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La riforma Cartabia ha rivoluzionato molti istituti di procedura penale, tra cui il rito cartolare in appello e in cassazione. La recente pronuncia n. 15245/2025 della Corte di Cassazione, Sez. II, offre l’occasione per fare il punto su uno dei temi più dibattuti: la (mancata) obbligazione, in capo alla cancelleria, di trasmettere alle altre parti processuali le conclusioni scritte del Procuratore generale.

Il quadro normativo dopo l’1 luglio 2024

L’art. 598-bis c.p.p. (appello) e l’art. 611 c.p.p. (cassazione), novellati dal d.lgs. 150/2022, disciplinano il procedimento cartolare «a trattazione scritta» che ha sostituito il modello emergenziale introdotto durante la pandemia. Il legislatore ha perseguito due obiettivi: celerità e razionalizzazione degli atti, riducendo gli oneri formali a carico della cancelleria.

  • Richieste del Procuratore generale: deposito entro 15 giorni prima dell’udienza.
  • Difese: facoltà di presentare motivi nuovi e memorie; memorie di replica fino a 5 giorni prima.
  • Nessun obbligo di comunicazione automatica delle conclusioni alle parti.

Ne consegue un regime che sposta sull’avvocato il dovere di monitorare il fascicolo telematico e richiedere copia degli scritti dell’accusa.

La massima della sentenza n. 15245/2025

Nel procedimento cartolare novellato dalla cd. «riforma Cartabia», la cui disciplina è vigente dall'1 luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare «pandemico», non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera «cortesia», non sussistendo più alcun obbligo al riguardo.

Commento: La Corte ribadisce che l’onere di ottenere le conclusioni del PG ricade ora sulle parti private. La scelta legislativa privilegia l’accesso “su richiesta” agli atti, reputando sufficiente il termine di replica. È, tuttavia, evidente la necessità per i difensori di organizzare un controllo sistematico del fascicolo, onde evitare pregiudizi al diritto di difesa sancito dagli artt. 24 e 111 Cost.

Implicazioni pratiche per difensori e parti pubbliche

La decisione interessa tutti gli operatori che si confrontano con il rito cartolare:

  • Avvocati difensori: sono chiamati a verificare tempestivamente il fascicolo per predisporre le memorie di replica; si consiglia di calendarizzare controlli periodici o attivare alert telematici.
  • Procuratori generali: rimane ferma la necessità di depositare le proprie conclusioni entro il termine, pena la possibile inammissibilità o decadenza.
  • Cancellerie: eventuali avvisi restano «atto di cortesia», privo di effetti invalidanti in caso di omissione.

La Cassazione ha così orientato la prassi, riducendo il contenzioso sulle nullità dovute a mancate comunicazioni e uniformando, in senso restrittivo, la giurisprudenza formatasi durante l’emergenza sanitaria (cfr. Cass. 20885/2021, 32812/2023).

Conclusioni

La sentenza n. 15245/2025 conferma la linea di “snellimento” della riforma Cartabia: meno adempimenti formali, maggiore responsabilizzazione delle parti. Se, da un lato, ciò accelera i tempi del giudizio di impugnazione, dall’altro impone alla difesa un approccio proattivo nella gestione del fascicolo digitale. In definitiva, la consapevolezza degli oneri procedurali e l’adozione di buone pratiche organizzative diventano imprescindibili per garantire l’effettività del contraddittorio.

Studio Legale Bianucci