Con la pronuncia n. 16011 depositata il 28 aprile 2025, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, torna a delimitare i confini della recidiva reiterata. Il caso riguardava M. R., condannato dalla Corte d’Appello di Bologna, la cui difesa contestava l’aggravante di cui all’art. 99, comma 4, c.p. L’attenzione si concentra su un profilo spesso sottovalutato: la necessità che l’imputato fosse pienamente consapevole non solo delle precedenti condanne definitive, ma anche di aver commesso ulteriori reati dopo il loro passaggio in giudicato.
L’art. 99 c.p. prevede l’aumento di pena per chi, dopo una condanna, commette un nuovo reato: la forma reiterata richiede almeno due condanne definitive. La Corte costituzionale, con ordinanze di sospensione ancora pendenti, ha più volte sollevato questioni sulla compatibilità della recidiva automatica con i principi di proporzionalità e colpevolezza (artt. 3 e 27 Cost.). Nel 2023 le Sezioni Unite, sent. 32318/2023, hanno ribadito che l’aggravante non può prescindere da un giudizio sulla concreta pericolosità del reo. La decisione odierna prosegue su questa linea garantista.
In tema di recidiva reiterata, ai fini della sua applicazione, seppure non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva, non è però sufficiente la semplice esistenza di più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una maggiore pericolosità del reo, ma occorre che il nuovo reato sia stato commesso nella piena consapevolezza non solo della definitività delle precedenti condanne, ma anche di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accertamento di quelli perpetrati antecedentemente.
La Corte spiega che la recidiva reiterata non può essere applicata in modo meramente aritmetico. Il giudice deve accertare due elementi:
La logica è evitare che l’aumento di pena prescinda da un effettivo coefficiente di colpevolezza ulteriore. Se l’imputato ignora l’intervenuta irrevocabilità delle precedenti condanne (si pensi a sentenze in assenza o a notifica omessa), la ratio punitiva viene meno.
Alla luce di questa sentenza, la difesa potrà contrastare l’aggravante richiedendo che la pubblica accusa dimostri la piena conoscenza da parte dell’imputato dei precedenti giudicati. Prove utili possono essere:
Anche il giudice dovrà motivare in maniera puntuale, collegando la maggiore pericolosità sociale al concreto vissuto del reo. La sola elencazione di precedenti condanne non basta più.
La Corte EDU, nella giurisprudenza su ne bis in idem e retroattività sfavorevole, esige che ogni aggravio punitivo sia ancorato a condotte consapevoli e ragionevolmente prevedibili (caso Del Río Prada c. Spagna, 2013). La Cassazione si allinea, scongiurando possibili censure per violazione dell’art. 7 CEDU.
La sentenza n. 16011/2025 rafforza la tutela dell’imputato contro applicazioni automatiche dell’aggravante della recidiva reiterata. Chi esercita la professione forense deve valorizzare la mancanza di prova sulla consapevolezza dell’imputato, mentre i giudici sono chiamati a motivazioni più rigorose. In prospettiva, la decisione potrebbe incidere anche sui percorsi di risocializzazione: attribuendo rilievo alla volontà criminale effettiva, si stimola un uso più selettivo della leva punitiva.