Con la sentenza n. 12732, depositata il 2 aprile 2025, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione torna a esaminare la fattispecie di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), confermando la condanna di A. P. già pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo. Il Collegio, presieduto da A. P., ribadisce che la condotta di chi acquisisce fittiziamente beni altrui per eludere le misure di prevenzione patrimoniali integra concorso nel reato, dissipando i dubbi sulla natura plurisoggettiva della fattispecie.
Il caso riguardava il passaggio a titolo solo formale di quote societarie, destinato a sottrarre i beni al possibile sequestro antimafia. L’imputato, privo di reali poteri gestori, aveva accettato di figurare come titolare, consentendo la protrazione dell’attività illecita di riciclaggio. La difesa aveva sostenuto l’estraneità soggettiva dell’interposto, qualificando l’art. 512-bis c.p. come reato “a soggettività ristretta”. La Corte, richiamando la giurisprudenza degli ultimi anni (Cass. 35826/2019; SU 8545/2020), ha respinto l’argomento.
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma costituisce una fattispecie a forma libera che si realizza con l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o di altro bene o utilità, sicché colui che di tali "res" si renda fittiziamente titolare, con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso con il soggetto resosi autore della fittizia attribuzione, in quanto contribuisce alla lesione dell'interesse tutelato dalla norma con la sua condotta cosciente e volontaria.
La Corte sottolinea così che l’interposto non è un semplice «prestanome»: la sua adesione consapevole rappresenta un tassello indispensabile dell’offesa all’ordine pubblico economico. Anche l’assenza di vantaggi patrimoniali diretti non esclude la punibilità, poiché l’oggetto di tutela è l’interesse statale alla tracciabilità dei beni e alla prevenzione della loro illecita circolazione.
Il giudice di legittimità ribadisce che la fattispecie è «a forma libera»: non rileva la modalità concreta del trasferimento (vendita, donazione, intestazione fiduciaria), purché l’operazione realizzi lo scopo vietato.
Smentendo la tesi minoritaria che riconduceva l’interposto a semplice destinatario passivo, la Cassazione afferma la piena applicazione dell’art. 110 c.p. Il prestanome partecipa infatti alla lesione dell’oggetto giuridico mediante un contributo causale consapevole, anche quando il suo ruolo sia limitato all’apparenza formale. Ne segue la legittimità di sequestri e confische incisivi sul patrimonio dell’interposto, in linea con gli artt. 321 c.p.p. e 12-quinquies l. 356/1992.
La decisione ha ricadute significative per:
La sentenza 12732/2025 conferma la linea di rigore della Cassazione nel contrasto ai patrimoni illeciti. L’interposto, lungi dall’essere un “mero prestanome”, viene considerato concorrente nel reato di trasferimento fraudolento di valori, con tutte le conseguenze in termini di pena e di misure patrimoniali. Operatori economici e consulenti sono avvisati: l’apparente neutralità di alcune operazioni societarie può celare un rischio penale significativo, che richiede accurate verifiche preventive e adeguati protocolli di trasparenza.