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La Corte di cassazione, Sez. VI penale, con la sentenza n. 10062 depositata il 13 marzo 2025, ha annullato ai soli effetti civili la condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Roma nei confronti del direttore amministrativo di una ASL, rinviando il giudice di merito a verificare la sua effettiva qualifica di «ordinatore di spesa». Il provvedimento offre l’occasione per riflettere sul perimetro applicativo del delitto di peculato (art. 314 c.p.) nelle moderne procedure di spesa pubblica, sempre più articolate e caratterizzate dal concorso di più organi.

Il quadro normativo e i fatti di causa

L’art. 314 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o altre cose mobili altrui di cui abbia il possesso «in ragione del suo ufficio». Nel caso esaminato, la ASL aveva liquidato fatture di società private per servizi mai realmente erogati; il pagamento era stato disposto sulla base di documentazione istruttoria inattendibile, ma materialmente eseguito dalla tesoreria dell’ente.

La sentenza pone l’accento su due snodi decisivi:

  • la disponibilità congiunta del denaro pubblico in capo a più funzionari;
  • la complessità della procedura contabile, che prevede l’intervento di vari uffici (istruttoria, ordinazione, liquidazione, tesoreria).

Il principio affermato dalla Cassazione

E' configurabile il delitto di peculato nei confronti dei pubblici ufficiali che, nell'ambito di procedure complesse di contabilità prevedenti il concorso di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo finale, hanno, anche congiuntamente, il possesso del danaro pubblico, ancorché coloro che non hanno espletato l'istruttoria non concorrano nel reato per essere stati indotti in errore sulla debenza dei pagamenti.

Commento: la Corte ribadisce che la soglia di punibilità non va misurata sull'esclusività del possesso, bensì sulla semplice disponibilità materiale o giuridica del bene pubblico. In altre parole, è sufficiente che il funzionario possa incidere sul destino del denaro – anche condividendo tale potere con altri – perché si configuri il peculato se lo distoglie dallo scopo istituzionale. Chi, invece, si limita a eseguire un ordine fondato su presupposti falsi, purché incolpevolmente ingannato, resta esente da responsabilità penale (art. 48 c.p.), pur potendo profilarsi il risarcimento in sede civile.

Implicazioni pratiche per enti e funzionari

Il provvedimento offre preziosi spunti operativi per amministrazioni ed operatori del diritto:

  • Mappatura dei poteri: occorre individuare con precisione chi sia l’«ordinatore della spesa» e chi detenga il possesso, anche solo potenziale, del denaro pubblico.
  • Tracciabilità delle decisioni: la documentazione istruttoria deve consentire di ricostruire l’intero iter, onde evitare che errori o falsificazioni coinvolgano funzionari estranei.
  • Formazione e compliance: programmi di prevenzione dei reati contro la P.A. (Modelli 231) diventano essenziali per ridurre il rischio penale e civile.
  • Responsabilità civile autonoma: l’annullamento «ai soli effetti civili» ricorda che il danno erariale può sopravvivere anche in assenza di condanna penale definitiva.

Conclusioni

La Cassazione, rifacendosi a precedenti conformi (sentt. n. 39039/2013 e 30637/2020), sottolinea che il peculato si fonda su due elementi: disponibilità del bene e dolo di appropriazione. Nelle strutture pubbliche complesse, il confine tra chi decide, chi istruisce e chi paga è spesso labile: ciò amplia il ventaglio dei potenziali responsabili ma, al contempo, consente di escludere dal concorso chi agisce in buona fede, seppur parte del meccanismo di pagamento. Per gli enti pubblici la lezione è chiara: rafforzare i controlli interni non è solo buona amministrazione, è il primo presidio contro la responsabilità penale e il danno erariale.

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