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La sentenza n. 12733/2025 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione rappresenta un tassello importante nel mosaico giurisprudenziale dedicato agli atti abnormi. Il caso trae origine da un’udienza predibattimentale davanti al Tribunale di Bergamo, nella quale il giudice ha annullato il decreto di citazione a giudizio riscontrando una non coincidenza tra l’imputazione ivi descritta e quella contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. La Cassazione, annullando senza rinvio, ha qualificato tale provvedimento come abnorme, in quanto provoca «un’indebita regressione del procedimento» in violazione dell’art. 554-bis, comma 5, c.p.p.

Il perimetro normativo: art. 554-bis c.p.p. e poteri correttivi del PM

Introdotto con la riforma «Cartabia», l’art. 554-bis c.p.p. disciplina l’udienza predibattimentale per i reati a citazione diretta. Il comma 5 impone al giudice, ove ravvisi una difformità dell’imputazione, di invitare il pubblico ministero a «apportare le necessarie modifiche» prima di adottare provvedimenti più incisivi. Tale meccanismo mira a preservare la speditezza del rito senza comprimere i diritti di difesa.

  • Avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p.)
  • Decreto di citazione diretta (art. 552 c.p.p.)
  • Udienza predibattimentale correttiva (art. 554-bis c.p.p.)

L’omissione di questo passaggio, secondo la Corte, muta la natura stessa del provvedimento di annullamento, trasformandolo da ordinario atto di gestione del processo in un atto abnorme capace di interrompere irregolarmente il flusso procedurale.

La massima della decisione e il commento

È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza predibattimentale annulla il decreto di citazione a giudizio in ragione dell'avvenuta contestazione del fatto di reato in termini diversi rispetto a quella contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, tanto più se procede senza avere previamente richiesto al pubblico ministero di apportare le necessarie modifiche ex art. 554-bis, comma 5, cod. proc. pen. Commento: La Corte riafferma un principio di sistema: i poteri di controllo del giudice sono funzionali all'efficienza del procedimento, non alla sua paralisi. Se la contestazione risulta mutata, il giudice deve prima attivare il correttivo previsto dal legislatore, evitando di riportare il processo allo stadio delle indagini. L'abnormità, dunque, non deriva solo dall'erroneità dell'atto, ma dalla sua idoneità a «spezzare» il corso naturale del processo, generando vuoti di tutela e dilatazione dei tempi.

Riflessi pratici e raccordo con la giurisprudenza precedente

La pronuncia richiama precedenti quali Cass. nn. 11405/2004, 28548/2007 e 36056/2024, che hanno definito l’abnormità come «eccentricità funzionale» di un atto rispetto alla sequenza procedurale. Tuttavia, la novità del 2025 risiede nel collegamento preciso al comma 5 dell’art. 554-bis. Il messaggio per gli operatori è chiaro:

  • Il giudice non può usare l’annullamento quale scorciatoia correttiva.
  • Il PM conserva un potere-dovere di adeguamento dell’imputazione in sede predibattimentale.
  • La difesa trova tutela in un meccanismo che evita regressioni ma garantisce la coerenza dell’accusa.

Di conseguenza, l’errato ricorso alla declaratoria di nullità espone il provvedimento a immediato rimedio di legittimità, con possibile annullamento senza rinvio, come avvenuto nel caso di specie.

Conclusioni

La sentenza n. 12733/2025 consolida il principio secondo cui l’udienza predibattimentale non è un nuovo «filtro» di merito, bensì uno strumento di adeguamento formale dell’imputazione. Il giudice deve rispettare il circuito delineato dal legislatore, pena la trasformazione del proprio atto in un’abnormità processuale. Per avvocati e pubblici ministeri ciò significa valorizzare il dialogo procedurale previsto dall’art. 554-bis c.p.p., minimizzando i rischi di regressione e garantendo celerità e correttezza del giudizio.

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