Con la decisione n. 15220 del 19 febbraio 2025 (dep. 17 aprile 2025), la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione – Presidente S. D., Relatore ed Estensore F. A. – ha annullato con rinvio la pronuncia della Corte d’Assise d’Appello di Napoli del 26 giugno 2024. Il caso, che vedeva imputato l’imprenditore svizzero S. S. E., offre l’occasione di riflettere sui poteri del pubblico ministero che «riceve» gli atti dopo una declaratoria di incompetenza territoriale ex art. 23 c.p.p., in particolare sulla possibilità di modificare la qualificazione giuridica del fatto all’atto del nuovo esercizio dell’azione penale.
Il processo trae origine da un’ipotesi di omicidio colposo (art. 589 c.p.) legata all’esposizione a fibre di amianto. In primo grado il giudice competente si è poi dichiarato territorialmente incompetente, trasmettendo gli atti alla Procura ritenuta corretta. Quest’ultima, nel rinnovare l’azione penale, ha riqualificato i fatti contestando, fra l’altro, lesioni colpose plurime (art. 590 c.p.). Tale scelta è stata censurata in appello dalla difesa, la quale sosteneva la nullità della nuova richiesta di rinvio a giudizio poiché difforme da quella originaria.
In tema di competenza per territorio, il pubblico ministero cui sono trasmessi gli atti processuali a seguito di pronuncia dichiarativa di incompetenza, è legittimato, nel riesercitare l'azione penale, a qualificare i fatti diversamente da quanto avvenuto in sentenza, conseguendo alla decisione sulla competenza effetti preclusivi solo con riguardo all'individuazione del giudice competente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il dedotto vizio di nullità della decisione di appello, quale effetto della nullità della precedente richiesta di rinvio a giudizio, in un caso in cui il pubblico ministero, con il rinnovato promovimento dell'azione penale, aveva attribuito ai fatti una diversa qualificazione giuridica).
La Suprema Corte, richiamando i precedenti n. 29196/2017, n. 39701/2009 e n. 41342/2006, ha ribadito che la sentenza di incompetenza produce effetti «chiusi» alla sola individuazione del giudice, senza cristallizzare né l’imputazione né l’esercizio dell’azione penale. Ne consegue che il P.M. ricevente può, in piena autonomia, riesaminare gli atti e formulare un’imputazione anche qualitativamente diversa, purché nel rispetto del principio di legalità e del diritto di difesa (artt. 521, 522 c.p.p.).
La decisione offre spunti operativi rilevanti:
Sotto il profilo sistematico, la pronuncia armonizza gli artt. 22-23 c.p.p. con l’art. 521 comma 2, confermando la netta differenza tra competenza (che individua il giudice) e imputazione (che resta nella disponibilità del P.M.).
La Cassazione con la sentenza n. 15220/2025 chiarisce definitivamente che l’effetto preclusivo della declaratoria di incompetenza riguarda solo la scelta del giudice, non la «forma» dell’accusa. È una precisazione di grande rilievo pratico: evita inutili duplicazioni processuali e rafforza il principio di economia, pur lasciando intatti i diritti della difesa. Gli operatori – pubblici ministeri e avvocati – sono dunque chiamati a calibrare strategie e obiezioni procedural-penalistiche alla luce di questo solido orientamento di legittimità.