai parenti di lui, e l’adottante non eredita dall’adottato (artt. 300, 304 e 567).

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Da chiamato a erede: accettazione e prova della qualità di erede

La legge indica i chiamati, ma l’eredità si acquista con l’accettazione, con effetto dal giorno della morte (art. 459 c.c.). È espressa se dichiarata per iscritto, tacita se il chiamato compie un atto che potrebbe fare solo come erede, come vendere un bene del defunto (artt. 475–476). Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni, ma un interessato può chiedere al giudice di fissare un termine più breve (artt. 480–481).

Chi è nel possesso di beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi, altrimenti è considerato erede puro e semplice (art. 485). Con debiti nel patrimonio, accettazione pura, beneficio d’inventario o rinuncia vanno scelti prima di compiere atti sui beni.

Come si prova di essere eredi

Banche e uffici chiedono di solito una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui l’interessato attesta decesso, assenza di testamento e chiamati (art. 47 D.P.R. 445/2000), oppure un atto di notorietà ricevuto da un notaio (art. 1 L. 89/1913), secondo procedure che conviene farsi indicare per iscritto.

In giudizio non bastano. Chi agisce come erede deve provare il rapporto con il defunto, con gli atti dello stato civile, e l’accettazione. Per la Cassazione la dichiarazione sostitutiva non prova da sola la qualità di erede: se attesta solo la parentela dimostra al più la posizione di chiamato, salvo che l’altra parte non contesti (ord. n. 20199/2024 e n. 13522/2025). Lo stesso vale per la dichiarazione di successione, adempimento fiscale che al più è un indizio dell’accettazione. Se mancano i registri, nascita e morte si provano con ogni mezzo (art. 452).

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Imposte e dichiarazione di successione

L’imposta di successione si calcola per ciascun beneficiario sul valore netto ricevuto, con aliquote e franchigie secondo il legame con il defunto (art. 7 D.Lgs. 346/1990, come riformato dal D.Lgs. 139/2024 per le successioni aperte dal 2025):

  • Coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti figli dei figli, genitori, nonni): 4% sulla parte che supera 1.000.000 di euro per ciascuno.
  • Fratelli e sorelle, anche unilaterali: 6% sulla parte che supera 100.000 euro per ciascuno.
  • Altri parenti fino al quarto grado (nipoti figli dei fratelli, zii, cugini): 6% senza franchigia.
  • Altri soggetti, compresi i parenti di quinto e sesto grado e il convivente che riceva per testamento: 8% senza franchigia.

Per la persona con disabilità grave riconosciuta la franchigia è di 1.500.000 euro. Nell’esempio dei fratelli, ciascun germano paga il 6% sui 20.000 euro oltre la franchigia, cioè 1.200 euro; la sorella unilaterale non paga, e nemmeno coniuge e figli nell’altro esempio. Se ci sono immobili si aggiungono le imposte ipotecaria e catastale.

La dichiarazione di successione va presentata entro dodici mesi dall’apertura della successione (art. 31), anche dai chiamati che non hanno ancora accettato (art. 28). Dal 1° gennaio 2027 le stesse regole passano nel testo unico del D.Lgs. 123/2025 (artt. 93 e 116).

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Da dove partire

Prima di dividere i beni vanno chiariti chi sono i chiamati, che cosa comprende l’eredità e se esiste un testamento. Al primo colloquio sono utili certificato di morte, estratti di nascita e matrimonio o un albero familiare con le date, l’eventuale testamento, l’elenco di beni e debiti, le donazioni fatte in vita e la dichiarazione di successione, se presentata.

Verifichiamo per prime le scadenze che non possono aspettare: l’inventario per chi ha beni del defunto, la dichiarazione fiscale, gli eventuali termini fissati dal giudice. Se quote o valori sono contestati, prepariamo il confronto con documenti e stime verificabili e prediligiamo la mediazione civile, che nelle controversie ereditarie è di regola condizione per agire in giudizio (art. 5 D.Lgs. 28/2010); se l’accordo non è possibile, assistiamo nella divisione ereditaria anche davanti al giudice.

Indichiamo le strade praticabili senza promettere esiti, e prima dell’incarico forniamo un preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012). Il quadro completo è nella pagina sulla nostra assistenza nelle successioni; per un incontro, in studio a Milano o in videochiamata, puoi contattarci.

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Domande frequenti

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I nipoti ereditano dai nonni?

Sì, se il loro genitore, figlio del nonno, non può o non vuole ereditare: perché è morto prima, rinuncia o è indegno. I nipoti subentrano allora per rappresentazione e si dividono in parti uguali la sua quota. Se il genitore è vivo e accetta, senza testamento i nipoti non ereditano dal nonno. Lo stesso vale per i figli dei fratelli nell’eredità di uno zio senza figli.

I fratelli ereditano se ci sono i genitori?

Sì, se il defunto non ha figli: genitori e fratelli dividono l’eredità per capi, ma ai genitori spetta almeno la metà. Con padre, madre e un fratello, un terzo ciascuno; con la sola madre e due fratelli, metà alla madre e un quarto a ciascun fratello.

Zii e cugini possono ereditare?

Sì, ma solo se mancano coniuge o parte dell’unione civile, discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle e loro discendenti. Eredita allora il parente più vicino in grado: gli zii, di terzo grado, escludono i cugini, di quarto. La successione si ferma al sesto grado e fra questi parenti non opera la rappresentazione.

Un figlio non riconosciuto può ereditare dopo la morte del padre?

Sì, ma prima deve ottenere una sentenza che accerti la paternità. L’azione si può proporre anche dopo la morte del genitore, contro i suoi eredi, e per il figlio non si prescrive. Dal passaggio in giudicato della sentenza il figlio è chiamato all’eredità come gli altri figli, ha dieci anni per accettarla e può chiedere la restituzione dei beni a chi li possiede.

La dichiarazione di successione basta per essere eredi?

No. È un adempimento fiscale, dovuto anche dai chiamati che non hanno ancora accettato, e non rende erede chi la presenta: l’eredità si acquista con l’accettazione, espressa o tacita. In causa, come la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non prova da sola la qualità di erede: servono gli atti dello stato civile e la prova dell’accettazione, salvo che l’altra parte non contesti.

Chi eredita se non ci sono parenti?

Lo Stato, se mancano testamento, coniuge, parte dell’unione civile e parenti entro il sesto grado. L’acquisto avviene di diritto, senza accettazione né rinuncia, e lo Stato risponde di debiti e legati solo fino al valore dei beni ricevuti. Convivente, amici e chi ha assistito il defunto non ereditano per legge: possono ricevere beni soltanto per testamento.

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