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Avvocato penalista a Milano

Mandato di arresto europeo ed estradizione: come difendersi

Un arresto chiesto da un altro Stato non porta da solo alla consegna: decide la Corte d’appello, in tempi brevi e su motivi precisi. Spieghiamo come funzionano MAE ed estradizione e su cosa si concentra la difesa.

In breve

Due procedure diverse
Il mandato di arresto europeo vale tra gli Stati dell’Unione; con gli altri Paesi si procede per estradizione, con regole, tempi e autorità differenti.
Chi decide
Nessuno può essere consegnato senza una decisione favorevole della Corte d’appello; nell’estradizione l’ultima parola spetta al Ministro della giustizia.
Tempi stretti
Per il mandato europeo la Corte decide di regola entro quindici giorni dall’arresto, e il ricorso in Cassazione va proposto entro cinque giorni.
Cosa si discute
Non si rifà il processo sull’accusa: contano identità, fatti, motivi di rifiuto, salute e possibilità di scontare la pena in Italia.

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MAE o estradizione: prima conta il tipo di richiesta

Il mandato di arresto europeo (MAE) è la decisione con cui l’autorità giudiziaria di uno Stato dell’Unione europea chiede a un altro Stato membro di arrestare e consegnare una persona. In Italia lo disciplina la legge 22 aprile 2005, n. 69, fondata sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ma con condizioni e garanzie precise (art. 1); le stesse regole valgono per la consegna con Islanda e Norvegia.

Il mandato può essere processuale o esecutivo: serve a processare la persona oppure a farle scontare una pena o una misura di sicurezza detentiva già inflitta. La differenza cambia i documenti da acquisire e le richieste possibili, come quella di eseguire la pena in Italia invece che nello Stato che ha emesso il mandato.

Con gli Stati fuori dall’Unione si procede per estradizione: valgono anzitutto le convenzioni internazionali e, se mancano o non dispongono diversamente, gli articoli 697 e seguenti del codice di procedura penale (art. 696 c.p.p.). Le regole del MAE non si trasferiscono automaticamente all’estradizione.

Il primo contatto è spesso un controllo in aeroporto o alla frontiera, perché la segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS), se contiene le informazioni richieste, equivale al mandato (art. 13, comma 3, L. 69/2005). Prima di valutare un’opposizione identifichiamo l’autorità che chiede la consegna, il titolo trasmesso e la disciplina applicabile, senza fermarci a come la richiesta viene chiamata in una comunicazione informale.

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Estradizione passiva e attiva: chi consegna e chi chiede

Si parla di estradizione passiva quando uno Stato estero chiede all’Italia di consegnare una persona che si trova qui. Servono due decisioni: prima la Corte d’appello verifica se esistono le condizioni (art. 701 c.p.p.), poi il Ministro della giustizia decide se concederla, entro quarantacinque giorni (art. 708). Né la sentenza favorevole né il consenso della persona rendono l’estradizione obbligatoria.

Il Ministro non dà corso alla domanda che possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato (art. 697 c.p.p.), e il suo decreto si può impugnare davanti al giudice amministrativo (art. 708, comma 5). Il cittadino italiano può essere estradato solo se una convenzione internazionale lo prevede espressamente, e mai per reati politici (art. 26 Cost.).

L’estradizione attiva è il caso opposto: è l’Italia a chiedere la consegna di un imputato o di un condannato che si trova all’estero. La domanda la presenta il Ministro della giustizia, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d’appello del distretto in cui si procede o in cui è stata pronunciata la condanna (art. 720 c.p.p.). All’estero la procedura segue le regole dello Stato richiesto; in Italia l’estradato non può essere detenuto per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli per cui è stato consegnato, salvo eccezioni (principio di specialità, art. 721).

Lo schema è simile per il MAE emesso dall’Italia, firmato dal giudice che ha disposto la custodia in carcere o gli arresti domiciliari, o dal pubblico ministero per l’esecuzione di una pena di almeno un anno (art. 28 L. 69/2005). Il mandato perde efficacia se il provvedimento italiano su cui si fonda è revocato o annullato (art. 31): chi è ricercato all’estero ha spesso il primo margine di difesa proprio in Italia. La custodia sofferta all’estero si computa nei termini di custodia cautelare e, per il MAE, nella pena (art. 722 c.p.p.; art. 33 L. 69/2005).

03

Arresto, convalida e misure cautelari ai fini della consegna

Se la persona è segnalata nel SIS, la polizia giudiziaria la arresta e la mette entro ventiquattro ore a disposizione del presidente della Corte d’appello del distretto dell’arresto (art. 11 L. 69/2005). Entro quarantotto ore il presidente, o un magistrato delegato, la sente con un difensore e, se necessario, un interprete: la libera se l’arresto è avvenuto per errore di persona o fuori dai casi di legge, altrimenti lo convalida e decide sulla misura (art. 13).

Se il mandato arriva tramite il Ministero o dall’autorità estera, decide la Corte d’appello (art. 9). La misura non richiede gravi indizi di colpevolezza: serve solo a evitare che la persona si sottragga alla consegna e non può essere disposta se vi sono ragioni per ritenere che esistano cause ostative. Oltre al carcere sono possibili misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari; contro l’ordinanza è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 719 c.p.p., richiamato dall’art. 9). Entro cinque giorni il presidente sente la persona e la informa del mandato e della facoltà di acconsentire alla consegna (art. 10).

Nell’estradizione la Corte d’appello può applicare una misura anche prima che arrivi la domanda, se lo Stato estero dichiara di aver emesso un provvedimento restrittivo, descrive i fatti e c’è pericolo di fuga (art. 715 c.p.p.); nei casi urgenti arresta la polizia giudiziaria, e il presidente della Corte decide sulla convalida entro quarantotto ore da quando la persona gli è messa a disposizione (art. 716). La misura cade se il Ministro non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida o se domanda e documenti non arrivano entro quaranta giorni, salvo diverse previsioni delle convenzioni; è comunque revocata dopo un anno senza sentenza favorevole della Corte d’appello, un anno e sei mesi se c’è ricorso per cassazione, salvo brevi proroghe (art. 714).

Difensore, interprete e traduzione

Chi è arrestato per un MAE va avvertito della facoltà di nominare un difensore di fiducia, altrimenti ne riceve uno d’ufficio, e del diritto a un interprete (art. 12 L. 69/2005). Va informato anche che può nominare un difensore nello Stato di emissione, e il presidente della Corte d’appello avvisa subito l’autorità estera della nomina (art. 9, comma 5-bis): la difesa sulla consegna si svolge in Italia, quella sull’accusa all’estero, e le due vanno coordinate.

Il mandato deve arrivare tradotto in italiano e le informazioni sulla procedura vanno date in una lingua che la persona conosce (artt. 6, 10 e 13). Chi non conosce l’italiano ha diritto a un interprete senza costi e alla traduzione degli atti fondamentali (art. 143 c.p.p.; la direttiva 2010/64/UE prevede di regola anche la traduzione scritta del mandato); gli atti del procedimento estero vanno chiesti allo Stato di emissione. Nell’estradizione la Corte nomina un interprete quando serve (art. 704 c.p.p.).

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Che cosa decide la Corte d’appello e quando può rifiutare la consegna

Nessuna consegna è possibile senza una decisione favorevole della Corte d’appello (art. 5 L. 69/2005; art. 701 c.p.p.). Per il MAE è competente la Corte del distretto in cui la persona ha residenza, dimora o domicilio quando il mandato arriva, oppure, se è stata arrestata dalla polizia giudiziaria su segnalazione, quella del distretto dell’arresto; criteri analoghi valgono per l’estradizione. Chi vive o viene arrestato nel distretto di Milano – più ampio della città: comprende, tra gli altri, il circondario di Busto Arsizio, in cui ricade l’aeroporto di Malpensa – affronta il procedimento davanti alla Corte d’appello di Milano.

Il giudizio sulla consegna non è un nuovo processo sull’accusa. Un documento utile a dimostrare l’innocenza può richiedere iniziative nello Stato di emissione; un errore sull’identità o una precedente decisione sugli stessi fatti incidono invece direttamente sulla consegna. Se le informazioni trasmesse non bastano, la Corte chiede informazioni integrative allo Stato di emissione (art. 16).

La Corte deve rifiutare la consegna se il reato è estinto per amnistia e sul fatto c’è giurisdizione italiana, se la persona aveva meno di quattordici anni o se per gli stessi fatti esiste già una decisione definitiva in Italia o in un altro Stato dell’Unione, purché l’eventuale pena sia stata eseguita, sia in esecuzione o non sia più eseguibile (art. 18). Rifiuta anche se la consegna viola i diritti fondamentali (art. 2) o se il fatto non è reato in Italia, salvo le categorie di reati gravi per cui la doppia punibilità non si verifica (artt. 7 e 8). Un procedimento precedente non basta richiamarlo: ne verifichiamo contenuto ed effetti.

I motivi di rifiuto facoltativo sono valutati caso per caso. Per un MAE processuale contano il reato commesso in tutto o in parte in Italia e un procedimento italiano in corso per lo stesso fatto; un procedimento diverso, anche se collegato alla stessa vicenda, non basta necessariamente (art. 18-bis). Per una condanna pronunciata in assenza, la Corte può rifiutare se il mandato non indica alcuna delle garanzie previste e lo Stato di emissione non le chiarisce neppure su richiesta (art. 18-ter).

Nell’estradizione, salvo diversa previsione della convenzione, la Corte verifica anche che ci siano gravi indizi di colpevolezza o una condanna irrevocabile e che in Italia non vi sia un procedimento o una sentenza irrevocabile per lo stesso fatto. Si pronuncia contro, tra l’altro, se il procedimento estero non assicura i diritti fondamentali, se c’è rischio di persecuzioni, pena di morte o trattamenti inumani, o per il reato politico (artt. 698 e 705 c.p.p.).

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Scontare la pena in Italia non significa cancellarla

Per un MAE esecutivo la Corte d’appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di chi, di qualsiasi nazionalità, risiede o dimora in Italia legittimamente, effettivamente e in via continuativa da almeno cinque anni, purché disponga che la pena sia eseguita in Italia (art. 18-bis, comma 2, L. 69/2005, modificato dal decreto-legge 69/2023, convertito dalla legge 103/2023). È una possibilità, non un’esenzione automatica dalla consegna.

Il radicamento si valuta in concreto, guardando alle opportunità di reinserimento sociale: durata e modalità della residenza, tempo trascorso dal reato, altri reati, regolarità di contributi e imposte, rispetto delle norme sul soggiorno, legami familiari, linguistici, sociali ed economici (comma 2-bis). Un certificato anagrafico è un punto di partenza, non la prova completa: verifichiamo se i documenti descrivono una vita davvero organizzata in Italia o soltanto un indirizzo formale.

Nel MAE processuale, per il cittadino o il residente da almeno cinque anni, la consegna può essere subordinata al rinvio in Italia per scontare l’eventuale pena (art. 19, comma 2); il processo, però, si svolge all’estero.

Per questo non presentiamo una richiesta generica di restare vicino alla famiglia. Prima individuiamo il risultato giuridico da chiedere – l’esecuzione in Italia di una condanna già esistente o la garanzia del ritorno dopo il processo – e poi raccogliamo i documenti che lo sostengono, senza confondere il luogo del processo con quello in cui si sconta la pena.

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Salute e diritti fondamentali: conta il rischio concreto

Una malattia non impedisce di per sé l’esecuzione di un MAE. Con la sentenza n. 177 del 2023 la Corte costituzionale ha chiarito che la consegna non può esporre la persona al rischio di un deterioramento rapido, significativo e irrimediabile della salute, né a una riduzione dell’aspettativa di vita. Conta il collegamento tra la condizione individuale e le conseguenze concrete della consegna, non la sola diagnosi.

Se il rischio è serio, la Corte d’appello sospende la decisione e chiede allo Stato di emissione informazioni sulle condizioni di detenzione e di cura; se entro un termine ragionevole non emerge una soluzione adeguata, rifiuta la consegna. Per pericoli temporanei o sopravvenuti il presidente della Corte può anche sospendere una consegna già decisa (art. 23, comma 3, L. 69/2005).

Raccogliamo perciò relazioni mediche aggiornate su cure in corso, continuità dei trattamenti, assistenza necessaria e rischi del trasferimento, e valutiamo quali chiarimenti chiedere sulle cure disponibili nello Stato di emissione: un problema organizzativo risolvibile è diverso da un rischio grave che le condizioni prospettate non permettono di superare.

Nell’estradizione la regola è scritta nel codice: la Corte si pronuncia contro se ragioni di salute o di età comportano il rischio di conseguenze di eccezionale gravità (art. 705, comma 2, lettera c-bis, c.p.p.). I due sistemi non vanno sovrapposti: lo stesso certificato va valutato rispetto alla procedura effettivamente in corso.

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Tempi, consenso alla consegna e ricorso per cassazione

Il MAE va eseguito con la massima urgenza. La Corte d’appello decide con sentenza in camera di consiglio entro quindici giorni dall’esecuzione della misura o dall’arresto, prorogabili fino a dieci se servono informazioni dallo Stato di emissione (art. 17). Se la decisione definitiva tarda oltre i limiti dell’art. 22-bis, la custodia in carcere va rivalutata e infine sostituita con misure come il divieto di espatrio o l’obbligo di presentazione.

La persona può acconsentire alla consegna, alla presenza del difensore, anche in udienza fino alla fine della discussione; l’udienza per la decisione è allora fissata entro quattro giorni (art. 14). Il consenso è irrevocabile, come l’eventuale rinuncia al principio di specialità, che permette allo Stato di emissione di procedere anche per reati anteriori diversi da quello del mandato (art. 10). Prima di prestarlo ne esaminiamo le conseguenze: non è una scorciatoia per tornare liberi.

Contro la sentenza si può proporre ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla conoscenza legale, che di regola coincide con la lettura in udienza; il termine è di tre giorni se c’è stato consenso (art. 22). Il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (art. 606, comma 1, lettere a, b e c, c.p.p.), sospende l’esecuzione e la Cassazione decide entro dieci giorni. Divenuta irrevocabile la decisione, la consegna avviene entro dieci giorni; se il termine scade per cause non imputabili alla persona, la custodia perde efficacia (art. 23).

Nell’estradizione i tempi sono più lunghi: requisitoria del procuratore generale entro trenta giorni, dieci giorni alla difesa per esaminare gli atti e depositare memorie (art. 703 c.p.p.), decisione della Corte entro sei mesi (art. 704), ricorso per cassazione anche per il merito (art. 706), poi quarantacinque giorni per la decisione del Ministro, scaduti i quali la persona detenuta è liberata (art. 708). Se la persona acconsente all’estradizione davanti al difensore, il giudizio della Corte non si svolge (art. 701).

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Quali documenti esaminiamo e quali strade valutiamo

Partiamo dal mandato o dalla domanda di estradizione e dal provvedimento su cui si fondano: identità della persona richiesta, fatti, date, luogo della condotta, finalità della richiesta. Non ci basiamo sul nome del reato: una descrizione concreta può mostrare una coincidenza con fatti già giudicati o, al contrario, un episodio distinto.

Acquisiamo poi verbali e comunicazioni, distinguendo data dell’arresto, informazioni fornite, dichiarazioni rese e notifiche: servono a capire la fase raggiunta, perché la sola data scritta sul mandato non dice quali iniziative siano ancora possibili né quali termini stiano correndo.

Di un procedimento precedente chiediamo il provvedimento completo, non solo l’esito: quali fatti sono stati decisi, nei confronti di chi, con quale definitività e che cosa risulta sull’esecuzione della pena. Per una condanna pronunciata in assenza ricostruiamo da notifiche, verbali e atti esteri la conoscenza del processo e la difesa svolta, senza dedurre dalla sola assenza né la regolarità della condanna né l’impossibilità della consegna.

Se emerge un motivo di rifiuto, lo sosteniamo con una memoria legata a documenti precisi, che spieghi la regola invocata e il fatto che la rende applicabile; obiezioni generiche rischiano di lasciare senza risposta il punto decisivo. Se mancano informazioni essenziali, chiediamo che la Corte solleciti chiarimenti mirati allo Stato di emissione, invece di trattare ogni lacuna come prova che la consegna è impossibile.

Dopo una decisione sfavorevole valutiamo subito l’impugnazione, senza prospettare un riesame integrale delle accuse, e individuiamo le iniziative da prendere nel procedimento estero: difesa sulla consegna e difesa sul merito hanno obiettivi distinti, da coordinare sugli atti disponibili. Per le altre fasi del procedimento penale in Italia, dalla convalida dell’arresto al giudizio in Cassazione, vedi la pagina sull’assistenza penale dello studio.

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Da dove partire

Se un familiare è stato arrestato su richiesta di un altro Stato, o se hai saputo di un mandato o di una domanda di estradizione a tuo carico, porta al primo colloquio quello che hai: il mandato o la domanda, il verbale di arresto e le ordinanze ricevute, il decreto che fissa l’udienza, sentenze o atti del procedimento estero, documenti su residenza, lavoro e famiglia in Italia e, se rilevanti, certificazioni mediche aggiornate.

I termini si contano in giorni: conviene contattarci appena possibile, indicando la data dell’arresto o della notifica. Valutiamo anzitutto quale procedura è in corso e quali questioni si possono sostenere con documenti, distinguendole dalle iniziative da prendere all’estero. Il colloquio si svolge nello studio di Milano o in videochiamata, anche in inglese; prima dell’incarico forniamo un preventivo scritto.

Diritto penale

Domande frequenti

02 8295 4969

Un mandato di arresto europeo significa che sono già stato condannato?

No. Il mandato di arresto europeo può servire sia a svolgere un procedimento penale nello Stato che lo ha emesso, sia a eseguire una pena o una misura di sicurezza già inflitta. Per capire di quale caso si tratta bisogna leggere il mandato e il provvedimento su cui si fonda. La distinzione cambia le verifiche difensive e le richieste possibili: per un mandato esecutivo si può chiedere di scontare la pena in Italia, per un mandato processuale di essere rinviati in Italia dopo il processo.

Essere cittadino italiano impedisce la consegna?

No, la cittadinanza non è un divieto automatico. Nel MAE può permettere di scontare in Italia la pena chiesta con un mandato esecutivo, oppure di ottenere la garanzia del rientro dopo un processo all’estero; le stesse possibilità valgono per chi risiede stabilmente in Italia da almeno cinque anni. Sono strade con presupposti ed effetti diversi, che non cancellano il mandato né l’accusa. Verso i Paesi fuori dall’Unione, invece, il cittadino può essere estradato solo se una convenzione internazionale lo prevede espressamente.

Posso oppormi alla consegna perché sono già stato giudicato?

Può essere un motivo di rifiuto, ma occorre una decisione definitiva sugli stessi fatti, oltre alle altre condizioni previste dalla legge. Non basta che due procedimenti riguardino reati con un nome simile: contano condotta, date e persone coinvolte. Esaminiamo il provvedimento completo e il mandato; se c’è stata una condanna, verifichiamo anche che la pena sia stata eseguita, sia in esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato che l’ha inflitta.

Una malattia impedisce automaticamente l’esecuzione del MAE?

No. Conta il rischio concreto che la consegna comporta per la salute, non soltanto l’esistenza di una patologia. Servono documentazione medica individuale e aggiornata e, spesso, chiarimenti dello Stato di emissione sulle cure e sulle condizioni di detenzione. Se il rischio di un peggioramento grave e irrimediabile non può essere escluso entro un termine ragionevole, la Corte d’appello rifiuta la consegna; un problema risolvibile nell’organizzazione delle cure, invece, non basta.

Se la consegna viene rifiutata, il procedimento estero è annullato?

No: il rifiuto della consegna e la decisione sull’accusa sono cose diverse, e il procedimento nello Stato di emissione può proseguire. Quando la consegna è rifiutata perché la pena sia eseguita in Italia, la conseguenza prevista è proprio l’esecuzione della pena qui, non la sua cancellazione. Per questo, accanto alla difesa sulla consegna, valutiamo le iniziative da prendere nel procedimento estero, da coordinare con la difesa in quello Stato.

Chi decide sull’estradizione verso un Paese che non fa parte dell’Unione europea?

Decidono due autorità, una dopo l’altra. Prima la Corte d’appello verifica in camera di consiglio se esistono le condizioni per l’estradizione, e contro la sua sentenza si può ricorrere in Cassazione anche per il merito. Se la decisione è favorevole, o se la persona ha acconsentito, il Ministro della giustizia decide entro quarantacinque giorni se concederla, e può rifiutarla anche per ragioni legate agli interessi essenziali dello Stato. Contro il decreto del Ministro è possibile ricorrere al giudice amministrativo.

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