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Avvocato per successioni ed eredità a Milano

Quota di legittima e azione di riduzione: quanto spetta e come si recupera

La legge riserva a coniuge, figli e, se mancano figli, genitori una quota che testamento e donazioni non possono intaccare. Ecco quanto spetta, come si calcola la lesione e come si recupera.

In breve

Chi è tutelato
Coniuge o parte dell’unione civile, figli e loro discendenti e, se non ci sono figli, gli ascendenti; non i fratelli né il convivente.
Come si verifica
Ai beni rimasti, al netto dei debiti, si sommano le donazioni fatte in vita; poi si confronta la quota con ciò che il familiare ha già ricevuto.
Il rimedio
Il testamento lesivo resta valido: si chiede di ridurre le disposizioni eccedenti e, se non basta, le donazioni, partendo dalla più recente.
I tempi
L’azione si prescrive in dieci anni, ma per farla valere contro chi compra dall’erede o dal donatario la domanda va trascritta presto.

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Chi sono i legittimari e cos’è la quota disponibile

La legge riserva una parte del patrimonio ad alcuni familiari, i legittimari: il coniuge, i figli e, se non ci sono figli, gli ascendenti (art. 536 c.c.). I discendenti di un figlio che non può o non vuole succedere, per esempio perché premorto, vengono al suo posto con gli stessi diritti. La parte dell’unione civile ha le tutele del coniuge (L. 76/2016, art. 1, comma 21).

Figli nati fuori dal matrimonio e adottivi hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio (artt. 536 e 567 c.c.); per i primi serve che la filiazione sia accertata, con il riconoscimento o con una sentenza. Non sono legittimari i fratelli, che il testamento può escludere del tutto, né il convivente di fatto.

La quota disponibile è ciò che resta: chi fa testamento o donazioni può attribuirla a chiunque, anche a uno solo dei figli. La tutela della legittima non va confusa con le regole della successione senza testamento: serve proprio quando un testamento o delle donazioni esistono.

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Quanto spetta: le quote di legittima in ogni situazione

Le quote dipendono dalla famiglia esistente al momento della morte (artt. 537–544 c.c.):

  • Un solo figlio: metà al figlio; metà disponibile.
  • Due o più figli: due terzi ai figli, in parti uguali; un terzo disponibile.
  • Solo il coniuge: metà al coniuge; metà disponibile.
  • Coniuge e un figlio: un terzo ciascuno; un terzo disponibile.
  • Coniuge e due o più figli: un quarto al coniuge, metà ai figli; un quarto disponibile.
  • Solo ascendenti: un terzo agli ascendenti; due terzi disponibili.
  • Coniuge e ascendenti: metà al coniuge, un quarto agli ascendenti; un quarto disponibile.

Al coniuge spettano anche il diritto di abitare la casa familiare e l’uso dei mobili, se erano del defunto o comuni (art. 540): gravano prima sulla disponibile, poi sulla riserva del coniuge e infine su quella dei figli. Il coniuge separato senza addebito conserva gli stessi diritti; quello con addebito definitivo ha solo un assegno vitalizio, se riceveva gli alimenti (art. 548).

Ciascuno chiede la propria quota: se un fratello non agisce o rinuncia, la sua parte non si aggiunge a quella degli altri (Cass. n. 27259/2017).

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Come si calcola la lesione: riunione fittizia e imputazione

Il calcolo segue l’art. 556 c.c.: si prendono i beni del defunto alla morte, si sottraggono i debiti e si aggiungono, con una riunione solo contabile, le donazioni fatte in vita, valutate con le regole della collazione (artt. 747–750). Sulla massa così ottenuta si calcolano legittima e disponibile.

Chi chiede la riduzione deve poi imputare alla propria quota le donazioni e i legati ricevuti, salvo dispensa espressa (art. 564): è l’imputazione «ex se». Spetta a lui indicare la massa e la misura della lesione, provandole anche con presunzioni (Cass. n. 1357/2017).

Un esempio, passo per passo

Un vedovo lascia due figli, A e B, e un testamento che attribuisce tutto alla compagna C. Alla morte ha beni per 230.000 euro e debiti per 20.000; dieci anni prima aveva donato ad A, senza dispensa, un immobile che alla sua morte vale 150.000 euro.

  • Massa di calcolo: 230.000 − 20.000 + 150.000 = 360.000 euro.
  • Legittima dei figli: due terzi, cioè 240.000 euro, 120.000 ciascuno; disponibile 120.000.
  • Figlio A: imputa la donazione di 150.000 euro, superiore alla sua quota, e non è leso.
  • Figlio B: non ha ricevuto nulla; la lesione è di 120.000 euro.

Si riduce prima il testamento: C riceveva beni netti per 210.000 euro, ne conserva 90.000 e a B va il resto. La donazione ad A non si tocca, perché la riduzione del testamento basta; i 30.000 euro con cui A supera la sua quota gravano sulla disponibile, che risulta esaurita. Stime diverse o una donazione scoperta dopo cambiano il risultato.

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Testamento lesivo, esclusione dal testamento e diseredazione

Un testamento che lede la legittima non è nullo per questo: resta efficace finché il legittimario non ottiene la riduzione delle disposizioni eccedenti (art. 554 c.c.). Falsità, difetti di forma o incapacità del testatore sono questioni diverse, trattate nell’approfondimento sull’impugnazione del testamento.

Si distingue il legittimario leso, che ha ricevuto meno della sua quota, da quello pretermesso, escluso del tutto. Il pretermesso diventa erede solo con la sentenza definitiva che accoglie la riduzione: per questo non deve accettare con beneficio d’inventario prima di agire, nemmeno contro estranei (Cass. n. 25441/2017).

Si può diseredare un figlio?

Non nella quota riservata. Una clausola che esclude un figlio o il coniuge può togliere loro al massimo ciò che eccede la legittima, che l’escluso può comunque chiedere. Esclude dalla successione solo l’indegnità accertata dal giudice, nei casi gravi elencati dall’art. 463 c.c.

Lasciti a estranei, legato sostitutivo e cautela sociniana

Le disposizioni a favore di un convivente, di un amico o di un ente sono valide entro la disponibile; l’eccedenza si riduce in proporzione con le altre, salvo quelle che il testatore ha dichiarato preferite (art. 558).

Con il legato in sostituzione di legittima il testatore lascia un bene preciso al posto della quota: il legittimario può tenerlo, perdendo la qualità di erede e, salvo diversa volontà del testatore, il diritto a integrazioni, oppure rinunciarvi e chiedere la legittima (art. 551). La rinuncia può arrivare fino alla decisione (Cass. n. 19646/2017) e, per gli immobili, va fatta per iscritto.

Se il testatore lascia a qualcuno l’usufrutto di tutto il patrimonio, per esempio al coniuge, i legittimari che ricevono la nuda proprietà possono eseguire la disposizione oppure abbandonare la nuda proprietà della disponibile e avere la legittima libera (art. 550, cautela sociniana); se sono più, per eseguirla devono essere tutti d’accordo.

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Donazioni lesive, donazioni indirette e vendite simulate

Nel calcolo entrano anche donazioni molto risalenti e le liberalità indirette (art. 809 c.c.): l’immobile intestato al figlio e pagato dal genitore, il debito saldato per lui, i premi di una polizza a suo favore. Restano fuori le spese di mantenimento, educazione e malattia e i regali d’uso. Come si qualificano queste attribuzioni è spiegato nell’approfondimento su collazione e donazioni.

Una compravendita può nascondere una donazione: prezzo mai pagato o restituito, valore lontano da quello di mercato. Il legittimario che ne chiede l’accertamento per far valere la lesione è terzo rispetto alle parti e può provare la simulazione con testimoni e presunzioni, senza i limiti dell’art. 1417 c.c. (Cass. n. 15510/2018).

Se il bene è già stato rivenduto, chi lo ha acquistato in buona fede prima della trascrizione della domanda di simulazione è di regola protetto (artt. 1415 e 2652, n. 4, c.c.).

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L’azione di riduzione: chi può agire, contro chi e in quale ordine

Possono chiedere la riduzione solo i legittimari, i loro eredi e aventi causa (art. 557 c.c.). Il legittimario erede che vuole ridurre donazioni o legati fatti a chi non è chiamato come coerede deve aver accettato con beneficio d’inventario (art. 564); la condizione non vale per gli atti a favore dei coeredi, anche se hanno poi rinunciato.

L’ordine è fissato dalla legge, e non si sceglie il beneficiario più comodo:

  1. Prima le disposizioni testamentarie, ridotte in proporzione tra eredi e legatari, salvo quelle che il testatore ha dichiarato preferite (artt. 554 e 558).
  2. Poi le donazioni, solo se il testamento non basta, cominciando dall’ultima e risalendo alle precedenti (artt. 555 e 559).

La sentenza rende le disposizioni lesive inefficaci verso chi agisce, nella misura necessaria: non annulla il testamento e non giova agli altri legittimari. Seguono le restituzioni: da un immobile si separa la parte necessaria, se si può fare comodamente; altrimenti, secondo l’entità dell’eccedenza, il bene torna all’eredità o resta al beneficiario, che compensa in denaro (art. 560). I frutti sono dovuti dalla domanda giudiziale (art. 561).

Finché il donante vive, alla riduzione non si può rinunciare, né espressamente né prestando assenso alla donazione (art. 557); è nulla anche una transazione su quei diritti (Cass. n. 15919/2018). Dopo la morte si può rinunciare, ma eseguire il testamento o godere di un legato non basta a farlo presumere (Cass. n. 168/2018).

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Beni venduti a terzi, trascrizione e prescrizione

Per le successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge n. 182/2025, il 18 dicembre 2025, la tutela verso chi acquista è cambiata. Se il donatario ha venduto l’immobile, la riduzione non pregiudica l’acquirente: il donatario compensa in denaro il legittimario e, se è insolvente, risponde chi ha ricevuto il bene da lui gratuitamente, nei limiti del vantaggio (art. 563). Ipoteche e pesi posti dal donatario restano, con obbligo di compensare il minor valore (art. 561). L’acquirente perde la protezione solo se ha trascritto dopo la domanda di riduzione (art. 2652, numero 1).

Per i beni lasciati con il testamento, se la domanda è trascritta dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza non pregiudica chi ha comprato dall’erede o dal legatario con un atto trascritto prima (art. 2652, n. 8). L’opposizione alla donazione, che sospendeva il termine di vent’anni per agire contro chi aveva acquistato dal donatario, non è più prevista. Per le successioni aperte prima vale un regime transitorio, con una finestra di sei mesi chiusa il 18 giugno 2026.

L’azione si prescrive in dieci anni (art. 2946 c.c.). Contro un’istituzione di erede lesiva il termine decorre dall’accettazione dell’eredità da parte dell’erede istituito (Cass., Sezioni Unite, n. 20644/2004); contro le donazioni, dalla morte del donante (Cass. n. 13407/2015).

Prima della causa serve il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità nelle liti ereditarie (art. 5 D.Lgs. 28/2010); la domanda di mediazione comunicata alle altre parti ha sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (art. 8). La mediazione non impedisce di trascrivere la domanda giudiziale né di chiedere provvedimenti urgenti.

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Se ricevi una richiesta di riduzione: la difesa del beneficiario

Assistiamo anche chi ha ricevuto un lascito o una donazione e deve difenderli. Le verifiche principali:

  • Valori: stime dei beni all’apertura della successione, debiti non considerati, migliorie e spese straordinarie da riconoscere al donatario (art. 748 c.c.).
  • Imputazione: donazioni e legati ricevuti da chi agisce, che riducono o annullano la sua lesione (art. 564).
  • Ordine: una donazione si tocca solo dopo il testamento, e una donazione più antica solo dopo le più recenti.
  • Condizioni e termini: beneficio d’inventario quando richiesto, prescrizione, eventuale rinuncia dopo la morte.
  • Modalità: trattenere l’immobile compensando in denaro, nei casi dell’art. 560, e la posizione di chi ha già acquistato.

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Da dove partire: documenti, termini e preventivo

Al primo colloquio, in studio a Milano o in videochiamata, porta ciò che hai: certificato di morte e dati della famiglia, testamenti con i verbali di pubblicazione, dichiarazione di successione, atti di donazione e di acquisto, visure e ispezioni ipotecarie, estratti conto e documenti su trasferimenti di denaro, lettere o atti già ricevuti.

Verifichiamo subito le date che contano: apertura della successione, accettazioni, trascrizioni, vendite già fatte dall’erede o dal donatario. Poi ricostruiamo la massa con stime motivate e indichiamo se la lesione c’è e quali richieste sono sostenibili, senza promettere esiti; prediligiamo la mediazione, senza rinviare gli atti che servono a non perdere la tutela.

Il quadro generale è nella pagina sulla nostra assistenza nelle successioni. Prima dell’incarico forniamo un preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012). Per fissare un incontro puoi contattarci.

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Domande frequenti

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Sono stato escluso dal testamento: ho diritto a qualcosa?

Sì, se sei un legittimario: coniuge, figlio o discendente di un figlio, oppure genitore o altro ascendente se il defunto non aveva figli. L’esclusione non cancella la quota riservata, che si può far valere con un accordo o con l’azione di riduzione. Prima occorre verificare se una lesione c’è davvero, conteggiando anche donazioni e legati che hai già ricevuto. Finché la riduzione non è accolta, non sei erede.

Fratelli e conviventi hanno diritto alla legittima?

No: la legge riserva una quota solo a coniuge, parte dell’unione civile, figli e loro discendenti e, in mancanza di figli, ascendenti. Fratelli e sorelle ereditano per legge solo se il testamento manca o non dispone di tutti i beni; il convivente di fatto non eredita per legge. Entrambi possono ricevere beni per testamento o donazione, nei limiti della quota disponibile; al convivente la legge riconosce solo tutele specifiche, come il diritto temporaneo di abitare la casa comune.

Se un figlio ha già ricevuto molto in vita, può chiedere anche la legittima?

Può chiederla solo per la parte che manca: chi agisce in riduzione deve imputare alla propria quota le donazioni e i legati ricevuti dal defunto, salvo una dispensa espressa (art. 564 c.c.). Se quanto ha già avuto copre la sua quota, non c’è lesione. Lo stesso vale per il nipote che subentra al genitore premorto, che deve imputare anche le donazioni fatte a quest’ultimo.

Si può rinunciare alla legittima mentre il genitore è vivo?

No: finché il donante vive, la rinuncia all’azione di riduzione non vale, né espressa né sotto forma di assenso alla donazione (art. 557 c.c.), e sono nulli gli accordi sulla successione futura (art. 458). L’eccezione è il patto di famiglia, con cui l’imprenditore trasferisce l’azienda o le quote a un discendente con l’intervento del coniuge e dei futuri legittimari, che vengono liquidati. Dopo la morte, invece, la rinuncia è possibile, ma deve risultare in modo non equivoco.

L’opposizione alla donazione serve ancora?

Per le nuove successioni no: dal 18 dicembre 2025 il nuovo art. 563 c.c. non la prevede più, perché chi compra dal donatario è protetto e il legittimario ottiene una compensazione in denaro. Per le successioni aperte prima, la legge n. 182/2025 ha dato sei mesi per notificare e trascrivere la domanda di riduzione o un’opposizione, fino al 18 giugno 2026. Chi ha trascritto un’opposizione negli anni passati dovrebbe farla esaminare: i suoi effetti dipendono da quando si apre la successione.

Entro quanto tempo si può agire per la lesione della legittima?

Entro dieci anni, che per le donazioni decorrono dalla morte del donante e per l’erede istituito nel testamento dalla sua accettazione dell’eredità. Il termine utile in pratica è spesso più breve: per opporsi a chi compra dall’erede la domanda va trascritta entro tre anni dalla morte, e chi compra dal donatario è protetto se trascrive prima della domanda. La mediazione obbligatoria non impedisce di trascrivere subito la domanda giudiziale.

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