Quanto incide il vincolo della continuazione sulla determinazione della pena quando i reati che lo compongono sono puniti con pene di natura diversa, una detentiva e una pecuniaria? La Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 9251 depositata il 6 marzo 2025, interviene su un tema solo in apparenza tecnico, ma di cruciale importanza per l’esecuzione concreta della pena e, di riflesso, per la strategia difensiva. Nel caso di specie, l’imputato – indicato in sentenza come M. I. – era stato condannato per un reato principale punito con la reclusione e per un cosiddetto «reato satellite» sanzionato con la multa. In appello l’aumento ex art. 81 c.p. era stato calcolato sommando meccanicamente giorni di reclusione a importi pecuniari, con il rischio di superare la soglia legale della sanzione minore.
In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, unificati dal vincolo della continuazione, l'aumento della pena detentiva prevista per il reato più grave deve essere ragguagliato, per effetto della conversione, alla pena pecuniaria prevista per il reato satellite, ma non potrà in alcun caso superare il massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave.
La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 40983/2018 e i precedenti conformi nn. 8667/2019 e 22088/2020, mette ordine nella giungla delle prassi difformi. Il criterio cardine è la ragguaglio tra pena detentiva e pecuniaria: si parte dalla pena del reato più grave (reclusione), la si converte in quota pecuniaria (art. 135 c.p.) e si calcola l’aumento. Tuttavia, una volta «monetizzata» la reclusione, tale aumento non può mai oltrepassare il massimo edittale previsto per il reato meno grave. In tal modo, spiega la Cassazione, si evita che il reato satellite – pensato dal legislatore come di minore allarme sociale – generi un effetto moltiplicatore sproporzionato.
La Cassazione sottolinea che il limite al «superamento del massimo» discende direttamente dal principio di legalità sancito dall’art. 25, comma 2, Cost. e dall’art. 7 CEDU: la pena deve rimanere entro i confini tracciati dal legislatore per ciascun reato. Un aumento illimitato comporterebbe un’indebita equiparazione di fatti giudicati meno gravi, ledendo il principio di proporzionalità.
La sentenza offre chiarimenti utili agli avvocati penalisti che si trovino a discutere di continuazione tra reati con pene diverse. In particolare:
Non va trascurato, infine, il possibile riflesso sull’esecuzione: qualora la conversione porti a un importo pecuniario irrisorio, l’imputato potrà optare per il pagamento, scongiurando misure alternative restrittive.
La pronuncia n. 9251/2025 consolida un orientamento favorevole alla tutela del principio di proporzionalità nel reato continuato con sanzioni eterogenee. La Cassazione ribadisce che l’aumento di pena non può mai superare il massimo edittale del reato meno grave, colmando un vuoto applicativo e offrendo linee guida operative a giudici e avvocati. Per il professionista del diritto penale, la decisione costituisce un precedente da invocare ogniqualvolta la pena accessoria rischi di trasformarsi, paradossalmente, nella sanzione principale.