Con la pronuncia 12699/2025 la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che aveva negato l’affidamento terapeutico a un detenuto condannato alla pena sostitutiva della semilibertà, ritenendo applicabile il limite dei due anni di pena espiata previsto dall’art. 67, comma 2, l. 689/1981. La Corte ha invece affermato che tale sbarramento non si estende all’ipotesi disciplinata dall’art. 94 d.P.R. 309/1990. Analizziamo le motivazioni del Supremo Collegio e le ricadute pratiche per gli operatori del diritto.
Il d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) prevede, all’art. 94, l’affidamento terapeutico: una misura alternativa alla detenzione finalizzata al recupero delle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti. Parallelamente, la l. 689/1981 disciplina le pene sostitutive e, all’art. 67, comma 2, introduce un limite: l’affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso solo dopo l’espiazione di almeno due anni.
Il nodo interpretativo sorge quando il condannato a semilibertà (pena sostitutiva ex artt. 66 ss. l. 689/1981) chiede di passare all’affidamento terapeutico. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto che l’art. 67, comma 2, facesse da argine anche a questa diversa misura. La Cassazione, invece, nega l’estensione di un limite considerato eccezionale.
In tema di misure alternative alla detenzione, ai fini dell'accoglimento della richiesta di affidamento terapeutico di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, presentata da condannato alla pena sostitutiva della semilibertà, non opera il limite dei due anni della pena espiata previsto dall'art. 67, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso il carattere eccezionale di tale norma, che ne impedisce l'applicazione estensiva ai casi non espressamente previsti.
La Corte qualifica l’art. 67, co. 2, come norma eccezionale, dunque non suscettibile di applicazione analogica (art. 14 preleggi). Se il legislatore ha voluto imporre un vincolo temporale solo per l’affidamento in prova «ordinario», non si può estendere la condizione all’affidamento terapeutico, che ha una differente ratio: la cura della dipendenza a tutela del detenuto e della collettività. Il principio di individualizzazione della pena (artt. 27, comma 3, Cost. e 1, l. 354/1975) impone infatti di privilegiare percorsi riabilitativi mirati.
Gli avvocati difensori di soggetti tossicodipendenti in regime di semilibertà potranno valorizzare la sentenza per richiedere immediatamente l’affidamento terapeutico, senza dover attendere il biennio di espiazione. Sarà comunque necessario dimostrare, con idonea certificazione sanitaria, la concreta esistenza di un programma riabilitativo e la sussistenza degli altri requisiti di legge (art. 94, co. 2).
Il Tribunale di sorveglianza, dal canto suo, dovrà motivare con particolare rigore le eventuali decisioni di rigetto, non potendo più limitarsi a richiamare il parametro temporale dell’art. 67. La motivazione dovrà concentrarsi su: gravità dei fatti, esito dei percorsi terapeutici già intrapresi, pericolosità sociale attuale del condannato.
La Cassazione n. 12699/2025 conferma l’orientamento “terapeutico” dell’esecuzione penale: la cura della dipendenza non può essere compressa da limiti pensati per altre misure. Per assistiti e difensori si apre così una via più agevole verso l’affidamento terapeutico, coerente con i principi re-educativi dell’art. 27 Cost. e con gli standard europei in tema di diritti dei detenuti.