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La Cassazione chiarisce il divieto di custodia cautelare in carcere per gli over 70: nota a Sentenza n. 13111/2025

Con la pronuncia n. 13111 del 19 febbraio 2025 (dep. 3 aprile 2025) la Prima Sezione penale della Corte di cassazione interviene nuovamente sul tema delle misure cautelari personali, precisando i confini del divieto di custodia in carcere per gli imputati ultrasettantenni. Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale della libertà di Catanzaro che aveva confermato la detenzione in istituto per T. P., ultra-70enne indagato per reati rientranti nel catalogo di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. L’intervento nomofilattico della Suprema Corte ribadisce la preminenza della tutela della persona anziana rispetto alla presunzione «rafforzata» di adeguatezza della misura carceraria.

Il quadro normativo: i commi 3 e 4 dell’art. 275 c.p.p.

L’articolo 275 c.p.p. disciplina i criteri di scelta delle misure cautelari: al comma 3 introduce una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per determinate ipotesi di reato; il comma 4, viceversa, stabilisce un divieto di applicare la stessa misura a soggetti di età superiore ai 70 anni, salvo esigenze eccezionali. La coesistenza di due presunzioni dal contenuto opposto ha generato incertezza interpretativa, risolta da una giurisprudenza tendenzialmente costante nell’affermare la prevalenza della garanzia legata all’età.

I fatti e il dictum della Suprema Corte

La presunzione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sicché, in tal caso, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

La Corte annulla con rinvio l’ordinanza calabrese, ritenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente motivato sull’esistenza di «esigenze di eccezionale rilevanza». Viene così confermata la lettura, già accolta in precedenti arresti (Cass. nn. 1438/2009, 11714/2012, 15911/2015), secondo cui il limite anagrafico configura una regola di prevalenza a tutela della dignità e salute della persona, in linea con gli artt. 27 Cost. e 3 CEDU.

Implicazioni pratiche per la difesa

  • Onere motivazionale rafforzato: il Gip/Gup deve indicare quali concrete circostanze rendano «indispensabile» il carcere, dimostrando l’inidoneità di ogni altra misura meno afflittiva.
  • Valorizzazione delle condizioni di salute: la difesa dovrà produrre documentazione medica idonea a far emergere l’ulteriore vulnerabilità dell’imputato.
  • Ricorso immediato al Tribunale della libertà: l’omessa o carente motivazione sull’«eccezionalità» consente di impugnare tempestivamente l’ordinanza ex art. 309 c.p.p.
  • Rilievo dei precedenti europei: può essere utile richiamare la giurisprudenza CEDU su misure coercitive sproporzionate rispetto all’età (es. Contrada c. Italia).

Conclusioni

La sentenza 13111/2025 rafforza un principio di civiltà giuridica: la custodia cautelare, specie in carcere, è extrema ratio e lo è ancor più quando l’indagato ha superato i 70 anni. Spetta ai giudici motivare in modo puntuale sull’eccezionalità delle esigenze cautelari, evitando applicazioni automatiche fondate esclusivamente sul titolo di reato. Un monito importante che gli operatori del diritto non possono ignorare, nella prospettiva – costituzionale ed europea – di una giustizia penale rispettosa dei diritti fondamentali.

Studio Legale Bianucci