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La sentenza n. 12518/2025 della Corte di Cassazione, depositata l’1 aprile 2025, segna un ulteriore tassello nel complesso mosaico della disciplina dei sequestri probatori ex art. 253 c.p.p. Il caso, nato dal fermo di un’attivista del movimento «Ultima generazione» all’ingresso di un museo con gessetti, colla e un cartoncino, ha offerto alla Suprema Corte l’occasione per ridefinire i confini del fumus commissi delicti quando il reato contestato è solo tentato.

Il contesto e i fatti essenziali

Il Tribunale per il riesame di Venezia aveva confermato il sequestro del materiale, ritenendolo idoneo a integrare il delitto tentato di imbrattamento di beni culturali (artt. 56 e 518-duodecies c.p.). L’imputata, identificata come P. F., non aveva tuttavia materialmente iniziato alcuna condotta offensiva né rivendicato pubblicamente l’intenzione di farlo. La Cassazione – Presidente L. R., Relatore A. G. – ha annullato senza rinvio, ordinando la restituzione dei beni.

In tema di sequestro probatorio, il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti, è tenuto a verificare, ove sia stato contestato un reato in forma tentata, oltre all'astratta configurabilità dello stesso, anche l'univocità e l'idoneità degli atti posti in essere, rilevabili, con giudizio ex ante, dalla condotta dell'agente e dalle modalità dell'azione, incidendo tali requisiti sulla ragionevole ipotizzabilità, in concreto, del reato stesso, senza che possa farsi riferimento, a tal fine, a meri propositi interni, dei quali non si abbia conoscenza attraverso dati obiettivamente rilevabili.

In altre parole, il sequestro non può poggiare su semplici supposizioni circa le intenzioni dell’indagato: occorre che gli atti in concreto compiuti siano univocamente diretti a realizzare l’offesa e idonei a consumarla. L’accertamento dev’essere effettuato «ex ante», ossia con lo sguardo del giudice al momento dei fatti, senza indulgere in ricostruzioni ipotetiche o prognosi basate su mere congetture.

Il principio di idoneità e univocità nel tentativo

Il richiamo all’art. 56 c.p. è fondamentale: perché vi sia tentativo, gli atti devono manifestare la «diretta» volontà di commettere il reato e devono essere oggettivamente idonei. La Cassazione, rifacendosi a precedenti conformi (ad es. Cass. 3465/2020; 36311/2019), precisa che:

  • l’idoneità va valutata con criteri oggettivi e non in astratto;
  • l’univocità implica la mancanza di spiegazioni alternative lecite degli atti compiuti;
  • l’esistenza di un mero «proposito interno» non integra di per sé il tentativo, né giustifica un sequestro probatorio.

Nel caso di specie, gessetti e cartoncino, normalmente destinati a uso creativo, non potevano essere ritenuti di per sé strumenti tipici di un’imbrattazione permanente; al contempo mancava qualsiasi atto preparatorio (avvicinamento alle opere, apertura delle confezioni, frasi rivendicative). Difetta, quindi, la ragionevole ipotizzabilità del reato.

Implicazioni operative per difesa e procura

La pronuncia offre spunti pratici:

  • Difensori: potranno contestare sequestri che si fondano su condotte ambigue o polifunzionali, insistendo sull’assenza di univocità.
  • Procure: dovranno motivare in modo puntuale sul nesso tra oggetti sequestrati e idoneità offensiva, valorizzando elementi fattuali concreti.
  • Giudici del riesame: chiamati a controllare non solo la «astratta configurabilità» del delitto, ma anche la tenuta logica della prospettazione accusatoria quanto a idoneità e univocità degli atti.

Conclusioni

La sentenza n. 12518/2025 ribadisce l’esigenza di un rigoroso controllo giurisdizionale sui sequestri probatori in ipotesi di tentativo: il fumus, per essere tale, deve poggiare su fatti tangibili, non su intenzioni presunte. In un’epoca di crescente attivismo ambientale e performativo, la decisione pone un argine alla tentazione di utilizzare il sequestro come misura «preventiva» sganciata da reali condotte offensive. Lo Studio seguirà con attenzione gli sviluppi giurisprudenziali, pronto a offrire assistenza a chi ritenga illegittimi provvedimenti di vincolo patrimoniale.

Studio Legale Bianucci