L’affidamento in prova in casi particolari, previsto per i condannati tossicodipendenti dall’art. 94 DPR 309/1990, è uno degli strumenti più flessibili dell’ordinamento penitenziario. La recente sentenza n. 14938 del 2025 della Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, offre un chiarimento sostanziale sul potere di revoca di tale misura quando essa sia stata concessa provvisoriamente. Vediamo in dettaglio i passaggi principali della decisione e le ricadute operative per avvocati e operatori del settore.
Il caso trae origine da una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Palermo del 2024: un detenuto aveva ottenuto l’affidamento in prova in via provvisoria, ma aveva violato le prescrizioni. Il magistrato di sorveglianza, rilevata la violazione, disponeva la revoca e trasmetteva gli atti al tribunale. L’imputato ricorreva per cassazione, sostenendo l’illegittimità della revoca in assenza della decisione del tribunale entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 51-ter, comma 2, ord. pen. La Cassazione è stata quindi chiamata a stabilire se quel termine si applichi anche alla fase provvisoria dell’affidamento.
In caso di affidamento in prova in casi particolari concesso provvisoriamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nelle more della decisione definitiva del competente tribunale, il magistrato di sorveglianza può, in presenza di violazioni delle prescrizioni imposte al detenuto, disporre la revoca della misura, trasmettendo gli atti al tribunale di sorveglianza, che dovrà deliberare sulla richiesta di concessione del beneficio penitenziario senza il necessario rispetto del termine di trenta giorni che l'art. 51-ter, comma 2, ord. pen. prescrive per il diverso caso della sospensione provvisoria di misura definitivamente concessa.
La Corte distingue quindi tra due situazioni: a) sospensione provvisoria di una misura già concessa in via definitiva, ove il termine di 30 giorni è tassativo; b) affidamento in prova concesso provvisoriamente, in cui quel termine non opera. In quest’ultimo scenario il magistrato di sorveglianza, riscontrata la violazione, può revocare immediatamente la misura, garantendo così tempestività e tutela della sicurezza.
La sentenza 14938/2025 si inserisce in questa linea evolutiva, sottolineando come l’istituto dell’affidamento in prova richieda un bilanciamento tra finalità rieducative dell’art. 27 Cost. e esigenze di prevenzione.
Per gli avvocati difensori è essenziale:
Per l’Amministrazione penitenziaria, la decisione conferma l’importanza del monitoraggio costante e del dialogo fra Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) e magistrato di sorveglianza, al fine di segnalare rapidamente ogni irregolarità.
Con la pronuncia n. 14938/2025 la Cassazione ribadisce il principio di proporzionalità, rafforzando i poteri di intervento urgente del magistrato di sorveglianza senza sacrificare il contraddittorio dinanzi al tribunale. La revoca in itinere dell’affidamento in prova non viola il diritto di difesa, poiché l’ultima parola spetta comunque al collegio, ma consente di scongiurare comportamenti incompatibili con il percorso terapeutico-rieducativo. Una guida preziosa, dunque, per chi opera quotidianamente nella delicata fase dell’esecuzione penale esterna.