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A cosa serve la collazione e chi vi è tenuto
Quando più eredi dividono un’eredità, la collazione serve a tenere conto degli anticipi che alcuni hanno già ricevuto dal defunto, perché la donazione fatta a un figlio non alteri il valore delle quote. Vi sono tenuti i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione (art. 737 c.c.); la legge n. 76/2016 estende la regola alla parte dell’unione civile (art. 1, comma 21).
Non riguarda chiunque abbia ricevuto una donazione: un fratello, il convivente o un amico donatari non conferiscono nulla ai coeredi, anche se la loro donazione può essere ridotta quando lede la legittima. Non si conferiscono le donazioni fatte ai discendenti o al coniuge dell’erede (art. 739); chi succede per rappresentazione al posto del genitore, per esempio premorto, conferisce invece ciò che era stato donato a lui (art. 740).
La collazione opera nella divisione tra coeredi, sia senza testamento sia con un testamento che li nomina eredi: l’art. 737 non distingue. L’obbligo sorge con l’apertura della successione, senza bisogno di una richiesta espressa, purché nel giudizio la donazione sia indicata (Cass. n. 8510/2018). Chi rinuncia all’eredità non vi è tenuto, ma ciò che ha ricevuto resta esposto alla riduzione se lede la legittima degli altri.
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Quali attribuzioni rilevano: donazioni dirette e indirette
Rilevano le donazioni fatte con atto notarile e le liberalità indirette, con cui si arricchisce qualcuno attraverso un atto diverso dalla donazione (art. 809 c.c.): il pagamento del prezzo di una casa intestata al figlio, la rinuncia a un credito verso di lui, una vendita a prezzo di favore. Nella vendita a prezzo di favore conta di regola la differenza tra valore del bene e prezzo, se voluta per liberalità.
La casa pagata dal genitore
Se il genitore paga l’acquisto di un immobile intestato al figlio, la donazione indiretta ha per oggetto l’immobile, non il denaro, anche ai fini della collazione (Cass. n. 13619/2017): si conferisce il valore della casa all’apertura della successione. È diverso se il genitore ha donato una somma che il figlio ha poi deciso da solo come impiegare: allora si conferisce il denaro (Cass. n. 3642/2004).
Vendite simulate e trasferimenti in banca
Una vendita tra genitore e figlio con un prezzo mai pagato può nascondere una donazione. Accertata la simulazione, la donazione nascosta si conferisce come le altre se ne ha i requisiti di forma; altrimenti è nulla e il bene torna nell’eredità (art. 1414).
Le Sezioni Unite hanno escluso che il trasferimento per liberalità di titoli da un conto all’altro, con un ordine alla banca, sia una donazione indiretta: è una donazione diretta, che richiede l’atto pubblico salvo il modico valore (Cass., Sezioni Unite, n. 18725/2017). Se la forma manca, non si discute di collazione ma di restituzione all’eredità; come trattare un singolo bonifico dipende dall’operazione concreta.
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Soldi dati ai figli: anticipo sull’eredità, prestito o spesa non soggetta
La stessa somma può avere titoli diversi, con conseguenze diverse nella divisione:
- Donazione: si conferisce per il valore nominale, salvo dispensa (art. 751 c.c.).
- Prestito: il figlio resta debitore, e ciò che deve restituire si imputa alla sua quota (art. 724).
- Debiti pagati per il figlio, somme per avviarlo a un’attività o per il matrimonio, premi di polizze vita a suo favore: sono soggetti a collazione (art. 741).
- Spese non soggette: mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento e nozze nella misura ordinaria; studi professionali o artistici e corredo nuziale solo per quanto superano notevolmente quella misura (art. 742).
- Regali d’uso: quelli di ricorrenze e festività non si conferiscono (artt. 742 e 770); al coniuge non si conferiscono neppure le donazioni di modico valore (art. 738).
Anche l’uso gratuito di una casa lasciata a un figlio non è una donazione da conferire: è un comodato (Cass. n. 27259/2017). Chi afferma una donazione deve provarla, e chi presenta la stessa somma come prestito deve provare l’obbligo di restituirla: per questo la qualificazione viene prima dei conti.
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Come si conferisce: in natura o per imputazione, con un esempio
Per un immobile chi conferisce sceglie se restituirlo in natura alla massa da dividere o imputarne il valore alla propria quota; se lo ha venduto o ipotecato, resta solo l’imputazione (art. 746 c.c.). Nell’imputazione conta il valore all’apertura della successione, non il prezzo storico (art. 747), con le correzioni per migliorie, spese straordinarie e deterioramenti (art. 748).
I mobili si conferiscono solo per imputazione, al valore all’apertura (art. 750). Il denaro si conferisce prendendo meno denaro dall’eredità, per il valore nominale (art. 751): 50.000 euro donati quindici anni fa contano per 50.000 euro, senza rivalutazione. Frutti e interessi sono dovuti dall’apertura della successione (art. 745); con l’imputazione di un immobile il suo valore diventa da quel giorno un debito in denaro del donatario, su cui decorrono gli interessi legali (Cass. n. 9177/2018).
Un esempio di collazione per imputazione
Un genitore vedovo lascia due figli, eredi in parti uguali, senza testamento, debiti o altre attribuzioni rilevanti. Restano beni per 600.000 euro; un figlio ha già ricevuto, senza dispensa, un immobile che all’apertura della successione vale 200.000 euro.
- Massa da dividere: 600.000 + 200.000 = 800.000 euro; ogni quota vale 400.000.
- Figlio donatario: tiene l’immobile e riceve altri 200.000 euro dai beni rimasti.
- L’altro figlio: riceve 400.000 euro dai beni rimasti.
Dividere solo i 600.000 euro rimasti darebbe 300.000 euro a ciascuno: il donatario avrebbe in tutto 500.000 euro, l’altro 300.000. Il conteggio non cambia se la casa era stata comprata a nome del figlio con il denaro del genitore: conta il valore dell’immobile, non la somma versata allora.
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Nuda proprietà con riserva di usufrutto, polizze vita e beni all’estero
Nuda proprietà con riserva di usufrutto
Spesso il genitore dona la casa a un figlio tenendo per sé l’usufrutto. Alla sua morte l’usufrutto si estingue e il figlio ha la piena proprietà: per questo si conferisce il valore della piena proprietà all’apertura della successione. Se l’usufrutto era riservato anche al coniuge e questi sopravvive, si conferisce solo il valore della nuda proprietà a quella data (Cass. n. 18211/2020).
La donazione resta soggetta anche alla riduzione. Per le successioni aperte dopo l’entrata in vigore della riforma, il 18 dicembre 2025, se il figlio vende la casa, chi compra è di regola protetto e l’eventuale lesione della legittima si regola in denaro.
Polizze vita
Il capitale pagato al beneficiario di una polizza vita non entra nell’eredità: il beneficiario acquista un diritto proprio verso l’assicuratore (art. 1920 c.c.). Per i premi pagati restano salve le regole su collazione, imputazione e riduzione (art. 1923): se il genitore ha pagato i premi di una polizza a favore di un figlio, nei conteggi entrano quei premi, non il capitale (art. 741). Per prodotti con prevalente funzione di investimento la qualificazione va verificata sul contratto.
Beni all’estero
Se la donazione riguarda beni in altri Paesi, o il defunto viveva all’estero, la legge che regola collazione e quote va individuata prima di fare i conti: ne parliamo nell’approfondimento sulle successioni internazionali.
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Dispensa dalla collazione e differenza con la riduzione
Il donante può dispensare il donatario dalla collazione, ma la dispensa ha effetto solo nei limiti della quota disponibile (art. 737, secondo comma, c.c.). Non protegge da una richiesta di riduzione e non equivale alla dispensa dall’imputazione, che ha un’altra funzione.
Nell’esempio precedente, con una dispensa valida i 600.000 euro rimasti si dividerebbero a metà: in tutto 500.000 euro al figlio donatario e 300.000 all’altro. L’altro figlio non sarebbe leso, perché la sua legittima è un terzo di 800.000 euro, circa 266.667 euro, e la donazione di 200.000 euro sta nella disponibile.
Collazione e riduzione sono istituti distinti. La collazione regola il riparto tra i coeredi tenuti al conferimento e può essere dovuta anche senza lesione; la riduzione protegge la quota del legittimario, anche contro donatari estranei. Contro il coerede donatario la riduzione porta di regola alla restituzione del bene, senza la scelta dell’imputazione (Cass. n. 22097/2015). Calcoli, ordine e termini sono spiegati nell’approfondimento su quota di legittima e azione di riduzione.
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Come si prova una donazione: atti, estratti conto e presunzioni
Per una donazione diretta basta l’atto notarile. Per quelle indirette contano la provenienza del denaro e il suo collegamento con l’acquisto, che si ricostruiscono con atti notarili, estratti conto, assegni, dichiarazioni fiscali e corrispondenza.
Per la donazione indiretta non valgono i limiti alla prova per testimoni propri dei contratti (Cass. n. 4015/2004), e la prova può essere data anche per presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.): per esempio un prelievo dal conto del genitore seguito, negli stessi giorni, dal pagamento del prezzo, quando il figlio non aveva redditi compatibili con l’acquisto. Il legittimario che contesta una vendita come donazione simulata, per far valere la lesione, prova senza i limiti posti alle parti (Cass. n. 15510/2018).
Chi succede al titolare del conto ha diritto di ottenere dalla banca, entro novanta giorni, copia della documentazione sulle operazioni degli ultimi dieci anni (art. 119, comma 4, TUB): conviene chiederla presto. Se un coerede o un terzo non consegna documenti rilevanti, in causa si può chiedere al giudice un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.).
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Da dove partire: documenti, conteggi e preventivo
Al primo colloquio, in studio a Milano o in videochiamata, porta testamenti e verbali di pubblicazione, atti di donazione e di acquisto degli immobili intestati ai familiari, estratti conto e contabili dei trasferimenti, contratti di polizza, dichiarazione di successione e corrispondenza tra gli eredi. È utile anche un elenco, pure approssimativo, di ciò che ciascuno ha ricevuto e quando.
Prima dei conteggi qualifichiamo ogni attribuzione: donazione, prestito, spesa non soggetta. Poi valutiamo urgenze e termini, come documenti bancari da chiedere, beni che un coerede potrebbe vendere o una riduzione da far valere, e prepariamo una proposta di divisione documentata da discutere in mediazione, prima di un eventuale giudizio di divisione ereditaria.
Il quadro generale è nella pagina sulla nostra assistenza nelle successioni. Prima dell’incarico forniamo un preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012). Per fissare un incontro puoi contattarci.

