Con la pronuncia n. 14526 del 7 marzo 2025 (dep. 14 aprile 2025) la seconda sezione penale della Corte di Cassazione chiude il cerchio su un tema che continua a generare contenzioso: è possibile impugnare con riesame un decreto di sequestro preventivo prima che venga di fatto apposto il vincolo? La risposta della Suprema Corte è netta: no. Nelle righe che seguono esaminiamo la vicenda, il principio di diritto sancito e le ricadute concrete per indagati, difensori e titolari del bene sequestrando.
L’indagata A. C. si vede notificare un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Cagliari. Il provvedimento, tuttavia, non viene tempestivamente eseguito dalla polizia giudiziaria. Ciononostante la difesa propone istanza di riesame ex art. 324 c.p.p., che il Tribunale della libertà dichiara inammissibile. La decisione viene quindi sottoposta al vaglio della Cassazione, la quale conferma l’esito di inammissibilità.
È inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. In motivazione, la Corte ha precisato che l'interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poiché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata.
Commento: la Cassazione richiama il concetto di «interesse ad agire» di cui all’art. 568, comma 4, c.p.p. e, più in generale, al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). Il riesame ha natura ripristinatoria: serve a far cadere un vincolo già in atto. Se il vincolo non esiste ancora, l’impugnazione si risolve in una richiesta di pronuncia meramente astratta, che la giurisprudenza qualifica come inutiliter data e quindi inammissibile. Il difensore dovrà dunque attendere l’esecuzione materiale del sequestro per poter attivare – entro dieci giorni – il rimedio del riesame.
Le Sezioni Unite (sentt. 27777/2006 e 18253/2008) avevano già definito la fisiologia del riesame come rimedio a tutela del diritto di proprietà; la presente sentenza ne costituisce naturale prosecuzione.
Il principio affermato impone al difensore di calibrare con precisione i tempi di reazione:
Per l’indagato rimane comunque la possibilità di ricorrere in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà, ma unicamente per violazione di legge (art. 325 c.p.p.), sempre che il sequestro sia nel frattempo divenuto effettivo.
La Cassazione n. 14526/2025 ribadisce un principio di economia processuale: i rimedi impugnatori devono essere utilizzati solo quando sussiste un interesse concreto. L’avvocato penalista è quindi chiamato a monitorare l’effettiva esecuzione del sequestro prima di attivare il riesame, evitando atti processuali destinati a essere dichiarati inammissibili e concentrando energie difensive su strumenti realmente efficaci.