Con la sentenza n. 12675 depositata il 2 aprile 2025, la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione torna su un tema di grande attualità pratica: il computo, ai sensi dell’art. 657 c.p.p., del tempo di custodia cautelare patito ab initio senza valido titolo. Il caso vedeva imputato F. A. e scaturiva da un’ordinanza del GIP di Catania che aveva negato la detrazione di un periodo di detenzione poi risultato illegittimo. La Suprema Corte, ribadendo un orientamento ormai granitico, ha escluso la fungibilità di tale periodo rispetto alla pena inflitta per un reato permanente (nella specie, associazione a delinquere ex art. 416-bis c.p.) la cui durata era proseguita oltre la permanenza in carcere senza titolo.
Il difensore dell’imputato lamentava la violazione dell’art. 657, comma 4, c.p.p.: a suo dire, la detenzione ingiusta avrebbe dovuto essere scomputata dalla pena finale. La Corte d’appello, prima, e il GIP, poi, avevano rigettato la richiesta assumendo che il reato permanente si fosse protratto ben oltre il periodo di custodia illegittima. Da qui il ricorso in Cassazione, imperniato su un presunto contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. in materia di proporzione della pena e rieducazione.
La Cassazione chiarisce nuovamente che la detrazione ex art. 657 c.p.p. è ammessa solo se la pena da espiare riguarda fatti anteriori (o integralmente coincidenti) con la detenzione priva di titolo. Quando il reato è permanente, la condotta si connota per una natura unitaria e non scomponibile in tanti reati istantanei. Ne discende l’impossibilità di considerare una «frazione temporale» del delitto anteriore alla detenzione, da compensare con quest’ultima.
In tema di esecuzione, il periodo di detenzione subito senza titolo non può detrarsi per fungibilità dalla pena irrogata per un reato permanente la cui consumazione si sia protratta oltre detto periodo, giacché, data la struttura unitaria del reato permanente, non è possibile operarne una scomposizione in una pluralità di reati, alcuni anteriori ed altri posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo.
Commento: la massima pone l’accento sulla natura «unitaria» del reato permanente. La detenzione illegittima può compensare solo pene riferite a fatti già conclusi. Se l’illecito prosegue, il legislatore – e la Corte – negano la fungibilità per evitare che l’autore tragga un indebito vantaggio da una condotta criminosa che egli stesso ha prolungato. Il principio tutela l’esigenza di certezza della pena e impedisce stratagemmi processuali volti a erodere la sanzione.
La Corte richiama la costante giurisprudenza conforme (Cass. nn. 1436/1998, 40329/2013, 6072/2018) e le pronunce della Consulta che, valutando l’art. 657 c.p.p. alla luce degli artt. 3 e 27 Cost., hanno ritenuto ragionevole la distinzione fra reati permanenti e non permanenti. In ambito sovranazionale, la CEDU ammette la compensazione della detenzione ingiusta, ma lascia agli Stati membri il margine per modulare i criteri di imputazione, purché non siano irragionevoli o discriminatori.
La sentenza n. 12675/2025 conferma che, per i reati permanenti, la custodia cautelare subita senza titolo non può essere imputata alla pena se il delitto prosegue oltre quel periodo. Il difensore, prima di proporre un’istanza ex art. 657 c.p.p., dovrà quindi verificare:
In mancanza di tali condizioni, la richiesta verrà respinta, come accaduto nel caso in esame. Lo Studio resta a disposizione per valutare casi concreti e modulare le strategie difensive più idonee.