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Cassazione penale, sentenza n. 13573/2025: la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici nei reati sessuali

Con la decisione depositata l’8 aprile 2025 la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha parzialmente annullato, con rinvio, la pronuncia della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 14 maggio 2024 nei confronti di M. P.M. R. G., condannato per violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. Il nodo oggetto di scrutinio riguarda la corretta determinazione della durata dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dall’art. 609-nonies, comma 1, n. 4), c.p.

Il principio di diritto affermato

In tema di reati sessuali, la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fissata dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 4), cod. pen. in anni cinque, in seguito a condanna alla reclusione compresa tra tre e cinque anni, dev'essere determinata in concreto dal giudice, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza avere riguardo alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.

La Corte ribadisce che l’interdizione non è una sanzione «automatica». Sebbene l’art. 609-nonies stabilisca il limite massimo di cinque anni, la scelta del quantum concreto spetta al giudice di merito, il quale deve motivare alla luce dei parametri soggettivi e oggettivi elencati nell’art. 133 c.p. (gravità del fatto, modalità dell’azione, personalità del reo, ecc.). Il richiamo all’art. 37 c.p. – che collega la pena accessoria alla durata della principale – viene quindi superato per i reati di cui al Titolo XII, capo I, in coerenza con precedenti come Cass. Sez. Un. n. 28910/2019.

I criteri d’individualizzazione della pena accessoria

Rifacendosi all’art. 133 c.p., il giudice dovrà valutare, tra gli altri:

  • la natura e i motivi del comportamento (es. abuso di autorità, particolare crudeltà);
  • il grado di offensività e l’intensità del dolo;
  • la condotta susseguente al fatto (pentimento, risarcimento, collaborazione);
  • i precedenti penali e la personalità dell’imputato;
  • le condizioni di vita, familiari e sociali del reo.

Solo dopo tale disamina il giudice potrà fissare la durata dell’interdizione entro il limite quinquennale, motivando in modo puntuale. Ciò evita applicazioni indistinte che lederebbero i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena sanciti dall’art. 27, comma 3, Cost. e ripresi dalla CEDU (art. 7).

Spunti comparatistici e riflessi pratici

L’approccio «tailor made» indicato dalla Cassazione si avvicina ai modelli europei che prediligono pene accessorie flessibili e mirate (cfr. direttiva UE 2011/99/UE sugli ordini di protezione). La decisione n. 13573/2025 assume rilievo per:

  • difensori: consente di contestare pene accessorie fissate in modo automatico;
  • pubblici ministeri: impone di motivare la richiesta di interdizione con riferimento specifico all’art. 133 c.p.;
  • imputati: offre margini per la riforma in appello o in cassazione qualora manchi la necessaria motivazione.

Conclusioni

La sentenza in commento rafforza il principio di proporzionalità delle pene accessorie nei reati di violenza sessuale, richiamando i giudici di merito a un’analisi concreta e motivata, svincolata dal mero dato quantitativo della reclusione inflitta. Per i professionisti del diritto penale la pronuncia rappresenta un utile punto di riferimento sia in fase difensiva sia nel momento dell’adeguamento delle richieste punitive dell’accusa, a garanzia di un sistema sanzionatorio realmente calibrato sulla specificità del caso concreto.

Studio Legale Bianucci