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Quando si configura la sottrazione internazionale
La sottrazione può consistere nel trasferimento del figlio in un altro Stato o nel suo mancato rientro dopo un soggiorno concordato, come una vacanza. Per la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 è illecita se viola i diritti di affidamento previsti dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore, esercitati in concreto o che lo sarebbero stati senza la sottrazione (art. 3).
Non serve una sentenza: quei diritti possono derivare dalla legge, da un provvedimento o da un accordo, e comprendono il diritto di decidere dove il figlio vive (art. 5). In Italia la residenza abituale si sceglie di comune accordo anche dopo la separazione (artt. 316 e 337-ter c.c.): nemmeno il genitore con cui il figlio vive può quindi trasferirlo all’estero da solo, salvo diversa decisione del giudice.
La residenza abituale si ricostruisce dalla vita concreta del figlio – scuola, cure, relazioni – non dalla cittadinanza o dalla sola iscrizione anagrafica. La Convenzione riguarda i minori di sedici anni (art. 4) e opera solo tra Stati che vi aderiscono e ne hanno accettato l’adesione (art. 38): è la prima verifica che facciamo.
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Come si chiede il ritorno: Autorità centrale e documenti
La domanda di ritorno, o di rimpatrio, passa di regola dall’Autorità centrale: in Italia l’Ufficio Autorità centrali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia. Si parte dal modulo di primo contatto del Ministero; l’Ufficio indica poi documenti e moduli per lo Stato in cui si trova il figlio. L’assistenza delle Autorità centrali è gratuita.
Le Autorità centrali localizzano il minore, cercano un ritorno volontario e avviano o agevolano il procedimento (art. 7), ma decide il giudice dello Stato di rifugio; in alcuni Paesi serve un avvocato del posto, e ci si può anche rivolgere direttamente al giudice estero (art. 29). Prepariamo l’istanza e ci coordiniamo, quando occorre, con avvocati abilitati in quello Stato.
Servono i documenti del figlio, i provvedimenti sull’affidamento e le prove della residenza in Italia, come frequenza scolastica, pediatra e vaccinazioni, tradotti nella lingua dello Stato richiesto. Se non si sa dove sia il figlio, il Ministero indica di presentare denuncia chiedendo espressamente l’inserimento dei nomi nelle banche dati Interpol e SIRENE.
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Tempi, termine di un anno e affidamento
Non c’è una scadenza per chiedere il ritorno, ma il tempo pesa. Se il procedimento davanti al giudice dello Stato di rifugio inizia entro un anno dalla sottrazione, il ritorno va ordinato subito, salve le eccezioni; dopo un anno va ordinato comunque, a meno che il figlio risulti integrato nel nuovo ambiente (art. 12). Il giudice deve procedere con urgenza e, dopo sei settimane senza decisione, se ne possono chiedere le ragioni (art. 11). I mesi persi in trattative e rinvii del rientro possono favorire chi ha portato via il figlio.
Il ritorno non decide l’affidamento
L’ordine di ritorno ripristina la situazione precedente e non stabilisce con quale genitore vivrà il figlio (art. 19); finché il ritorno non è escluso, il giudice dello Stato di rifugio non decide sull’affidamento (art. 16). Per questo valutiamo subito se avviare o modificare in Italia il procedimento sull’affidamento dei figli. Nell’attesa si possono chiedere contatti provvisori con il figlio; se il trasferimento era autorizzato ma le visite non vengono rispettate, le Autorità centrali possono aiutare a organizzare il diritto di visita (art. 21).
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Se il figlio è stato portato in Italia: il tribunale per i minorenni
Quando un minore residente all’estero viene portato o trattenuto in Italia si applica la legge 15 gennaio 1994, n. 64. L’Autorità centrale trasmette la richiesta al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il figlio, che chiede in via d’urgenza l’ordine di ritorno (art. 7); per un minore che si trova a Milano decide il Tribunale per i minorenni di Milano.
Il tribunale decide in camera di consiglio, con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sentiti la persona presso cui si trova il figlio, il pubblico ministero e, se del caso, il minore; il genitore richiedente può comparire e chiedere di essere sentito. Il decreto è subito esecutivo: il ricorso per cassazione non ne sospende l’esecuzione, curata dal procuratore con i servizi minorili.
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Se la domanda di ritorno riguarda te: le eccezioni
Assistiamo anche il genitore che riceve una domanda di ritorno. Non deve dimostrare di essere il genitore più adatto: il giudice non decide l’affidamento, ma solo se il figlio deve tornare. Può negarlo solo nei casi previsti, e per i primi due la prova spetta a chi si oppone (art. 13):
- il richiedente non esercitava di fatto l’affidamento, oppure aveva acconsentito al trasferimento o lo ha accettato in seguito;
- il ritorno esporrebbe il figlio a un fondato rischio di pericoli fisici o psichici o a una situazione intollerabile;
- il figlio si oppone e ha età e maturità sufficienti perché si tenga conto della sua opinione;
- il procedimento è iniziato dopo un anno e il figlio si è integrato nel nuovo ambiente (art. 12);
- il ritorno contrasterebbe con i principi fondamentali dello Stato richiesto sui diritti umani (art. 20).
Il giudice accerta queste circostanze in modo rigoroso, su prove precise: messaggi sul consenso, certificati, denunce, provvedimenti di protezione. In presenza di violenza domestica esaminiamo i rischi per il figlio e l’effettività delle misure di protezione nello Stato di ritorno.
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Regolamento Bruxelles II ter, Convenzione del 1996 e Stati non aderenti
Tra gli Stati dell’Unione europea, esclusa la Danimarca, dal 1° agosto 2022 il regolamento (UE) 2019/1111, detto Bruxelles II ter, integra la Convenzione del 1980 (artt. 22–29). Il giudice di primo grado decide entro sei settimane, e così quello dell’impugnazione da quando può esaminarla, salvo circostanze eccezionali.
Il figlio capace di discernimento deve poter esprimere la sua opinione (artt. 21 e 26). Il ritorno non può essere negato senza sentire chi lo chiede, né per il solo grave rischio se sono previste misure adeguate a proteggere il figlio dopo il rientro (art. 27). Se è negato solo per il grave rischio o per l’opposizione del minore, il giudice della residenza abituale, già investito o adito entro tre mesi dalla notificazione del diniego, può decidere sull’affidamento: se la sua decisione comporta il ritorno, è eseguibile negli altri Stati membri (art. 29).
Convenzione del 1996 e Stati che non applicano quella del 1980
La Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, in vigore per l’Italia dal 2016, lascia a determinate condizioni la competenza sull’affidamento allo Stato della residenza abituale precedente (art. 7). Se lo Stato di rifugio non applica con l’Italia la Convenzione del 1980, l’Autorità centrale non può intervenire: si agisce con le procedure locali, tramite un avvocato del posto, e, per i cittadini italiani, con il supporto del Ministero degli Affari esteri e dei consolati.
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Se temi che il figlio venga portato all’estero
Le procedure dell’Aja intervengono a sottrazione avvenuta; prima si può prevenirla. Trasferire all’estero la residenza del figlio è una decisione di maggiore interesse, che richiede l’accordo di entrambi i genitori o la decisione del giudice (art. 337-ter c.c.).
- Documenti per l’espatrio. Il passaporto del minore richiede l’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 3 legge 1185/1967). Se il figlio ha già un documento valido per l’espatrio, il Ministero della Giustizia indica di chiedere in questura la revoca dell’autorizzazione all’espatrio.
- Provvedimenti urgenti. Al tribunale della residenza abituale del figlio, o al giudice della causa pendente, si può chiedere di vietarne l’espatrio senza il consenso di entrambi. Se il pregiudizio è imminente e irreparabile, o convocare prima l’altro genitore comprometterebbe la misura, il giudice provvede con decreto subito esecutivo, da confermare in un’udienza entro quindici giorni (art. 473-bis.15 c.p.c.).
- Visti e impegni scritti. Si può segnalare il proprio dissenso al consolato del Paese che richiede il visto; per un viaggio concordato conviene un impegno firmato a rientrare in una data precisa.
Se il figlio viene portato senza consenso in un’altra città italiana, per un anno resta competente il tribunale dell’ultima residenza abituale (art. 473-bis.11 c.p.c.).
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La sottrazione come reato e il risarcimento del danno
Condurre o trattenere all’estero un minore contro la volontà del genitore che esercita la responsabilità genitoriale, impedendogliene in tutto o in parte l’esercizio, è reato anche se lo fa l’altro genitore: l’art. 574-bis c.p. prevede la reclusione da uno a quattro anni, da sei mesi a tre se il minore ha compiuto quattordici anni e acconsente. Dopo la sentenza n. 102 del 2020 della Corte costituzionale, la sospensione dalla responsabilità genitoriale del genitore condannato non è più automatica.
Il reato è procedibile d’ufficio: con la sentenza n. 71 del 2024 la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole la differenza rispetto alla sottrazione di persone incapaci dell’art. 574 c.p., punita a querela, anche per la difficoltà di ritrovare il minore all’estero. Denuncia e domanda di ritorno sono percorsi distinti: la prima non produce un ordine di ritorno, la seconda non attende una condanna. La denuncia può indurre chi ha sottratto il figlio a non rientrare, avverte il Ministero della Giustizia, ma serve quando non si sa dove sia: ne valutiamo i tempi insieme all’assistenza penale dello studio.
Il risarcimento del danno
Ogni reato che abbia causato un danno, anche non patrimoniale, obbliga al risarcimento (art. 185 c.p.), da chiedere come parte civile o in sede civile. Nel procedimento di famiglia, se un genitore arreca pregiudizio al figlio od ostacola l’affidamento, il giudice può condannarlo a risarcire l’altro genitore o, anche d’ufficio, il minore (art. 473-bis.39 c.p.c.). Il danno va provato, senza importi automatici: lo seguiamo con l’area del risarcimento del danno.
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Da dove partire
Nelle prime ore annota data e circostanze della partenza o del mancato rientro, conserva messaggi, biglietti e accordi sul viaggio e raccogli i documenti che provano la vita del figlio in Italia. Non firmare dichiarazioni di consenso o accordi sul trasferimento prima di averli fatti esaminare: potrebbero essere letti come accettazione.
Al primo colloquio, in studio a Milano o in videochiamata, ricostruiamo i fatti, verifichiamo quale strumento internazionale si applica e indichiamo le iniziative urgenti, civili e penali, con i loro tempi; prima dell’incarico forniamo un preventivo scritto. Il quadro generale è nella pagina sull’assistenza nel diritto di famiglia. Per fissare un incontro puoi contattarci.

