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Quando una successione è internazionale e quali regole valgono
Una successione ha elementi internazionali quando il defunto viveva all’estero, aveva più cittadinanze, lascia beni in più Stati o un testamento fatto secondo un altro ordinamento. Le regole italiane allora non si applicano automaticamente: prima si stabiliscono la legge applicabile e l’autorità competente.
Per chi è morto dal 17 agosto 2015 vale il regolamento (UE) n. 650/2012, che vincola tutti gli Stati dell’Unione tranne Danimarca e Irlanda e si applica anche quando indica la legge di un Paese extraeuropeo (art. 20). Di regola una sola legge regola l’intera successione, beni mobili e immobili ovunque si trovino. Per le successioni aperte prima resta la legge n. 218 del 1995, che guardava alla cittadinanza del defunto (art. 46).
Restano fuori dal regolamento, fra l’altro, imposte, regimi patrimoniali della coppia, donazioni, polizze, trust, natura dei diritti reali e iscrizioni nei registri (art. 1). Per questo teniamo distinti diritto successorio, titolarità dei beni, adempimenti locali e fisco.
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Quale legge si applica: la residenza abituale del defunto
Il criterio generale è la residenza abituale del defunto al momento della morte (art. 21, par. 1). La legge di quello Stato decide eredi e quote, diritti del coniuge, legittima, accettazione e rinuncia, debiti, collazione e divisione (art. 23); il luogo in cui si trova un immobile non decide, da solo, la legge applicabile.
La residenza abituale è una questione di fatto: si valutano gli anni precedenti la morte, la durata e la regolarità della permanenza, le ragioni del trasferimento, famiglia, lavoro e beni (considerando 23 e 24). L’iscrizione all’AIRE è un indizio, non una prova decisiva. In via eccezionale, se il defunto aveva legami manifestamente più stretti con un altro Stato, si applica la legge di quest’ultimo (art. 21, par. 2).
Tre casi frequenti:
- Italiano che viveva in Francia: di regola si applica la legge francese, anche agli immobili in Italia, salvo che abbia scelto nel testamento la legge italiana.
- Straniero residente a Milano: valgono le regole italiane sulla successione legittima e sulla quota di legittima, salvo una scelta valida della legge del suo Paese.
- Residente fuori dall’Unione: vale la legge di quello Stato, comprese le sue norme di diritto internazionale privato se rinviano alla legge di uno Stato membro o di un altro Paese che applicherebbe la propria (art. 34). Le autorità locali applicano comunque le proprie regole, che possono trattare a parte gli immobili.
Una norma straniera può essere esclusa solo se è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico (art. 35): un limite eccezionale, da valutare caso per caso.
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Scegliere nel testamento la legge della propria cittadinanza
Si può scegliere la legge della propria cittadinanza: quella di uno Stato di cui si è cittadini al momento della scelta o della morte; con più cittadinanze, quella di uno qualsiasi di questi Stati (art. 22).
La scelta va fatta in modo espresso in un testamento o in un’altra disposizione a causa di morte, oppure deve risultare dalle sue clausole, ad esempio se richiama norme precise della legge nazionale (considerando 39). Vale per l’intera successione; modifica e revoca richiedono le stesse forme.
La usano molti italiani residenti all’estero che vogliono applicare il codice civile, e stranieri residenti a Milano che preferiscono la legge del loro Paese. Le conseguenze vanno misurate prima: la legge scelta decide legittima e diritti del coniuge e, se è quella di uno Stato membro, permette agli interessati di affidare la causa ai giudici di quello Stato (artt. 5–7). Per i testamenti anteriori al 17 agosto 2015 il regolamento salva le scelte valide secondo le regole dell’epoca (art. 83).
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Testamento fatto all’estero: quando vale in Italia
Quanto alla forma, un testamento scritto è valido se rispetta una delle leggi indicate dall’art. 27: del luogo in cui è stato fatto, di una cittadinanza, del domicilio o della residenza abituale del testatore, al momento del testamento o della morte, e, per gli immobili, del luogo in cui si trovano. L’Italia non ha ratificato la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 sulla forma dei testamenti, che altri Stati membri applicano al posto dell’art. 27 con criteri analoghi (art. 75).
Capacità, vizi della volontà, interpretazione e ammissibilità seguono la legge che avrebbe regolato la successione se il testatore fosse morto il giorno del testamento (artt. 24 e 26). Lo stesso vale per i patti successori (art. 25), vietati dal codice civile (art. 458) ma ammessi altrove: se un patto è valido secondo la legge indicata dall’art. 25, i suoi effetti in una successione poi regolata da un’altra legge, compresa quella italiana, vanno verificati caso per caso, anche rispetto alla legittima.
Per usarlo in Italia, un testamento ricevuto da un notaio straniero va depositato presso un notaio italiano o un archivio notarile (art. 106, n. 4, legge notarile), con traduzione e, se servono, apostille o legalizzazione; per un olografo scritto all’estero verifichiamo con il notaio le formalità di pubblicazione. Se si contestano autenticità o validità, valgono le regole sull’impugnazione del testamento.
C’è poi il testamento internazionale della Convenzione di Washington del 1973, in vigore per l’Italia: nei Paesi aderenti è valido nella forma ovunque sia stato fatto, se dichiarato e firmato davanti a due testimoni e a una persona abilitata, in Italia il notaio (legge n. 387 del 1990). Più testamenti in più Paesi vanno coordinati: uno successivo può revocare i precedenti in tutto o in parte (art. 682 c.c.).
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Quale giudice decide e come si accetta o si rinuncia dall’estero
Anche la competenza segue di regola la residenza abituale del defunto: decidono sull’intera successione i giudici dello Stato membro in cui viveva (art. 4), salvo l’accordo sul foro possibile quando aveva scelto la legge di uno Stato membro (artt. 5–7).
Se viveva fuori dall’Unione, i giudici dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari decidono sull’intera successione se ne era cittadino o se vi aveva avuto la residenza abituale fino a non più di cinque anni prima che il giudice sia adito; altrimenti solo su quei beni (art. 10). Per un italiano residente in Svizzera con beni in Italia, la successione può quindi essere trattata qui per intero, fermo quanto prevede lo Stato di residenza.
Gli eredi che vivono in un altro Stato membro possono accettare, rinunciare o limitare la responsabilità per i debiti con una dichiarazione davanti alle autorità del Paese in cui risiedono, se quella legge lo prevede (artt. 13 e 28). In Italia la rinuncia si fa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale (art. 519 c.c.).
Se tra gli eredi c’è un contrasto e la causa va proposta in Italia, prima occorre la mediazione civile (art. 5 D.Lgs. 28/2010), che con il consenso delle parti può svolgersi in modalità telematica (art. 8-bis).
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Il certificato successorio europeo: a cosa serve e chi lo rilascia
Il certificato successorio europeo serve a dimostrare in un altro Stato membro chi è erede o legatario, con quali quote o beni, e i poteri dell’esecutore testamentario o dell’amministratore dell’eredità (art. 63): per esempio per incassare il saldo di un conto o intestare un immobile all’estero. Non è obbligatorio e non sostituisce i documenti nazionali (art. 62).
Lo rilascia lo Stato membro i cui giudici sono competenti sulla successione (art. 64). In Italia è rilasciato da un notaio, su richiesta di un erede, di un legatario con diritti diretti, di un esecutore o di un amministratore; contro le sue decisioni si propone reclamo al tribunale (legge n. 161 del 2014, art. 32). Se gli elementi da certificare sono contestati, non viene emesso (art. 67).
Produce effetti in tutti gli Stati membri senza alcun procedimento e si presume esatto: chi paga o consegna beni alla persona indicata è protetto, salvo sappia che il contenuto non è vero o lo ignori per colpa grave, e il certificato è titolo per iscrivere i beni nei registri, secondo le regole di ciascun registro (art. 69). Le copie autentiche valgono sei mesi, salvo eccezioni; poi si chiede una proroga o una nuova copia (art. 70). In Danimarca, in Irlanda e fuori dall’Unione non ha questi effetti.
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Beni all’estero, conti e documenti: cosa verificare
Prima di dividere occorre sapere che cosa apparteneva al defunto. Il regime patrimoniale dei coniugi segue regole proprie: per chi si è sposato o ha scelto la legge del regime dal 29 gennaio 2019 vale il regolamento (UE) 2016/1103, a cui partecipa l’Italia. Comproprietà con diritto del superstite, polizze vita e piani pensione possono passare fuori dalla successione; la legge della successione stabilisce se e come se ne tiene conto per collazione e riduzione (art. 23).
Immobili e conti esteri seguono anche le regole locali di intestazione e pubblicità: natura dei diritti reali e registri restano al diritto del luogo (artt. 1 e 31). Per questo sui beni esteri lavoriamo con un notaio o un professionista del posto.
Tra Stati membri gli atti pubblici successori hanno la stessa efficacia probatoria che nello Stato d’origine (art. 59) e i documenti emessi in base al regolamento non richiedono legalizzazione (art. 74); i certificati di nascita, morte, matrimonio e residenza rilasciati nell’Unione sono esenti anche dall’apostille e possono avere un modulo multilingue (regolamento (UE) 2016/1191). Per i Paesi extraeuropei servono di regola l’apostille della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, dove si applica, o la legalizzazione consolare, con traduzione certificata in italiano (art. 33 D.P.R. 445/2000).
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Imposte di successione: dove si pagano
Il regolamento europeo non riguarda le imposte (art. 1): ogni Stato applica il proprio fisco, e la residenza rilevante per le imposte non coincide necessariamente con la residenza abituale che decide la legge della successione.
In Italia, se il defunto era residente, l’imposta riguarda tutti i beni e diritti trasferiti, anche esteri; se non lo era, solo quelli esistenti in Italia, tra cui i beni iscritti in pubblici registri italiani come gli immobili, le azioni e quote di società con sede in Italia e i crediti verso debitori residenti (D.Lgs. 346/1990, art. 2). Sui beni esteri si detrae l’imposta pagata per la stessa successione nel Paese in cui si trovano, fino alla parte di imposta italiana proporzionale al loro valore, salvo trattati (art. 26).
La dichiarazione di successione va presentata entro dodici mesi (art. 31); per le successioni aperte dal 2025 l’imposta è autoliquidata e si versa entro novanta giorni dalla scadenza di quel termine (artt. 33 e 37). Chi non risiede in Italia può spedirla per raccomandata (art. 28); se il defunto viveva all’estero è competente l’ufficio della sua ultima residenza italiana o, se non è nota, quello di Roma (art. 6). Coordiniamo questi passaggi con i consulenti fiscali dei Paesi coinvolti.
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Come lavoriamo e da dove partire
Abbiamo esperienza nelle successioni con risvolti internazionali, anche con l’ausilio di studi notarili di Milano e, quando serve, di professionisti nei Paesi interessati. Chi vive all’estero può seguire la pratica con colloqui in videochiamata, in italiano o in inglese, o incontrarci in via Alberto da Giussano 26 a Milano; per gli atti da firmare verifichiamo prima forme e procure.
Al primo colloquio servono:
- certificato di morte e documenti su dove il defunto viveva negli ultimi anni;
- cittadinanze del defunto e degli eredi ed eventuali convenzioni matrimoniali;
- tutti i testamenti, in qualunque Paese e lingua;
- l’elenco dei beni con il Paese in cui si trovano: immobili, conti, titoli, partecipazioni, polizze;
- gli atti già compiuti all’estero.
Esaminati i documenti, indichiamo legge e autorità che ci sembrano applicabili, urgenze e termini – a cominciare dai dodici mesi per la dichiarazione di successione – e i professionisti da coinvolgere, senza promettere esiti. Il quadro generale è nella pagina sulla nostra assistenza nelle successioni. Prima dell’incarico forniamo un preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012). Per fissare un incontro puoi contattarci.

