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Avvocato matrimonialista e divorzista a Milano

Mantenimento dei figli: come si determina l’assegno e chi paga le spese straordinarie

L’assegno per i figli non è una percentuale fissa dello stipendio: dipende dalle esigenze del figlio, dalle risorse di entrambi i genitori e dai tempi di cura. Ecco cosa comprende, quali spese restano fuori e come si ottiene il pagamento.

In breve

Nessuna cifra fissa
L’importo si ricava dalle esigenze del figlio e dalle risorse di entrambi i genitori, non da una tabella nazionale o da una quota dello stipendio.
Spese extra
Sport, patente, scuole private o cure dentistiche private si dividono in percentuale, ma molte vanno proposte e concordate prima, per iscritto.
Dopo i diciotto anni
Il mantenimento non finisce con la maggiore età: dura finché il figlio non è economicamente indipendente, ma non senza limiti.
Se non viene pagato
Il provvedimento si esegue subito, anche chiedendo il pagamento al datore di lavoro; i mancati pagamenti non autorizzano mai a negare gli incontri con il figlio.

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Come si determina l’assegno per i figli

Entrambi i genitori devono mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo (art. 316-bis c.c.). Quando vivono separati, sposati o no, ciascuno provvede in misura proporzionale al proprio reddito, salvo accordi diversi, e il giudice fissa se necessario un assegno periodico che realizzi questa proporzione, considerando cinque criteri (art. 337-ter, comma 4, c.c.):

  1. le attuali esigenze del figlio;
  2. il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  4. le risorse economiche di entrambi: redditi, ma anche immobili e risparmi;
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.

Non esiste una percentuale fissa dello stipendio, né una tabella nazionale vincolante: due famiglie con redditi simili possono arrivare a cifre diverse. Per questo, prima di formulare una richiesta o valutare una proposta, ricostruiamo spese effettive, entrate documentabili e organizzazione quotidiana del figlio.

Con la domanda si depositano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, i documenti su immobili, beni registrati e quote sociali e gli estratti conto dell’ultimo triennio (art. 473-bis.12 c.p.c.). Se non bastano, il giudice può disporre indagini su redditi, patrimoni ed effettivo tenore di vita, anche tramite la polizia tributaria (art. 473-bis.2 c.p.c.).

L’assegno unico dell’INPS è una prestazione distinta: va a chi lo chiede o, a richiesta, in pari misura ai due genitori (art. 6 d.lgs. 230/2021). Anche il contributo per l’ex coniuge segue regole proprie, spiegate nell’approfondimento sull’assegno di mantenimento al coniuge e assegno divorzile.

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Affido condiviso, collocamento paritario e assegno perequativo

L’affidamento condiviso riguarda la responsabilità genitoriale e le decisioni importanti, non chi paga e quanto. Anche quando il figlio passa molto tempo con entrambi l’assegno resta possibile, perché il contributo deve essere proporzionato alle risorse, non solo ai giorni trascorsi insieme. Tempi e regole sono trattati nell’approfondimento sull’affidamento dei figli.

Con il collocamento paritario, cioè tempi di permanenza sostanzialmente equivalenti, si può partire dal mantenimento diretto: ciascun genitore sostiene le spese del figlio quando è con lui e quelle comuni si dividono. Se però un genitore guadagna molto più dell’altro, o sostiene da solo costi come la casa in cui il figlio vive, il giudice può prevedere un assegno periodico, detto perequativo, che riequilibra la contribuzione.

Un accordo può anche attribuire a un genitore voci come la retta o il trasporto, accanto a un assegno ridotto, purché dica quali costi paga direttamente e quali sono già compresi nell’assegno: altrimenti la stessa spesa rischia di essere chiesta due volte. Ridurre da sé l’assegno perché il figlio passa più giorni con sé espone invece a richieste di arretrati.

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Spese ordinarie e straordinarie: le linee guida di Milano

L’assegno copre le esigenze ordinarie di vita del figlio; le spese straordinarie, o extra assegno, si dividono nella percentuale fissata dall’accordo o dal provvedimento. La legge non le elenca: il primo testo da leggere è il provvedimento in vigore, che può indicare le voci, rinviare a un protocollo o prevedere un assegno comprensivo di tutto.

A Milano Corte d’Appello, Tribunale, Ordine degli Avvocati e Osservatorio sulla Giustizia Civile hanno approvato nel giugno 2025 nuove linee guida sulle spese extra assegno, anche per i figli maggiorenni e con disabilità. Non sono una legge e non vincolano il giudice, ma orientano accordi e provvedimenti:

  • l’assegno comprende vitto, quota delle spese di casa, abbigliamento ordinario, cancelleria ricorrente e medicinali da banco;
  • non richiedono accordo preventivo, tra le altre, visite specialistiche prescritte, ticket, tasse di scuole e università pubbliche, libri di testo, mensa, pre e dopo-scuola e centri estivi;
  • lo richiedono, tra le altre, cure dentistiche e ortodontiche private, supporto psicologico privato, scuole e università private, alloggio universitario, lezioni private, corsi di lingue o musica e cellulare;
  • se una singola spesa supera il 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, ciascuno paga direttamente la propria quota.

Patente, scooter, auto e sport agonistico

Nelle linee guida milanesi la patente (corso, lezioni ed esame), l’acquisto e la manutenzione del mezzo del figlio, con bollo e assicurazione, e le attività sportive, con attrezzature, gare, tornei e trasferte, sono spese da concordare prima. Uno scooter o un’auto non diventano una spesa comune solo perché comprati per il figlio.

Per lo sport agonistico la richiesta dovrebbe indicare i costi prevedibili della stagione: il consenso a un corso amatoriale non copre con certezza un’attività molto più onerosa. Se il disaccordo riguarda una scelta di maggiore interesse per il figlio, la decisione è rimessa al giudice (art. 337-ter, comma 3, c.c.).

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Consenso preventivo, documenti e rimborso

Per le spese da concordare le linee guida di Milano prevedono una sequenza precisa. Il genitore propone la spesa con una richiesta scritta; l’altro deve esprimere per iscritto un dissenso motivato entro dieci giorni, altrimenti il silenzio vale come consenso. Chi ha anticipato invia la documentazione entro trenta giorni, con un mezzo che ne provi la ricezione, e il rimborso va fatto nei quindici giorni successivi.

Una richiesta efficace indica costo, durata e ragione della scelta e allega preventivo o prescrizione. Un rifiuto generico è debole quanto una spesa comunicata a cose fatte: se nasce una contestazione, si guarda all’interesse del figlio, all’utilità della spesa e alla sua sostenibilità per i genitori. Le cure urgenti, anche private, non attendono il consenso.

Conserva fatture, ricevute, prescrizioni e messaggi, ordinati per data. Se il rimborso non arriva si usano gli strumenti di recupero descritti più avanti; se la spesa è contestata nella sua natura o necessità, può servire prima una decisione del giudice.

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Figli maggiorenni e universitari: fino a quando e a chi si paga

Il mantenimento non cessa automaticamente a diciotto anni. L’art. 337-septies c.c. consente al giudice, valutate le circostanze, di disporre un assegno periodico per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente; ai figli maggiorenni con handicap grave si applicano integralmente le regole previste per i minori.

Si valutano autonomia economica effettiva, percorso di studi e impegno nella ricerca di un lavoro, in rapporto all’età e alle circostanze. L’obbligo non prosegue senza limiti davanti a un’inerzia ingiustificata, ma un impiego saltuario non equivale necessariamente all’indipendenza. Per l’università, secondo le linee guida milanesi, le tasse di atenei pubblici non richiedono accordo, l’ateneo privato e l’alloggio fuori sede sì.

Il versamento diretto al figlio

Salvo diversa determinazione del giudice, l’assegno è versato direttamente al figlio maggiorenne (art. 337-septies), che può chiederlo anche in prima persona o definirlo con una negoziazione assistita con i genitori (art. 6, comma 1-bis, d.l. 132/2014). Se vive ancora con un genitore che sostiene le spese di casa, va scritto chi riceve che cosa. Chi ritiene il figlio ormai autonomo non sospende i pagamenti da sé, ma chiede la revisione o la revoca dell’assegno.

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Revisione dell’assegno: quando le condizioni cambiano

Se sopravvengono giustificati motivi, le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti sui contributi economici (art. 473-bis.29 c.p.c.; art. 337-quinquies c.c.). Serve un cambiamento stabile dell’equilibrio su cui l’assegno era stato fissato, come:

  • la perdita del lavoro o una variazione duratura dei redditi;
  • un diverso collocamento o nuovi tempi di permanenza del figlio;
  • nuove esigenze scolastiche o sanitarie, o costi cresciuti con l’età;
  • l’indipendenza economica raggiunta dal figlio maggiorenne.

Un nuovo figlio o una nuova convivenza non cambiano l’assegno in automatico. Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (art. 315 c.c.): il giudice verifica se e quanto il mantenimento del nuovo nato riduce la capacità di contribuire del genitore, senza cancellare il diritto dei figli già nati. Il nuovo partner non ha obblighi verso il figlio dell’altro; conta solo se cambia le risorse effettive del genitore.

Un’intesa tra i genitori si formalizza con un ricorso congiunto o con una negoziazione assistita, che con figli minori o maggiorenni non autosufficienti richiede l’autorizzazione del pubblico ministero (art. 6 d.l. 132/2014). Altro è l’aggiornamento all’inflazione: l’assegno si adegua automaticamente agli indici ISTAT, se le parti o il giudice non hanno indicato un altro parametro (art. 337-ter c.c.).

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Se il mantenimento non viene pagato

I provvedimenti sul contributo per i figli, anche se temporanei, sono immediatamente esecutivi e permettono di iscrivere ipoteca giudiziale (art. 473-bis.36 c.p.c.). Con il titolo si notifica il precetto, che intima di pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni (art. 480 c.p.c.), poi si procede al pignoramento di stipendio, conto o altri beni.

Il pagamento diretto dal datore di lavoro

Se l’inadempimento dura da almeno trenta giorni, dopo la messa in mora il genitore creditore può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione a chi paga periodicamente somme all’obbligato, come il datore di lavoro o l’ente pensionistico, chiedendo di ricevere direttamente l’assegno (art. 473-bis.37 c.p.c.). Il terzo paga dal mese successivo alla notifica; se non lo fa, si agisce esecutivamente contro di lui. In alternativa, l’art. 316-bis c.c. permette di chiedere al tribunale un decreto che ordini di versare una quota dei redditi dell’obbligato all’altro genitore.

Se c’è il pericolo che l’obbligato si sottragga, il giudice può imporgli una garanzia o autorizzare il sequestro di beni e crediti (art. 473-bis.36). Per le gravi inadempienze, anche economiche, può modificare i provvedimenti, ammonire il genitore, fissare una somma per ogni violazione successiva, applicare una sanzione da 75 a 5.000 euro e condannarlo al risarcimento dei danni (art. 473-bis.39 c.p.c.).

Il profilo penale

L’art. 570-bis c.p. punisce con le pene dell’art. 570 chi viola gli obblighi economici in materia di separazione, divorzio e affidamento condiviso dei figli; far mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori è reato anche ai sensi dell’art. 570. Quando una denuncia va valutata, coordiniamo il recupero civile con l’assistenza penale dello studio.

Una regola vale in entrambe le direzioni: il mancato pagamento non autorizza a interrompere gli incontri del figlio con l’altro genitore, e chi paga non può sospendere l’assegno perché gli incontri vengono ostacolati.

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Da dove partire: documenti e primo incontro

Per impostare o rivedere il mantenimento servono il provvedimento o l’accordo in vigore, dichiarazioni dei redditi e buste paga recenti, un prospetto delle spese ricorrenti del figlio e le ricevute delle spese straordinarie. Se l’assegno non è pagato, aggiungi l’elenco mensile delle somme ricevute e mancanti, con gli estratti conto.

Esaminati i documenti, ricostruiamo esigenze del figlio e risorse dei genitori, prepariamo un conteggio leggibile e indichiamo le strade praticabili: accordo, negoziazione assistita, ricorso o recupero forzato. Le altre questioni della crisi familiare sono descritte nella pagina sull’assistenza dell’avvocato matrimonialista a Milano. Prima dell’incarico forniamo un preventivo scritto; per fissare un incontro, anche in videochiamata, puoi contattarci.

Diritto di famiglia

Domande frequenti

02 8295 4969

Esiste una percentuale dello stipendio per il mantenimento dei figli?

No, la legge non fissa alcuna percentuale e non esiste una tabella nazionale vincolante. Si considerano le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita che aveva, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse di entrambi e il valore del lavoro domestico e di cura (art. 337-ter c.c.). Il reddito di chi paga è solo uno dei dati: conta anche quello dell’altro genitore, e un calcolo orientativo non rende corretto un importo in automatico.

Con l’affido paritario si paga comunque l’assegno?

Sì, può essere dovuto se redditi o carichi dei genitori sono diversi. Con tempi equivalenti si parte spesso dal mantenimento diretto: ciascuno sostiene le spese del figlio quando è con lui e quelle comuni si dividono. Se però un genitore ha risorse molto maggiori, o sostiene da solo costi come la casa del figlio, il giudice può fissare un assegno perequativo per rendere proporzionata la contribuzione di entrambi.

Il mantenimento del figlio maggiorenne va versato direttamente a lui?

Sì, salvo che il giudice disponga diversamente: l’art. 337-septies c.c. prevede il versamento diretto all’avente diritto. Se il provvedimento in vigore prevede ancora il pagamento al genitore con cui il figlio vive, è prudente modificarlo con un accordo formalizzato o con una richiesta al giudice, anziché cambiare destinatario da sé.

Se ho un altro figlio posso ridurre l’assegno?

Non in automatico. La nascita di un altro figlio è un fatto nuovo che può giustificare una richiesta di revisione (art. 473-bis.29 c.p.c.), perché anche il nuovo figlio ha diritto al mantenimento. Il giudice valuta però l’insieme: redditi, patrimonio, esigenze di tutti i figli e contributo dell’altro genitore. Fino a un accordo formalizzato o a una nuova decisione resta dovuto l’importo in vigore, e ridurlo da sé espone al recupero degli arretrati.

Se l’altro genitore non paga il mantenimento posso impedirgli di vedere il figlio?

No: il diritto del figlio di frequentare entrambi i genitori non dipende dai pagamenti. Il mancato versamento si affronta con precetto e pignoramento, pagamento diretto da parte del datore di lavoro, misure del giudice per le gravi inadempienze e, se ne ricorrono i presupposti, denuncia per il reato dell’art. 570-bis c.p. Interrompere gli incontri può essere valutato dal giudice come un comportamento che pregiudica il figlio, anche ai fini dell’affidamento.

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