L’ordinamento processuale vive di un delicato equilibrio fra l’esigenza di stabilità delle decisioni assolutorie e il diritto dell’accusa a sollecitare un nuovo scrutinio nel giudizio di impugnazione. La recente sentenza n. 15874/2025 della Corte di cassazione – Terza Sezione penale – interviene proprio su questo crinale, chiarendo quando l’appello del P.M. possa dirsi ammissibile in assenza dell’indicazione dei testimoni da riesaminare. Il tema riguarda l’interpretazione dell’art. 603, comma 3-bis c.p.p., introdotto con la «riforma Cartabia» per limitare i ribaltamenti in appello delle pronunce assolutorie basati su una diversa valutazione delle prove dichiarative.
La norma impone al giudice di secondo grado, qualora intenda disattendere una sentenza di assoluzione fondandosi su una diversa considerazione dell’attendibilità di testimoni o imputati, di procedere alla rinnovazione dell’esame. La disposizione, tuttavia, non disciplina espressamente i contenuti dell’atto di appello, che continuano a essere regolati dall’art. 581 c.p.p. (motivazione, conclusioni e, per il P.M., indicazione del dispositivo impugnato).
In tema di appello, l'omessa indicazione dei dichiaranti da esaminare nel giudizio di secondo grado non costituisce causa di inammissibilità del gravame del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, in quanto il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non disciplina le modalità dell'impugnazione, ma fissa una regola processuale che dev'essere osservata dal giudice di secondo grado nel caso di ribaltamento di sentenza assolutoria in base a un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle prove dichiarative.
La Corte, richiamando precedenti conformi (Cass. S.U. n. 14426/2019; n. 11586/2022), precisa che l’art. 603, co. 3-bis non impone un onere aggiuntivo di «puntualizzazione dei testi» nel corpo dell’impugnazione. Il requisito, infatti, attiene alla fase decisoria e grava sul giudice, chiamato a disporre la rinnovazione dell’istruttoria qualora intenda sovvertire l’assoluzione per ragioni legate alla credibilità delle dichiarazioni.
L’arresto in commento offre alcune indicazioni utili:
In sostanza, la prassi redazionale dell’atto di appello non cambia: restano centrali la specificità dei motivi e il richiamo puntuale agli elementi probatori su cui si fonda la richiesta di riforma.
La sentenza n. 15874/2025 ribadisce che il filtro di ammissibilità dell’appello si fonda ancora sui requisiti dell’art. 581 c.p.p., senza sovrapposizioni con l’art. 603, co. 3-bis. Ciò rafforza la distinzione tra fase di impugnazione e fase decisoria: la prima riguarda la deduzione dei motivi, la seconda l’eventuale “rinnovazione” delle prove dichiarative. Per i professionisti del foro, l’insegnamento è duplice: il P.M. non vede compressi i propri poteri di impugnazione, mentre la difesa potrà vigilare affinché ogni eventuale rivisitazione dell’attendibilità dei testi avvenga nel rispetto del contraddittorio. Il principio contribuisce a rendere più prevedibile il giudizio d’appello, ponendo argini a contestazioni meramente formali e concentrando il vaglio della Cassazione su questioni di effettiva garanzia.