Il tema della giurisdizione nei delitti di riciclaggio collegati a flussi finanziari internazionali è da anni terreno di dibattito. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14175 del 1° aprile 2025 (dep. 10/04/2025), interviene nuovamente per delineare quando una condotta compiuta in parte sul territorio italiano sia sufficiente a radicare la competenza dei nostri tribunali. Il caso trae origine da un trasferimento elettronico di denaro da un conto estero verso un conto intestato a soggetto diverso presso un istituto di credito italiano; fattispecie tipica nell’era dei pagamenti digitali, ma ricca di implicazioni pratiche per investigatori, banche e professionisti.
In tema di riciclaggio, il delitto realizzato mediante "trasferimento" transfrontaliero di denaro di delittuosa provenienza, per la sua natura di reato a forma libera e a consumazione potenzialmente prolungata, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si realizza un qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi, successivo a precedenti versamenti, da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito, sicché, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta.
La massima, che riprende precedenti del 2020 e delle Sezioni Unite 2017, evidenzia tre punti cardine: natura di reato a forma libera, consumazione potenzialmente prolungata e rilevanza di qualsiasi frazione di condotta in Italia. La Cassazione consolida così la linea interpretativa inaugurata dagli artt. 9, 10 e 16 c.p. sull’efficacia penale nello spazio, letti in combinato disposto con l’art. 648 bis c.p.
Secondo i giudici, il reato di riciclaggio non si esaurisce con il mero versamento iniziale di proventi illeciti su un conto, ma si protrae finché permangono spostamenti volti a ostacolare l’identificazione della provenienza. Ciò determina un ampio margine per l’autorità giudiziaria nazionale, che può intervenire anche se:
Il principio ricorda quanto già affermato in materia di cyber-crime: la presenza di un server in Italia basta per fondare la giurisdizione. Analogamente, qui è sufficiente che il sistema bancario nazionale sia toccato anche una sola volta. Da ciò discende l’obbligo, per gli istituti di credito italiani, di segnalare tempestivamente operazioni sospette (art. 35 D.Lgs. 231/2007), pena la corresponsabilità amministrativa.
Il collegio presieduto da A. P. ribadisce che la qualificazione quale reato a forma libera consente di valorizzare anche condotte minime: l’atto di prelevare o accreditare fondi è sufficiente a cristallizzare il delitto. Ne consegue che:
La sentenza invita, inoltre, i difensori a verificare l’aderenza dei fatti alla formula «frammento di condotta»: un accredito casuale o non riconducibile alla volontà dell’imputato potrebbe, in linea teorica, escludere l’elemento soggettivo. Il confine resta sottile e sarà fonte di ulteriore giurisprudenza.
L’arresto n. 14175/2025 rafforza l’approccio della Cassazione nel contrasto al riciclaggio: la giurisdizione italiana si radica con facilità ogniqualvolta il circuito bancario nazionale sia lambito. Per chi opera nel settore finanziario e per i consulenti legali, ciò impone attenzione alle operazioni transfrontaliere e alla tracciabilità dei flussi. Per gli indagati, la difesa dovrà focalizzarsi sulla prova del collegamento effettivo fra la condotta estera e quella interna, mentre per gli inquirenti si apre la strada a indagini più incisive sul piano internazionale, sfruttando rogatorie e ordini di indagine europei.