La riforma Cartabia ha rivoluzionato molti istituti di procedura penale, tra cui il rito cartolare in appello e in cassazione. La recente pronuncia n. 15245/2025 della Corte di Cassazione, Sez. II, offre l’occasione per fare il punto su uno dei temi più dibattuti: la (mancata) obbligazione, in capo alla cancelleria, di trasmettere alle altre parti processuali le conclusioni scritte del Procuratore generale.
L’art. 598-bis c.p.p. (appello) e l’art. 611 c.p.p. (cassazione), novellati dal d.lgs. 150/2022, disciplinano il procedimento cartolare «a trattazione scritta» che ha sostituito il modello emergenziale introdotto durante la pandemia. Il legislatore ha perseguito due obiettivi: celerità e razionalizzazione degli atti, riducendo gli oneri formali a carico della cancelleria.
Ne consegue un regime che sposta sull’avvocato il dovere di monitorare il fascicolo telematico e richiedere copia degli scritti dell’accusa.
Nel procedimento cartolare novellato dalla cd. «riforma Cartabia», la cui disciplina è vigente dall'1 luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare «pandemico», non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera «cortesia», non sussistendo più alcun obbligo al riguardo.
Commento: La Corte ribadisce che l’onere di ottenere le conclusioni del PG ricade ora sulle parti private. La scelta legislativa privilegia l’accesso “su richiesta” agli atti, reputando sufficiente il termine di replica. È, tuttavia, evidente la necessità per i difensori di organizzare un controllo sistematico del fascicolo, onde evitare pregiudizi al diritto di difesa sancito dagli artt. 24 e 111 Cost.
La decisione interessa tutti gli operatori che si confrontano con il rito cartolare:
La Cassazione ha così orientato la prassi, riducendo il contenzioso sulle nullità dovute a mancate comunicazioni e uniformando, in senso restrittivo, la giurisprudenza formatasi durante l’emergenza sanitaria (cfr. Cass. 20885/2021, 32812/2023).
La sentenza n. 15245/2025 conferma la linea di “snellimento” della riforma Cartabia: meno adempimenti formali, maggiore responsabilizzazione delle parti. Se, da un lato, ciò accelera i tempi del giudizio di impugnazione, dall’altro impone alla difesa un approccio proattivo nella gestione del fascicolo digitale. In definitiva, la consapevolezza degli oneri procedurali e l’adozione di buone pratiche organizzative diventano imprescindibili per garantire l’effettività del contraddittorio.