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Il terzo settore penale della Corte di cassazione è tornato a pronunciarsi sulla delicata materia delle opere abusive in area demaniale marittima. Con la sentenza n. 13576 del 13 febbraio 2025 (deposito 8 aprile 2025), la Suprema Corte ha riaffermato e puntualizzato il principio secondo cui la contravvenzione prevista dall’art. 1161, co. 1, del Codice della navigazione, normalmente qualificata come reato istantaneo, può trasformarsi in reato permanente ogniqualvolta l’opera illegittima sottragga spazio pubblico alla collettività o comporti variazioni essenziali del litorale. Un chiarimento di grande rilievo pratico per concessionari turistici, Comuni costieri e operatori portuali.

Il quadro normativo: l’art. 1161 cod. nav. e i confini del demanio

L’art. 1161 punisce «chiunque senza titolo occupa arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo o esegue innovazioni non autorizzate». La norma si inserisce nel più ampio sistema di tutela del demanio previsto dagli artt. 822 ss. c.c. e dagli artt. 28-61 cod. nav., che impongono autorizzazione o concessione per qualsiasi utilizzo diverso dall’ordinario uso pubblico. La violazione integra, di regola, un illecito amministrativo; diventa però contravvenzione quando l’occupazione è senza titolo o le opere esulano dal titolo rilasciato.

La sentenza 13576/2025: da reato istantaneo a permanente

La contravvenzione di innovazioni non autorizzate di cui all’art. 1161, comma primo, cod. nav., avente di regola natura di reato istantaneo perché perfezionantesi con l’ultimazione dell’opera, può assumere natura di reato permanente nel caso in cui le opere realizzate comportino variazioni essenziali ovvero sottraggano al godimento della collettività una porzione di area demaniale marittima, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dal momento della cessazione della condotta di illegittima occupazione dell’area o dall’ottenimento della concessione “supplettiva”.

La Corte, richiamando precedenti consolidati (Cass. 6732/2019; 33105/2022), afferma che la permanenza sussiste se:

  • l’opera determina una variazione essenziale del territorio costiero;
  • viene sottratta alla collettività una parte di bene demaniale;
  • l’occupazione permane nel tempo, senza autorizzazione o oltre i limiti del titolo.

In questi casi l’offesa non si esaurisce con la posa dell’opera, ma perdura finché il bene non viene restituito allo stato originario o finché non intervenga una concessione «supplettiva». La qualifica di reato permanente sposta il dies a quo della prescrizione, che, ex art. 157-159 c.p., decorre solo dalla cessazione della condotta. Ciò significa che, anche a distanza di anni, il Pubblico Ministero potrà promuovere l’azione penale se l’occupazione perdura.

La questione della prescrizione e l’impatto processuale

Nella fattispecie esaminata, a C. M. era stato contestato di aver ampliato una piattaforma balneare, estendendola oltre i confini concessi. Il Tribunale del riesame di Roma aveva ritenuto prescritto il reato, qualificandolo come istantaneo. La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso del P.M. P. F., valorizzando la permanenza e dichiarando infondato l’argomento difensivo.

Le implicazioni sono rilevanti:

  • Maggiore esposizione penale per i concessionari: l’abuso può essere perseguito finché l’opera resta in loco.
  • Possibilità di misure cautelari reali (sequestro preventivo) prolungate nel tempo.
  • Pressione verso il ripristino o verso la regolarizzazione mediante concessione suppletiva ex art. 24 Reg. Navig. Marittima.

Conclusioni

La sentenza n. 13576/2025 ribadisce che, in materia di demanio marittimo, l’interesse pubblico al libero uso del litorale prevale su ogni iniziativa privata. Il professionista chiamato ad assistere operatori turistici o enti locali dovrà valutare con cura:

  • la sussistenza di variazioni essenziali nel progetto;
  • la natura e l’estensione dell’occupazione effettiva;
  • i tempi di eventuale sanatoria o rimozione per interrompere la permanenza.

Una corretta gestione delle autorizzazioni, un monitoraggio costante dei confini concessi e un tempestivo adeguamento alle prescrizioni dell’Autorità marittima sono oggi più che mai indispensabili per evitare conseguenze penali che, come ricorda la Cassazione, potrebbero non conoscere breve termine di prescrizione.

Studio Legale Bianucci