01
Come si determina l’assegno per i figli
Entrambi i genitori devono mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo (art. 316-bis c.c.). Quando vivono separati, sposati o no, ciascuno provvede in misura proporzionale al proprio reddito, salvo accordi diversi, e il giudice fissa se necessario un assegno periodico che realizzi questa proporzione, considerando cinque criteri (art. 337-ter, comma 4, c.c.):
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi: redditi, ma anche immobili e risparmi;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Non esiste una percentuale fissa dello stipendio, né una tabella nazionale vincolante: due famiglie con redditi simili possono arrivare a cifre diverse. Per questo, prima di formulare una richiesta o valutare una proposta, ricostruiamo spese effettive, entrate documentabili e organizzazione quotidiana del figlio.
Con la domanda si depositano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, i documenti su immobili, beni registrati e quote sociali e gli estratti conto dell’ultimo triennio (art. 473-bis.12 c.p.c.). Se non bastano, il giudice può disporre indagini su redditi, patrimoni ed effettivo tenore di vita, anche tramite la polizia tributaria (art. 473-bis.2 c.p.c.).
L’assegno unico dell’INPS è una prestazione distinta: va a chi lo chiede o, a richiesta, in pari misura ai due genitori (art. 6 d.lgs. 230/2021). Anche il contributo per l’ex coniuge segue regole proprie, spiegate nell’approfondimento sull’assegno di mantenimento al coniuge e assegno divorzile.
02
Affido condiviso, collocamento paritario e assegno perequativo
L’affidamento condiviso riguarda la responsabilità genitoriale e le decisioni importanti, non chi paga e quanto. Anche quando il figlio passa molto tempo con entrambi l’assegno resta possibile, perché il contributo deve essere proporzionato alle risorse, non solo ai giorni trascorsi insieme. Tempi e regole sono trattati nell’approfondimento sull’affidamento dei figli.
Con il collocamento paritario, cioè tempi di permanenza sostanzialmente equivalenti, si può partire dal mantenimento diretto: ciascun genitore sostiene le spese del figlio quando è con lui e quelle comuni si dividono. Se però un genitore guadagna molto più dell’altro, o sostiene da solo costi come la casa in cui il figlio vive, il giudice può prevedere un assegno periodico, detto perequativo, che riequilibra la contribuzione.
Un accordo può anche attribuire a un genitore voci come la retta o il trasporto, accanto a un assegno ridotto, purché dica quali costi paga direttamente e quali sono già compresi nell’assegno: altrimenti la stessa spesa rischia di essere chiesta due volte. Ridurre da sé l’assegno perché il figlio passa più giorni con sé espone invece a richieste di arretrati.
03
Spese ordinarie e straordinarie: le linee guida di Milano
L’assegno copre le esigenze ordinarie di vita del figlio; le spese straordinarie, o extra assegno, si dividono nella percentuale fissata dall’accordo o dal provvedimento. La legge non le elenca: il primo testo da leggere è il provvedimento in vigore, che può indicare le voci, rinviare a un protocollo o prevedere un assegno comprensivo di tutto.
A Milano Corte d’Appello, Tribunale, Ordine degli Avvocati e Osservatorio sulla Giustizia Civile hanno approvato nel giugno 2025 nuove linee guida sulle spese extra assegno, anche per i figli maggiorenni e con disabilità. Non sono una legge e non vincolano il giudice, ma orientano accordi e provvedimenti:
- l’assegno comprende vitto, quota delle spese di casa, abbigliamento ordinario, cancelleria ricorrente e medicinali da banco;
- non richiedono accordo preventivo, tra le altre, visite specialistiche prescritte, ticket, tasse di scuole e università pubbliche, libri di testo, mensa, pre e dopo-scuola e centri estivi;
- lo richiedono, tra le altre, cure dentistiche e ortodontiche private, supporto psicologico privato, scuole e università private, alloggio universitario, lezioni private, corsi di lingue o musica e cellulare;
- se una singola spesa supera il 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, ciascuno paga direttamente la propria quota.
Patente, scooter, auto e sport agonistico
Nelle linee guida milanesi la patente (corso, lezioni ed esame), l’acquisto e la manutenzione del mezzo del figlio, con bollo e assicurazione, e le attività sportive, con attrezzature, gare, tornei e trasferte, sono spese da concordare prima. Uno scooter o un’auto non diventano una spesa comune solo perché comprati per il figlio.
Per lo sport agonistico la richiesta dovrebbe indicare i costi prevedibili della stagione: il consenso a un corso amatoriale non copre con certezza un’attività molto più onerosa. Se il disaccordo riguarda una scelta di maggiore interesse per il figlio, la decisione è rimessa al giudice (art. 337-ter, comma 3, c.c.).
04
Consenso preventivo, documenti e rimborso
Per le spese da concordare le linee guida di Milano prevedono una sequenza precisa. Il genitore propone la spesa con una richiesta scritta; l’altro deve esprimere per iscritto un dissenso motivato entro dieci giorni, altrimenti il silenzio vale come consenso. Chi ha anticipato invia la documentazione entro trenta giorni, con un mezzo che ne provi la ricezione, e il rimborso va fatto nei quindici giorni successivi.
Una richiesta efficace indica costo, durata e ragione della scelta e allega preventivo o prescrizione. Un rifiuto generico è debole quanto una spesa comunicata a cose fatte: se nasce una contestazione, si guarda all’interesse del figlio, all’utilità della spesa e alla sua sostenibilità per i genitori. Le cure urgenti, anche private, non attendono il consenso.
Conserva fatture, ricevute, prescrizioni e messaggi, ordinati per data. Se il rimborso non arriva si usano gli strumenti di recupero descritti più avanti; se la spesa è contestata nella sua natura o necessità, può servire prima una decisione del giudice.
05
Figli maggiorenni e universitari: fino a quando e a chi si paga
Il mantenimento non cessa automaticamente a diciotto anni. L’art. 337-septies c.c. consente al giudice, valutate le circostanze, di disporre un assegno periodico per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente; ai figli maggiorenni con handicap grave si applicano integralmente le regole previste per i minori.
Si valutano autonomia economica effettiva, percorso di studi e impegno nella ricerca di un lavoro, in rapporto all’età e alle circostanze. L’obbligo non prosegue senza limiti davanti a un’inerzia ingiustificata, ma un impiego saltuario non equivale necessariamente all’indipendenza. Per l’università, secondo le linee guida milanesi, le tasse di atenei pubblici non richiedono accordo, l’ateneo privato e l’alloggio fuori sede sì.
Il versamento diretto al figlio
Salvo diversa determinazione del giudice, l’assegno è versato direttamente al figlio maggiorenne (art. 337-septies), che può chiederlo anche in prima persona o definirlo con una negoziazione assistita con i genitori (art. 6, comma 1-bis, d.l. 132/2014). Se vive ancora con un genitore che sostiene le spese di casa, va scritto chi riceve che cosa. Chi ritiene il figlio ormai autonomo non sospende i pagamenti da sé, ma chiede la revisione o la revoca dell’assegno.
06
Revisione dell’assegno: quando le condizioni cambiano
Se sopravvengono giustificati motivi, le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti sui contributi economici (art. 473-bis.29 c.p.c.; art. 337-quinquies c.c.). Serve un cambiamento stabile dell’equilibrio su cui l’assegno era stato fissato, come:
- la perdita del lavoro o una variazione duratura dei redditi;
- un diverso collocamento o nuovi tempi di permanenza del figlio;
- nuove esigenze scolastiche o sanitarie, o costi cresciuti con l’età;
- l’indipendenza economica raggiunta dal figlio maggiorenne.
Un nuovo figlio o una nuova convivenza non cambiano l’assegno in automatico. Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (art. 315 c.c.): il giudice verifica se e quanto il mantenimento del nuovo nato riduce la capacità di contribuire del genitore, senza cancellare il diritto dei figli già nati. Il nuovo partner non ha obblighi verso il figlio dell’altro; conta solo se cambia le risorse effettive del genitore.
Un’intesa tra i genitori si formalizza con un ricorso congiunto o con una negoziazione assistita, che con figli minori o maggiorenni non autosufficienti richiede l’autorizzazione del pubblico ministero (art. 6 d.l. 132/2014). Altro è l’aggiornamento all’inflazione: l’assegno si adegua automaticamente agli indici ISTAT, se le parti o il giudice non hanno indicato un altro parametro (art. 337-ter c.c.).
07
Se il mantenimento non viene pagato
I provvedimenti sul contributo per i figli, anche se temporanei, sono immediatamente esecutivi e permettono di iscrivere ipoteca giudiziale (art. 473-bis.36 c.p.c.). Con il titolo si notifica il precetto, che intima di pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni (art. 480 c.p.c.), poi si procede al pignoramento di stipendio, conto o altri beni.
Il pagamento diretto dal datore di lavoro
Se l’inadempimento dura da almeno trenta giorni, dopo la messa in mora il genitore creditore può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione a chi paga periodicamente somme all’obbligato, come il datore di lavoro o l’ente pensionistico, chiedendo di ricevere direttamente l’assegno (art. 473-bis.37 c.p.c.). Il terzo paga dal mese successivo alla notifica; se non lo fa, si agisce esecutivamente contro di lui. In alternativa, l’art. 316-bis c.c. permette di chiedere al tribunale un decreto che ordini di versare una quota dei redditi dell’obbligato all’altro genitore.
Se c’è il pericolo che l’obbligato si sottragga, il giudice può imporgli una garanzia o autorizzare il sequestro di beni e crediti (art. 473-bis.36). Per le gravi inadempienze, anche economiche, può modificare i provvedimenti, ammonire il genitore, fissare una somma per ogni violazione successiva, applicare una sanzione da 75 a 5.000 euro e condannarlo al risarcimento dei danni (art. 473-bis.39 c.p.c.).
Il profilo penale
L’art. 570-bis c.p. punisce con le pene dell’art. 570 chi viola gli obblighi economici in materia di separazione, divorzio e affidamento condiviso dei figli; far mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori è reato anche ai sensi dell’art. 570. Quando una denuncia va valutata, coordiniamo il recupero civile con l’assistenza penale dello studio.
Una regola vale in entrambe le direzioni: il mancato pagamento non autorizza a interrompere gli incontri del figlio con l’altro genitore, e chi paga non può sospendere l’assegno perché gli incontri vengono ostacolati.
08
Da dove partire: documenti e primo incontro
Per impostare o rivedere il mantenimento servono il provvedimento o l’accordo in vigore, dichiarazioni dei redditi e buste paga recenti, un prospetto delle spese ricorrenti del figlio e le ricevute delle spese straordinarie. Se l’assegno non è pagato, aggiungi l’elenco mensile delle somme ricevute e mancanti, con gli estratti conto.
Esaminati i documenti, ricostruiamo esigenze del figlio e risorse dei genitori, prepariamo un conteggio leggibile e indichiamo le strade praticabili: accordo, negoziazione assistita, ricorso o recupero forzato. Le altre questioni della crisi familiare sono descritte nella pagina sull’assistenza dell’avvocato matrimonialista a Milano. Prima dell’incarico forniamo un preventivo scritto; per fissare un incontro, anche in videochiamata, puoi contattarci.

